TITOLO PRIMO Principi generali Art. 1. Natura e finalita' 1. L'Universita' "La Sapienza" di Roma, di seguito denominata "La Sapienza", e' una comunita' che ha come compito primario la ricerca, lo studio e la formazione e a cui partecipano a pieno titolo, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilita', docenti (professori di ruolo, ricercatori e personale equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 341/1990), personale tecnico, amministrativo e ausiliario, e studenti, ordinata in forma di istituzione pubblica, dotata di autonomia didattica, scientifica e organizzativa. 2. "La Sapienza" esplica, in stretta relazione tra loro, le funzioni fondamentali della ricerca scientifica e della didattica, ogni tipo di formazione di livello superiore, ivi compresi l'orientamento, la formazione permanente e l'aggiornamento culturale e professionale e le attivita' a queste strumentali e/o complementari, nonche' la ricerca applicata a problemi di interesse pubblico e privato. 3. "La Sapienza" assume ogni iniziativa affinche' l'esercizio del diritto allo studio venga pienamente assicurato, in applicazione dei principi della Costituzione della Repubblica italiana. Contribuisce, inoltre, nei limiti dei propri mezzi e competenze, a garantire la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale. 4. "La Sapienza" garantisce ai docenti uguali opportunita' di accesso ai finanziamenti per la ricerca e del relativo coordinamento. 5. "La Sapienza", promuove e favorisce la dimensione internazionale degli studi, dell'insegnamento e della ricerca scientifica. "La Sapienza" considera tra i propri compiti fondamentali anche lo sviluppo degli scambi internazionali di docenti e studenti, nonche' l'ammissione e la formazione di studenti stranieri. 6. "La Sapienza" persegue le proprie finalita' nel rispetto della dignita' della persona umana, nel pluralismo delle idee e nella trasparenza delle procedure. Garantisce, quindi, ai singoli docenti autonomia di ricerca e liberta' di insegnamento secondo le modalita' previste da questo statuto e nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione, nonche' nell'osservanza della legislazione in materia di ordinamenti universitari, di diritto allo studio e di stato giuridico del personale. 7."La Sapienza" provvede a tutti i livelli di formazione rilasciando i titoli secondo la normativa vigente. Provvede altresi' ad impartire corsi ed a rilasciare i relativi titoli di perfezionamento e di master per settori disciplinari, nonche' corsi di formazione universitaria di base e corsi ad hoc in relazione alle esigenze della societa'. 8. "La Sapienza" partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale. 9. "La Sapienza" e' un sistema universitario articolato in atenei federati ed autonomi sotto il profilo amministrativo ed organizzativo. 10. "La Sapienza" attua al suo interno la valutazione del raggiungimento delle finalita' istituzionali. 11. "La Sapienza" istituisce e favorisce il tutorato e una didattica commisurata ai bisogni formativi degli studenti. 12. "La Sapienza" tutela la piena liberta' delle idee e l'espressione delle liberta' politiche, sindacali e religiose; garantisce a tutto il personale ed agli studenti le condizioni necessarie per esprimere e comunicare liberamente il proprio pensiero; assicura pari opportunita' nel lavoro e nello studio. Art. 2. Principi organizzativi 1. "La Sapienza" ha piena capacita' di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con esclusione di qualsiasi profitto non devoluto ai medesimi fini. 2. "La Sapienza" favorisce la discussione e il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali. Essa garantisce la pubblicita' delle proposte e dei provvedimenti dei propri organi di governo, con esclusione di quanto implichi questioni di natura privata e personale; a tal fine assicura adeguata conoscibilita', mediante affissione pubblica, degli avvisi di convocazione e dei verbali di tutti gli organi collegiali. 3. "La Sapienza" favorisce la partecipazione e garantisce la segretezza del voto a tutte le categorie del personale e agli studenti, per le elezioni delle rappresentanze e delle cariche. 4. "La Sapienza" valuta i costi e i rendimenti dei centri di spesa in relazione alle finalita' perseguite al fine di misurare l'economicita' e l'efficienza della gestione dell'Universita', ed elabora, dandone la massima diffusione e pubblicita', indicatori atti a quantificare l'impiego delle risorse, a valutare il grado della loro utilizzazione e a valutare e verificare la congruenza tra obiettivi prefissati e risultati realizzati. 5. I bilanci dell'Universita' e quelli di ogni altro suo autonomo centro di spesa sono resi pubblici entro un mese dalla relativa approvazione. 6. L'Universita' stabilisce autonomamente in base a valutazioni discrezionali di opportunita' e convenienza se avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ovvero di professionisti del libero Foro. Art. 3. Programmazione delle attivita' 1. "La Sapienza" svolge le sue funzioni istituzionali all'interno del sistema universitario pubblico nazionale e regionale, al cui coordinamento e alla cui autoregolazione partecipa, per quanto di sua competenza. 