L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni  e  le  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  la  semplificazione dei procedimenti amministrativi in
materia   di   assicurazioni   private  di  interesse  collettivo  di
competenza    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle  assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), ed in
particolare l'art. 4, comma 4, che sostituisce l'art. 2, comma 1, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18  aprile 1994, n. 385;
disponendo,  tra l'altro, che all'ISVAP sono trasferite le funzioni e
le  competenze  gia'  attribuite  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato in materia assicurativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  174, recante
attuazione  della  direttiva  92/96/CEE  in  materia di assicurazione
diretta  sulla  vita,  ed  in  particolare  l'art.  25, comma 14, che
attribuisce   all'ISVAP   il   potere   di   imporre   alle   imprese
l'integrazione  delle riserve o la costituzione di riserve aggiuntive
qualora  sussistano  ragioni  per  tale  rafforzamento  derivanti dal
raffronto di cui all'art. 24, comma 4, od altri elementi di giudizio;
  Visto  l'art. 119, comma 1, del decreto legislativo n. 174/1995 che
stabilisce  che  per i contratti stipulati anteriormente alla data di
entrata  in vigore del citato decreto, le imprese di cui ai titoli II
e  IV  continuano  ad utilizzare i principi di calcolo vigenti a tale
data in deroga a quanto disposto dagli articoli 24 e 25;
  Vista  la  legge  22 ottobre 1986, n. 742, recante attuazione della
direttive  79/267/CEE  in materia di assicurazione diretta sulla vita
ed  in  particolare  l'art.  31, comma 6, che attribuisce al Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  la  facolta' di
imporre  l'adozione  di  basi  tecniche  piu' adeguate per il calcolo
delle riserve tecniche;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato   del  2  luglio  1987  recante  disposizioni  sulla
determinazione  del livello minimo delle riserve tecniche che debbono
essere  costituite  dalle  imprese  che  esercitano  le assicurazioni
private sulla vita;
  Considerato  che  con  circolare  n.  343/D  del 30 settembre 1998,
questo  Istituto  ha  segnalato  l'inadeguatezza all'attualita' delle
tavole  demografiche  adottate  in  passato  per  le assicurazioni di
rendita  ed  ha  nel contempo richiamato l'attenzione delle imprese e
degli attuari incaricati sull'esigenza di tener conto dell'evoluzione
dei  parametri  assunti per la costituzione delle riserve tecniche al
fine  della  corretta quantificazione delle passivita' a fronte degli
impegni;
  Considerata  la sussistenza delle circostanze di eccezionalita' che
hanno  originato  l'esigenza di integrare gli accantonamenti a fronte
degli impegni tecnici dei contratti con prestazione in rendita;
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare  disposizioni che introducano
elementi  di prudenza nella determinazione delle riserve tecniche dei
contratti  che  prevedono  una prestazione in rendita - come garanzia
principale  o  di  opzione  - le cui riserve siano calcolate mediante
l'impiego  di  basi demografiche non aggiornate alle previsioni della
circolare n. 343/D di questo Istituto;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  i  contratti  di assicurazione di rendita e per i contratti di
capitale  con coefficiente di conversione in rendita contrattualmente
garantito, emessi in data anteriore all'entrata in vigore del decreto
legislativo  17 marzo  1995,  n.  174, le riserve tecniche, cosi come
calcolate  in  base  ai  disposti dell'art. 31 della legge 22 ottobre
1986, n. 742, devono essere integrate mediante la costituzione di una
riserva  aggiuntiva.  Analoga  riserva  deve  essere costituita per i
contratti  del medesimo tipo emessi in data successiva all'entrata in
vigore  del  citato  decreto  le cui riserve siano calcolate mediante
l'impiego di basi demografiche non aggiornate.
  La  riserva  aggiuntiva  dovra'  derivare  dal confronto delle basi
demografiche  utilizzate  per  il  calcolo  delle  riserve con quelle
impiegate  per  la determinazione delle corrispondenti prestazioni in
rendita  dei nuovi prodotti predisposti in conformita' alla circolare
n. 343/D del 30 settembre 1998 di questo Istituto.