L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 22 dicembre 1999, Premesso che: l'art. 4, comma 4.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999, recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete (di seguito: deliberazione n. 13/99), prevede che: "E' consentita, per motivate esigenze e previa autorizzazione dell'Autorita', la stipula di un contratto di vettoriamento in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 5 a 12 e dall'art. 15 della presente deliberazione o anche difforme dallo schema di contratto-tipo di cui al comma 4.1. L'Autorita', qualora il contratto in deroga o difforme dallo schema di contratto-tipo contrasti con l'esigenza di garantire liberta' di accesso alla rete e suo uso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del servizio, puo' rifiutarne l'approvazione, ovvero subordinarla a modifiche delle clausole contrattuali. Se l'Autorita' non si pronuncia entro trenta giorni dalla domanda di autorizzazione, l'autorizzazione si intende tacitamente accordata"; l'art. 16, comma 16.2, della deliberazione n. 13/99 prevede che la disciplina in essa contenuta, con riferimento ai rapporti di vettoriamento e scambio in essere alla sua data di entrata in vigore, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000; e' ancora in corso il procedimento per l'approvazione dello schema di contratto-tipo per il vettoriamento previsto dall'art. 4, comma 4.1, della deliberazione n. 13/99, anche a motivo della complessa redazione dello stesso e dell'esigenza di tener conto delle osservazioni inviate dai soggetti interessati a seguito della diffusione del documento per la consultazione "Schema di contatto-tipo per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica" del 4 agosto 1999; fino all'approvazione dello schema di contratto-tipo sopra richiamato, tutti i contratti di vettoriamento sono considerati contratti in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 5 a 12 e dall'art. 15 della deliberazione n. 13/99 e, come tali, soggetti ad approvazione da parte dell'Autorita'; a seguito dei provvedimenti adottati dall'Autorita' in materia di modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), e' previsto l'inoltro all'Autorita' di domande di autorizzazione alla stipula di contratti di vettoriamento internazionale che, al fine di utilizzare in modo efficiente la capacita' disponibile sulle linee di interconnessione con l'estero destinata al mercato libero, avranno decorrenza a partire dal 1° gennaio 2000; nell'approssimarsi del termine di cui ai due precedenti alinea ed in mancanza dello schema di contratto-tipo di vettoriamento, l'Autorita' dovra' esaminare e valutare numerose domande di autorizzazione alla stipula di contratti di vettoriamento; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 2, comma 12, lettera d), che prevede, tra l'altro, che l'Autorita' definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti; il decreto legislativo n. 79/99; la deliberazione n. 13/99; la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999 come modificata dalla deliberazione dell'Autorita' 11 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1999; la deliberazione dell'Autorita' 3 dicembre 1999, n. 180/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1999; Considerato che: i contratti di vettoriamento non possono avere decorrenze anteriori alla data di comunicazione del provvedimento di autorizzazione alla stipula reso dall'Autorita', ovvero dal formarsi del silenzio-assenso sulla domanda di autorizzazione; con decorrenza dal 1° gennaio 2000, tutti i rapporti di vettoriamento, in essere alla data di entrata in vigore della deliberazione dell'Autorita' n. 13/99, dovranno essere disciplinati da contratti formulati ai sensi delle disposizioni contenute nella richiamata deliberazione; Ritenuto che: sia opportuno semplificare la procedura prevista dall'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 13/99 in merito alle modalita' per l'erogazione del servizio di vettoriamento, prevedendo in capo ai soggetti contraenti l'obbligo di comunicazione, entro un termine prestabilito, dei contratti di vettoriamento all'Autorita', al fine della verifica da parte di questa, del rispetto dell'esigenza di garantire la liberta' di accesso alla rete, l'uso della stessa a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del servizio; sia conseguentemente opportuno prevedere che nei contratti di vettoriamento stipulati in applicazione della procedura di cui al precedente alinea sia inserita una clausola che preveda l'inserimento automatico delle modifiche contrattuali eventualmente imposte dall'Autorita' a seguito della verifica prevista nell'ambito della medesima procedura; Delibera: Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di stipula di contratti di vettoriamento dell'energia elettrica 1. Sino all'approvazione dello schema di contratto-tipo di vettoriamento dell'energia elettrica, previsto dall'art. 4, comma 4.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e' sospesa l'applicazione della disciplina di cui all'art. 4, comma 4.4, della medesima deliberazione in materia di autorizzazione alla stipula di contratti di vettoriamento. 2. In conseguenza di quanto disposto al precedente comma 1, e sino alla scadenza ivi prevista, possono essere stipulati contratti di vettoriamento in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 5 a 12 e dall'art. 15 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, o anche difformi dallo schema di contratto-tipo di cui al comma 4.1 della medesima deliberazione, con l'obbligo per i soggetti contraenti di trasmettere copia di tali contratti entro tre giorni dalla stipula alla medesima Autorita'. 3. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione di cui al comma precedente, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verifica che il contratto di vettoriamento, trasmesso ai sensi del comma precedente, non contrasti con le esigenze di garantire la liberta' di accesso alla rete, l'uso della stessa a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio e comunica ai soggetti contraenti, entro il medesimo termine, l'eventuale esito negativo della verifica e le necessarie modifiche delle clausole contrattuali. Se la medesima Autorita' non si pronuncia entro trenta giorni dalla domanda di autorizzazione, l'autorizzazione si intende tacitamente accordata. 4. I contratti di vettoriamento, stipulati in applicazione del presente provvedimento, dovranno contenere una clausola che preveda l'inserimento automatico delle modifiche contrattuali che saranno eventualmente imposte dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas a seguito della verifica di cui al precedente comma 3. Tali modifiche contrattuali avranno effetto sin dalla data di stipula dei contratti di vettoriamento.