2. "La Sapienza", in conformita' agli obiettivi generali della propria politica culturale, di ricerca e di insegnamento e nel rispetto della liberta' dei singoli, predispone specifici programmi e progetti di sviluppo tenendo conto delle esigenze delle diverse aree culturali. Concorre con proprie proposte al piano nazionale di sviluppo delle universita', alla programmazione pluriennale della ricerca scientifica e tecnologica. Concorre inoltre alla programmazione regionale sanitaria. TITOLO SECONDO Organizzazione Art. 4. Articolazione de "La Sapienza" in atenei federati 1. Al fine di garantire l'unita' degli studi universitari e salvaguardare la pluralita' di culture che ad essa contribuiscono, l'Universita' "La Sapienza" si articola in atenei federati ed autonomi sotto il profilo amministrativo ed organizzativo, dotati di organi propri. Gli organi centrali di governo de "La Sapienza" sono competenti in materia di programmazione e di indirizzo, di attribuzione programmata delle risorse, di relazioni internazionali, di valutazione, di organizzazione dei servizi comuni, con esclusione, ai sensi della normativa vigente, di qualsiasi funzione gestionale. Resta compito degli organi centrali, attraverso la commissione ricerca scientifica, la valutazione ed il finanziamento dei grandi progetti scientifici di universita'. Agli organi di governo di ciascun ateneo spetta ogni altra competenza, con piena autonomia amministrativa ed organizzativa. 2. Organi di governo degli atenei sono il presidente, un consiglio accademico ed un organo tecnicoamministrativo. 3. Gli atenei federati si danno propri regolamenti, approvati dal rispettivo consiglio accademico a maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento di ciascun ateneo dovra' prevedere la composizione e le modalita' di elezione degli organi di governo, assicurando la pariteticita' della rappresentanza di tutte le componenti (professori ordinari, associati, ricercatori, personale non docente e studenti) previste negli organi, e la pariteticita' di rappresentanza delle facolta' che vi partecipano. Il regolamento dovra' altresi' prevedere meccanismi rivolti a garantire la rotazione delle cariche fra le facolta' presenti in ciascun ateneo. Nessuno puo' godere dell'elettorato attivo e passivo in piu' di un ateneo federato. Le cariche di membro degli organi di governo degli atenei sono incompatibili con le cariche elettive degli organi centrali de "La Sapienza", salvo quanto diversamente stabilito nel presente statuto. 4. Le dimensioni di ciascun ateneo, che dovra' aggregare almeno due facolta' diverse, sulla base di progetti didatticoculturali comuni, saranno in linea di massima comprese tra 10.000 e 25.000 studenti iscritti in corso. 5. In sede di approvazione del bilancio preventivo de "La Sapienza", gli atenei, su delibera del consiglio di amministrazione e parere conforme del senato accademico, sono dotati di risorse che ciascun ateneo destinera' autonomamente a spese di investimento e di funzionamento ivi comprese le spese per il personale. Gli organi di ciascun ateneo, secondo i rispettivi regolamenti, provvedono alla ripartizione delle risorse finanziarie ivi comprese quelle per il personale, fra le strutture ad esso afferenti. Gli atenei possono avvalersi, per le proprie finalita' istituzionali, dei servizi centrali de "La Sapienza". 6. Agli studenti di ciascun ateneo e' garantito l'accesso alle competenze specialistiche presenti in altri atenei sia per gli insegnamenti che per lo sviluppo della tesi di laurea. 7. Sulla base di specifici ed organici progetti, facolta' e dipartimenti possono chiedere al senato accademico, che ne regolamenta le modalita', di spostarsi da un ateneo ad un altro ovvero di formare un nuovo ateneo. 8. In caso di recesso di un ateneo federato da "La Sapienza" le risorse finanziarie ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare in uso rimane assegnato a "La Sapienza" che provvede in merito. Art. 5. Organizzazione delle facolta' 1. Le facolta' e le scuole ad esse equiparate sono strutture fondamentali per lo sviluppo culturale, per l'integrazione scientifica e per il coordinamento della didattica. Esse sono costituite con il concorso di piu' settori scientificodisciplinari affini o complementari e si articolano in corsi di studio ai vari livelli. 2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali le facolta' sono dotate di autonomia organizzativa e di poteri decisionali in materia di spesa, che esercitano nel rispetto dell'autonomia amministrativa degli altri organi e dei principi posti dal presente statuto. Le facolta' potranno diventare centri di spesa su deliberazione degli atenei. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto ciascun consiglio di facolta' adottera', con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, individuati secondo quanto previsto dal successivo quinto comma, il proprio regolamento organizzativo. 