L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 dicembre 1999; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 7 e 8, della suddetta legge; Visto il decreto ministeriale del 6 aprile 1990 recante "Approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1990 e, in particolare, l'art. 15, riguardante i piani di numerazione nazionali; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, recante "Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni"; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, recante "Istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni"; Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 197, recante "Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, e 11, comma 6; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 1997; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998 recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle comunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998; Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed in tema di attivita' giornalistica"; Vista la direttiva n. 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE per quanto concerne la portabilita' del numero di operatore e la preselezione del vettore; Vista la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 1999; Vista la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1999; Vista la propria delibera n. 1/CIR/99 del 29 luglio 1999, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 18 agosto 1999; Vista la relazione del Presidente della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle comunicazioni; Viste le posizioni degli operatori partecipanti alla commissione di numerazione inviate all'Autorita' dal Presidente della commissione; Considerata la necessita' di promuovere condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti e obiettive per consentire la fornitura del servizio di Carrier Preselection dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, nonche' della direttiva n. 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 24 settembre 1998; Considerato che l'Autorita' ha esteso, con la precitata delibera n. 101/99, l'applicazione della Carrier Selection a tutte le tipologie di chiamate all'interno delle aree locali in relazione alla trasposizione della direttiva 98/61/CE e comunque non oltre il 1° gennaio 2000"; Considerata la necessita' di un periodo transitorio per l'avvio a regime del servizio di Carrier Preselection, che consenta all'operatore d'accesso di evadere le richieste compatibilmente con la capacita' dei sistemi gestionali e commerciali anche su base locale; Considerato che l'evasione delle richieste nel periodo transitorio deve tenere conto della necessita' prioritaria di garantire la sicurezza e l'integrita' dei sistemi informativi e gestionali di rete in termini di misure preventive e piani di contingenza per il problema informatico dell'anno 2000 (cd. "Millennium Bug"); Considerato che l'Autorita' vigilera' sull'attuazione del presente provvedimento nel periodo transitorio anche in relazione all'attuazione delle deliberazioni concernenti la portabilita' del numero e l'accesso disaggregato alla rete locale; Rilevato che: a) a partire dal 1° gennaio 2000 sara' possibile da parte degli operatori offrire la prestazione di Carrier Selection in modalita' easy access anche all'interno delle aree locali; b) la regolamentazione della Carrier Preselection prevede l'offerta ai clienti di due profili di servizio: il primo, a partire dal 1° gennaio 2000, per chiamate interdistrettuali, internazionali e verso reti mobili; il secondo, comprensivo anche delle chiamate interne al distretto, a partire da luglio 2000 su tutto il territorio nazionale, con graduale anticipazione - a partire da maggio 2000 - per le maggiori citta'; c) entro il 30 giugno 2000 e' prevista la determinazione da parte dell'Autorita' di eventuali ulteriori profili intesi a consentire agli utenti la possibilita' di scegliere piu' operatori preselezionati contemporaneamente, individuati ciascuno per tipologia di chiamata; d) risultano fissati i principi essenziali per la definizione degli accordi tra gli operatori; e) sono previste condizioni per l'attivazione e disattivazione del servizio che assicurano il corretto utilizzo della prestazione; Considerato che i criteri di ripartizione dei costi devono essere ispirati a principi di equita', proporzionalita' e non discriminazione; Considerato che tali criteri devono altresi' promuovere la concorrenza fra gli operatori, e stimolare soluzioni tecniche e gestionali innovative al fine di garantire un mercato delle telecomunicazioni dinamicamente efficiente; Considerato altresi' che i criteri di ripartizione dei costi devono dar luogo a meccanismi praticabili di trasparente implementazione e di facile controllo da parte dell'Autorita' e del mercato; Considerato che l'obbligo di fornire la possibilita' di accedere secondo la modalita' di preselezione ai servizi di qualsiasi altro operatore commutato si applica al momento solamente agli operatori di rete telefonica pubblica notificati come aventi notevole forza di mercato e che di tale obbligo si deve tenere conto nella ripartizione dei costi della prestazione di preselezione; Considerato che il meccanismo di ripartizione dei costi e che la determinazione delle tariffe di interconnessione relative alla prestazione di preselezione devono tenere conto dei costi effettivamente sostenuti dall'operatore su cui ricade l'obbligo della prestazione; Considerata la necessita' che eventuali addebiti per il consumatore non costituiscano un disincentivo nei confronti del ricorso alla prestazione di preselezione; Considerato che l'operatore notificato come avente significativa forza di mercato deve integrare e pubblicare la propria offerta di interconnessione di riferimento, in relazione alla prestazione di preselezione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera con le stesse modalita' previste dal decreto ministeriale 23 aprile 1998; Considerato che l'Autorita' puo' imporre, ove cio' sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento, anche con efficacia retroattiva, in base a quanto stabilito dall'art. 7, paragrafo 3, della direttiva 97/33/CE, dall'art. 4, comma 9, del decreto Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e dagli articoli 14, comma 8, e 15, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998; Udita, nella riunione della Commissione del 1° dicembre 1999, la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Articolo unico 1. E' approvata la disciplina concernente la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalita' di preselezione (Carrier Preselection), riportata nell'allegato A alla presente delibera, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della delibera stessa. 2. Gli operatori di rete telefonica pubblica fissa, notificati come aventi notevole forza di mercato, sono tenuti ad offrire ai propri abbonati, compresi quelli che si servono dell'ISDN, la possibilita' di accedere tramite la modalita' di preselezione ai servizi commutati di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico, secondo il regolamento di cui all'allegato A. 3. L'Autorita' si riserva di estendere con successive delibere, in tutto od in parte, l'applicazione della disciplina di cui sopra ad altri organismi di telecomunicazioni. 4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorita'. Roma, 7 dicembre 1999 Il presidente: Cheli Allegato A REGOLE PER LA FORNITURA DELLA CARRIER SELECTION EQUAL ACCESS IN MODALITA' DI PRESELEZIONE (CARRIER PRESELECTION). Art. 1. Definizioni 1. Il presente provvedimento definisce le regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalita' di preselezione (Carrier Preselection), disciplinata dagli articoli 1 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, e dall'art. 9 della delibera dell'Autorita' n. 1/CIR/99. 2. La prestazione di Carrier Preselection permette la scelta di un solo operatore preselezionato da parte del cliente per ciascuno dei due seguenti profili di servizio: a) chiamate verso altri distretti, chiamate internazionali e chiamate verso le reti mobili a partire dal 1° gennaio 2000; b) il profilo di cui alla lettera a) ampliato alle chiamate interne al distretto a partire da maggio 2000 nella citta' di Milano, da giugno 2000 nella citta' di Roma e da luglio 2000 nelle altre aree locali. 3. Per operatore di accesso si intende l'operatore che rilega direttamente l'utente. 4. Per operatore preselezionato si intende l'operatore scelto su base permanente dal cliente per la Carrier Preselection. 5. Entro il 30 giugno 2000 l'Autorita' determina eventuali ulteriori profili che prevedono la possibilita' di scelta da parte del cliente di piu' operatori contemporaneamente individuati ciascuno per tipologia di chiamata.