4. Il regolamento di cui al precedente comma dovra' prevedere, determinandone le modalita', la elezione, ad opera di tutti i componenti del consiglio di facolta', del preside, dotato di tutte le competenze previste dalle leggi vigenti e fornito della rappresentanza sostanziale e processuale della facolta', tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno; dovranno inoltre essere previste la durata della sua permanenza in carica, per un periodo comunque non superiore a tre anni, e la rieleggibilita' per non piu' di una volta consecutiva. 5. Il regolamento di facolta' dovra' prevedere la partecipazione al consiglio di facolta', dotato di tutte le competenze previste dalle leggi vigenti, dei professori di ruolo e fuori ruolo; dei ricercatori e personale di ruolo equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 341/1990 titolari di corsi per supplenza o affidamento o di moduli didattici; di un ricercatore rappresentante di ogni raggruppamento scientificodisciplinare presente nell'ordinamento didattico della facolta'; di rappresentanti degli studenti in numero pari al 15% dei suoi componenti. 6. Il regolamento di facolta' dovra' altresi' prevedere: a) le modalita' di partecipazione alle riunioni ed alle votazioni delle diverse categorie con riferimento alle materie da trattare; b) le modalita' di elezione dei rappresentanti dei ricercatori e degli studenti; c) la costituzione e le modalita' di funzionamento di un nucleo per la valutazione dell'attivita' didattica e scientifica; d) la costituzione e le modalita' di funzionamento di un osservatorio studentesco con il compito di promuovere il miglioramento delle attivita' didattiche, di segnalarne le disfunzioni e di avanzare proposte al riguardo. 7. Il regolamento di facolta' potra', tra l'altro, prevedere determinandone le modalita': a) la nomina di un vicepreside scelto tra i professori di ruolo; b) la nomina di una giunta, in cui siano presenti tutte le categorie di docenti, piu' una rappresentanza degli studenti nella misura del 15%, cui siano delegati compiti di ordinaria amministrazione; potra' anche prevedere la rappresentanza del personale tecnicoamministrativo nei consigli di facolta'; c) la nomina di commissioni istruttorie per l'esame e la formulazione di proposte nelle materie di propria competenza; d) la possibilita' di delega, stabilendo modalita' e criteri, delle funzioni del consiglio di facolta' in materie concernenti l'attivita' didattica ai consigli di corso di laurea o di diploma o di altri corsi di studio e ai dipartimenti; deve comunque restare di competenza del consiglio di facolta' la programmazione generale dell'attivita' didattica ed il potere, con delibera motivata adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di esercitare in casi specifici i poteri delegati; e) la possibilita' di delega, fermo restando quanto previsto nella precedente lettera d), delle competenze del consiglio di facolta' in materia di utilizzazione dei posti di ruolo del personale docente e di nomina dello stesso ai dipartimenti e la possibilita' di attribuire al parere degli stessi un'efficacia relativamente vincolante, prevedendo in tal caso i requisiti necessari per discostarsene. La delega ai dipartimenti delle funzioni e' obbligatoria per le facolta' i cui consigli superino i 350 componenti; f) la costituzione e le modalita' di funzionamento di una commissione di programmazione, composta da rappresentanze paritetiche delle varie categorie di personale docente e non docente, elette al loro interno: a tale commissione spetta, tra l'altro, il compito di proporre alla facolta' le modalita' di utilizzo del budget disponibile per la messa a concorso di posti di professore e ricercatore. 8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto i consigli dei corsi di laurea, di diploma e di specializzazione adotteranno a maggioranza assoluta dei presenti il proprio regolamento. Esso dovra' prevedere, determinandone le modalita', l'elezione di un presidente tra i professori di ruolo e la partecipazione al consiglio dei professori di ruolo; dei ricercatori e del personale di ruolo equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 341/1990 che, a seguito di delibera del consiglio stesso, a qualsiasi titolo svolgano attivita' didattica all'interno del corso; di quanti ricoprono per contratto corsi di insegnamento afferenti al corso di studi; di rappresentanti degli studenti in numero pari al 15% dei componenti. La definizione della rappresentanza del personale tecnicoamministrativo e' demandata al regolamento. Nel consiglio di corso di laurea e' compresa una rappresentanza dei collaboratori ed esperti linguistici ove presenti. 9. E' istituito il difensore degli studenti della facolta'. Egli e' nominato dal preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentito il consiglio di facolta', per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. Il consiglio di amministrazione fissa i suoi emolumenti. Il difensore degli studenti e' a disposizione dell'osservatorio studentesco per assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Il difensore ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi. Art. 6. Organizzazione dei dipartimenti 1. I dipartimenti sono strutture primarie e fondamentali per la ricerca, omogenee per fini o per metodi. Ad essi possono afferire docenti di ruolo e fuori ruolo secondo la normativa vigente. Essi concorrono con le loro strutture all'attivita' didattica. 2. Al fine del perseguimento dei propri compiti istituzionali i dipartimenti sono dotati di autonomia organizzativa ed amministrativa per quanto riguarda tutti i provvedimenti di spesa, contrattuali e convenzionali che li riguardano direttamente, con soggetti sia pubblici che privati, con esclusione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale degli atenei e de "La Sapienza" nella loro interezza e nel rispetto della disciplina legislativa vigente, esclusa comunque la possibilita' di provvedimenti amministrativi di carattere generale, dei principi posti nel presente statuto ed in particolare di quanto stabilito nei commi seguenti. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto il consiglio di dipartimento adottera', con delibera approvata a maggioranza assoluta dei presenti, individuati secondo quanto previsto dal successivo quinto comma, il proprio regolamento organizzativo. 4. Il regolamento di cui al precedente comma, dovra' prevedere l'elezione, da parte dei membri del consiglio individuati secondo quanto previsto dal successivo comma quinto, di un direttore, dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza sostanziale, tra i professori di ruolo a tempo pieno; dovra' inoltre essere prevista la durata della sua permanenza in carica per un periodo comunque non superiore a tre anni e la rieleggibilita' per non piu' di una volta consecutiva. 5. Il regolamento del dipartimento dovra' prevedere la partecipazione al consiglio di dipartimento dei professori di ruolo e fuori ruolo afferenti al dipartimento; dei ricercatori e personale equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 341/1990 afferenti al dipartimento; del segretario amministrativo con voto deliberante e con funzioni di segretario; di rappresentanti del personale tecnicoamministrativo in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato (in tale ambito e' compresa una rappresentanza dei collaboratori ed esperti linguistici ove presenti); di un ugual numero di rappresentanti degli studenti di dottorato e/o delle scuole di specializzazione e degli studenti che hanno avuto assegnata la tesi di laurea da un docente afferente al dipartimento. Esso dovra' altresi' prevedere le modalita' di partecipazione alle riunioni e alle votazioni delle diverse categorie con riferimento alle materie da trattare. 6. Il regolamento di dipartimento dovra' prevedere, determinandone le modalita', l'elezione di una giunta composta da due rappresentanti di ciascuna delle categorie indicate nel comma precedente (professori prima fascia, professori seconda fascia, ricercatori, non docenti e studenti) e presieduta dal direttore. Di essa dovra' far parte di diritto il segretario amministrativo con funzioni di segretario. 7. Il regolamento di dipartimento potra' prevedere l'articolazione in sezioni dotate di autonomia organizzativa nell'ambito della programmazione generale dell'attivita' dipartimentale. 8. Il segretario amministrativo del dipartimento coadiuva il direttore di dipartimento, nella gestione delle attivita' del dipartimento. Sono compiti del segretario amministrativo: a) collaborare con il direttore per le attivita' volte al migliore funzionamento della struttura, compresa l'organizzazione di corsi, seminari, convegni; b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e la situazione patrimoniale; c) coordinare l'attivita' amministrativocontabile assumendo la responsabilita', in solido con il direttore, dei conseguenti atti; d) partecipare alle sedute del consiglio e della giunta con funzioni di segretario verbalizzante; e) dirigere ed organizzare la segreteria amministrativa del dipartimento; f) assumere ogni iniziativa volta a migliorare il lavoro amministrativocontabile del dipartimento. 9. Dalla data di entrata in vigore del presente statuto non potranno essere costituiti nuovi istituti. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, gli istituti dovranno adeguare i propri regolamenti ai criteri organizzativi previsti dal presente articolo per i dipartimenti. In mancanza il rettore, sulla base di conforme delibera del senato accademico, procedera' alla loro disattivazione. Art. 7. Corsi di dottorato di ricerca L'Universita' provvede a disciplinare con apposito regolamento, adottato dal senato accademico su delibera delle strutture interessate, i corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso "La Sapienza". Art. 8. Centri di ricerca e di servizi 1. "La Sapienza" istituisce con decreto del rettore, sulla base di conformi deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, centri di ricerca e centri di servizio per la gestione e l'utilizzazione di servizi, biblioteche e apparati scientifici e tecnici di uso comune a piu' strutture di ricerca e di insegnamento. Essa partecipa inoltre, sulla base di apposite convenzioni, a centri interuniversitari cui concorrono strutture di altre Universita'. 2. L'istituzione e gli statuti dei centri di ricerca e dei centri di servizi sono adottati sulla base di proposte delle strutture interessate e, quando costituiti, sentiti i relativi atenei di cui all'art. 4. TITOLO TERZO Organi centrali di programmazione e indirizzo Art. 9. Organi dell'Universita' Sono organi centrali de "La Sapienza" il rettore, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione. Art. 10. Il rettore 1. Il rettore rappresenta "La Sapienza" ad ogni effetto di legge e ne garantisce l'autonomia ed unita' culturale. 2. Il rettore, oltre alle competenze previste dalla legge, puo' partecipare alle riunioni degli organi degli atenei in cui si articola "La Sapienza", ove viene decisa la programmazione dell'attivita' didattica e scientifica degli atenei stessi. 3. Il rettore e' eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, dura in carica quattro anni e puo' essere rieletto una sola volta. Partecipano alle elezioni i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e personale equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 341/1990, gli studenti che fanno parte dei consigli di facolta', del senato accademico e del consiglio di amministrazione e il personale tecnicoamministrativo. 4. Ai voti espressi dal personale tecnicoamministrativo sara' assegnato un peso pari al 10% dell'elettorato rappresentato da professori e ricercatori. Qualora pero' partecipi alle elezioni un numero di appartenenti al personale tecnicoamministrativo inferiore al 50% degli aventi diritto, tale peso sara' ridotto proporzionalmente agli effettivi votanti. 5. Il regolamento elettorale stabilira' le modalita' per l'espressione del voto; esse comunque dovranno assicurarne la segretezza. 6. Il rettore nomina un prorettore vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che fa parte del consiglio di amministrazione, che lo coadiuva nella sua attivita' e lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento. In caso di anticipata cessazione del mandato rettorale, il prorettore vicario svolge le funzioni del rettore nel periodo compreso tra la data della cessazione e la data della nomina del nuovo rettore. Entro sei mesi dalla data di cessazione dalla carica di rettore il decano indice le elezioni. Art. 11. Il senato accademico 1. Il senato accademico e' l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Universita'. 2. In particolare il senato accademico approva: a) il proprio regolamento interno di funzionamento e tutti i regolamenti dell'Universita', sentito per quanto concerne le implicazioni amministrative e finanziarie il consiglio di amministrazione; b) il programma di attivita' ed il piano di sviluppo sentiti per gli aspetti di competenza il consiglio di amministrazione e, una volta costituiti, gli organi degli atenei; c) la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche di servizio dell'Universita', sentiti per gli aspetti di competenza gli organi degli atenei e delle strutture interessate; d) la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture di ricerca, sentiti per gli aspetti di competenza gli organi degli atenei e delle strutture interessate; e) i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse finanziarie per il personale docente; f) la relazione annuale sulla ricerca e la ripartizione tra i diversi atenei dei finanziamenti per la ricerca; g) la relazione annuale sulla didattica; h) le modifiche di statuto, su parere conforme degli atenei per gli aspetti di loro competenza, sentito per quanto concerne le implicazioni amministrative e finanziarie, il consiglio di amministrazione. In tal caso la sua composizione e' integrata come previsto dal seguente art. 22. 3. Il senato accademico esprime, fra l'altro, parere su: a) il bilancio preventivo; b) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita'. 4. Il senato accademico e' composto da: a) il rettore che lo convoca e lo presiede; b) i presidenti degli atenei; c) dodici presidi, uno per ogni tipologia delle facolta' esistenti all'atto dell'approvazione del presente statuto, con rotazione qualora le facolta' si sdoppino; d) tre rappresentanti per ognuna delle sei macro aree scientificodisciplinari che saranno definite con apposito regolamento elettorale, con elettorato attivo e passivo attribuito a tutti i docenti; e) due rappresentanti del personale tecnicoamministrativo; f) un numero di rappresentanti degli studenti pari al 15% dei membri di cui ai punti a), b), c), d), e). 5. I componenti elettivi del senato accademico durano in carica tre anni e non possono essere rieletti per piu' di una volta. 6. Partecipa alle riunioni del senato accademico, con voto consultivo, e svolge le funzioni di segretario, anche avvalendosi di propri collaboratori, il direttore amministrativo. 7. Per le questioni relative alla ricerca scientifica, il senato accademico si avvale per la fase istruttoria della commissione prevista dall'art. 16, comma 3, del presente statuto. Art. 12. Il consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di programmazione, di indirizzo e di controllo delle attivita' relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Universita'. 2. In particolare il consiglio di amministrazione approva: a) i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie; b) il regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza, sentito il senato accademico ed il collegio dei direttori di dipartimento; c) il bilancio di previsione, sentito il senato accademico; le relative variazioni e il conto consuntivo; d) i programmi edilizi di sua competenza ed i relativi interventi attuativi, sentito il senato accademico; e) i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, sentito il senato accademico, e gli atenei ; f) le convenzioni ed i contratti di sua competenza; g) le iniziative degli studenti nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero. 3. Il consiglio di amministrazione esprime pareri sugli atti del senato accademico concernenti la programmazione dello sviluppo dell'Universita'. 4. Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) il rettore che lo convoca e lo presiede; b) il prorettore; c) il direttore amministrativo, con voto deliberante, svolge le mansioni di segretario, eventualmente avvalendosi a tale specifico fine di propri collaboratori; d) tre rappresentanti dei professori prima fascia, tre rappresentanti dei professori seconda fascia, tre rappresentanti dei ricercatori e del personale di ruolo equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 341/1990 e tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo; e) sei rappresentanti degli studenti. 5. I componenti elettivi del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e non possono essere eletti piu' di due volte consecutive. Art. 13. Collegio dei sindaci E' istituito il collegio dei sindaci. Il regolamento generale dell'Universita' determina la composizione e le competenze dell'organo. Art. 14. Collegio dei direttori di dipartimento 1. Il collegio dei direttori di dipartimento e' costituito dai direttori di dipartimento e di istituto. Esso e' l'organo di coordinamento interdipartimentale ed ha funzioni di raccordo delle politiche per il raggiungimento delle finalita' istituzionali della ricerca. 2. Il collegio svolge funzioni consultive con particolare riguardo al regolamento amministrativocontabile ed ai regolamenti dei dipartimenti, alla elaborazione del piano di sviluppo, alla ripartizione dei finanziamenti per la ricerca scientifica e per le attrezzature didattiche e comunque su ogni argomento che il rettore o altri organi dell'Universita' intendano sottoporgli. Inoltre da' parere sui dottorati. 3. Il collegio elegge nel suo seno un presidente ed una giunta secondo un proprio regolamento. Art. 15. Direttore amministrativo e dirigenti 1. L'incarico di direttore amministrativo e' conferito dal rettore ai sensi delle disposizioni vigenti, su delibera conforme del senato accademico e del consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei presenti. 2. Il direttore amministrativo e' nominato per un periodo di quattro anni e puo' soltanto essere revocato nei casi previsti dalla legge, sulla base di deliberazioni conformi del senato accademico e del consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei presenti. 3. Il direttore amministrativo e' capo degli uffici e dei servizi dell'amministrazione centrale e ne cura l'organizzazione e la gestione nel rispetto delle prerogative attribuite dalla legge alla dirigenza dello Stato. Coordina e verifica l'attivita' dei dirigenti esercitando altresi' il potere sostitutivo nei casi di inerzia degli stessi. Egli e' responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi centrali dell'Universita', fatte salve le sfere di autonomia delle singole strutture riconosciute dal presente statuto. Predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Universita', esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti e ad esso spettano i poteri e le responsabilita' previste dalle vigenti disposizioni. 4. I dirigenti collaborano con il direttore amministrativo con compiti di integrazione funzionale. Il conferimento dell'incarico ai dirigenti, nell'ambito delle strutture dell'amministrazione centrale, e' disposto dal direttore amministrativo. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Art. 16. Nucleo di valutazione e commissioni dell'Universita' 1. Il nucleo di valutazione dell'Universita' ha il compito di raccogliere, esaminare ed organizzare i dati necessari alla valutazione delle strutture e delle attivita' didattiche e scientifiche degli atenei. In particolare il nucleo prepara e organizza i rapporti finali di valutazione del costo/rendimento de "La Sapienza", da sottoporre al nucleo di valutazione nazionale ed al senato accademico ed al consiglio di amministrazione per i fini sottoindicati. Il nucleo sottopone al senato accademico e al consiglio di amministrazione eventuali suggerimenti in merito a miglioramenti nell'organizzazione delle attivita' dell'Universita'. Il nucleo provvede alla pubblicizzazione delle proprie considerazioni finali alla fine di ogni anno accademico e comunque prima di ogni eventuale ripartizione delle risorse da parte della commissione ricerca scientifica per l'anno accademico successivo. 2. Il regolamento amministrativocontabile stabilisce la composizione del nucleo di valutazione dell'Universita'. 3. La commissione ricerca scientifica dell'Universita' ha il compito di formulare proposte riguardo alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate da "La Sapienza" per la ricerca scientifica. 4. La commissione ricerca scientifica e' composta da: a) un professore di prima fascia per ogni tipologia di facolta'; b) un professore di seconda fascia per ogni tipologia di facolta'; c) un ricercatore per ogni tipologia di facolta'. I componenti della commissione ricerca scientifica vengono eletti dai consigli di facolta'. 5. La commissione didattica dell'Universita' ha compiti istruttori per quanto concerne il coordinamento delle attivita' didattiche de "La Sapienza". Essa esamina i problemi che le vengono sottoposti dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, quelli portati alla sua attenzione dai rappresentanti degli studenti nelle strutture didattiche e dagli osservatori studenteschi previsti dalla lettera d) del sesto comma dell'art. 5 del presente statuto. 6. La commissione didattica dell'Universita' e' composta da un rappresentante dei docenti e da uno degli studenti per ogni facolta'. 7. La commissione per la formazione e l'aggiornamento del personale ha il compito di assicurare l'aggiornamento del personale tecnico amministrativo de "La Sapienza" provvedendo alla organizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, e iniziative volte all'aggiornamento delle modalita' di lavoro. 8. La commissione per la formazione e l'aggiornamento del personale e' composta da un funzionario rappresentante di ogni area funzionale ed e' coordinata da un direttore amministrativo o da un suo delegato. Art. 17. Istituzioni per le attivita' assistenziali L'attivita' assistenziale prestata dalle facolta' di medicina e' organizzata e gestita nel rispetto dell'art. 6 del decreto-legge n. 502/517, anche attraverso istituzioni autonome dotate di personalita' giuridica e autonomo bilancio ai sensi della vigente normativa ed in particolare dell'art. 6, comma 1, lettera a) della legge 30 novembre 1998, n. 419, nel rispetto delle finalita' istituzionali dell'Universita' e nel rispetto dei seguenti principi generali: a) accesso paritario alle funzioni assistenziali dei professori di ruolo; b) salvaguardia della liberta' di insegnamento e di ricerca nelle strutture assistenziali convenzionate nel rispetto dello stato giuridico universitario. TITOLO QUARTO Disposizioni finali e transitorie Art. 18. Attivita' sportive, ricreative e sociali 1. "La Sapienza" incentiva la pratica sportiva nell'ambito universitario, in quanto elemento fondamentale della formazione dello studente, e favorisce le attivita' sportive, ricreative e sociali del proprio personale. 2. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attivita' vengono affidati, mediante convenzione, al Centro universitario sportivo italiano e ad altri enti sportivi legalmente riconosciuti, sotto il controllo del comitato per lo sport universitario, ai sensi della normativa vigente. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i finanziamenti stanziati appositamente dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e mediante fondi universitari e di diversa provenienza che siano destinati all'incentivazione dell'attivita' sportiva. 3. Le attivita' ricreative, sociali e culturali del personale universitario si svolgono anche attraverso apposite convenzioni con il dopolavoro universitario, che, a tal fine, utilizza locali e attrezzature de "La Sapienza". Al dopolavoro sono assegnati finanziamenti destinati specificatamente a tali attivita'. Art. 19. Regolamento dell'Universita' e regolamento degli atenei 1. Il regolamento dell'Universita' stabilisce, tra l'altro, nel rispetto di quanto disposto dal presente statuto, le norme relative all'organizzazione generale dell'Universita', le modalita' di elezione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, le procedure per l'istituzione e la disattivazione delle strutture didattiche e per la ricerca. Esso e' emanato dal rettore, previa deliberazione del senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e gli organi di gestione degli atenei federati. 2. Gli atenei costituiti ai sensi dell'art. 4 del presente statuto adottano, sulla base di deliberazioni dei propri organi ed a seguito di parere conforme dei consigli di dipartimento e dei consigli delle facolta' afferenti nella composizione allargata, un regolamento volto a disciplinare il proprio funzionamento. Esso e' emanato con decreto del rettore. Art. 20. Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui all'art. 12, secondo comma, lettera b), del presente statuto, disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Universita'. Esso specifica le strutture alle quali e' attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e definisce in particolare gli ambiti di autonomia di gestione, di spesa e di assunzione di impegni con terzi. Art. 21. Regolamenti didattici 1. Il regolamento didattico dell'Universita' disciplina gli ordinamenti dei corsi di studio e delle scuole per le quali l'Universita' rilascia titoli accademici. Esso e' approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base di proposte deliberate dai consigli di facolta' o di corso di studio. Il senato accademico puo', in caso di dissenso sul loro contenuto, rinviarle con richiesta motivata di riesame alla struttura proponente. Qualora quest'ultima confermi la proposta a maggioranza assoluta dei componenti, il senato accademico e' tenuto ad approvarla. Il regolamento e' emanato dal rettore, con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legislazione vigente. 2. Le facolta' e scuole, sentiti i corsi di studio interessati, adottano propri regolamenti didattici con cui disciplinano le modalita' dei corsi e lo svolgimento degli esami di profitto. Art. 22. Modifiche di statuto Le modifiche di statuto sono deliberate dal senato accademico, integrato con tutte le componenti previste dall'art. 16 della legge n. 168/1989. Art. 23. Validita' delle votazioni 1. Le votazioni per la designazione dei membri degli organi collegiali di governo dell'Universita', degli atenei e delle strutture didattiche e di ricerca sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto. In caso cio' non si verifichi l'elezione viene reiterata per una volta; in caso di ulteriore non validita' dell'elezione la rappresentanza di categoria manca per l'intera durata dell'organo. 2. Le elezioni della componente studentesca negli organi disciplinati dal presente statuto danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi contemporaneamente nei periodi in cui si svolgono lezioni in tutte le facolta'. 3. La mancata partecipazione di una o piu' componenti alle elezioni previste nel presente statuto o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione dell'organo. Art. 24. Norme finali e transitorie 1. Le cariche elettive saranno rinnovate, secondo le modalita' specificate nel presente statuto, alla fine di ciascun mandato. Le norme per la rieleggibilita' decorrono dalla prima elezione fatta a norma del presente statuto. 2. La carica di membro eletto negli organi dell'Universita' e' incompatibile con quella di membro eletto negli organi degli atenei. 3. Il senato accademico determinera' i casi in cui l'attivita' lavorativa in luoghi diversi da "La Sapienza" e' incompatibile con l'attivita' istituzionale. 4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto si svolgeranno le elezioni per i componenti degli organi centrali e delle strutture didattiche e di ricerca, secondo le norme specificate dal presente statuto. 5. Al fine di assicurare un efficace funzionamento delle strutture didattiche "La Sapienza", entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, provvede a riorganizzare le facolta', ed i relativi corsi di studio in modo tale che, in linea di massima, per ciascuna facolta' non sia superato il numero di trecentocinquanta docenti, o il numero di cinquemila studenti iscritti in corso. 6. Sulla base di iniziative progettuali delle facolta' interessate, ovvero dei dipartimenti, ovvero di intese fra tutti tali soggetti, si formeranno per aggregazioni di piu' facolta' gli atenei di cui all'art. 4. Essi saranno costituiti con decreto rettorale, a seguito di delibere conformi del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Tali decreti costitutivi potranno essere deliberati in successione, a partire dai progetti approvati. L'attivazione di un ateneo e la relativa assegnazione di risorse sara' deliberata tenendo conto prioritariamente di parametri oggettivi che riequilibrino la situazione esistente. 7. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto, tutte le facolta', ed entro quattro anni tutti i dipartimenti, dovranno aggregarsi in atenei. 8. Gli atenei sono costituiti sulla base di proposte formulate da facolta' e da dipartimenti che ne formulano anche il regolamento. Le proposte sono sottoposte all'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione i quali possono, in caso di dissenso, rinviare per una sola volta con richiesta motivata di riesame ai proponenti. 9. Il processo di formazione degli atenei e' coordinato dal senato accademico composto ai sensi del presente statuto. 10. Nel processo di riorganizzazione de "La Sapienza" deve essere prevista la ripartizione del personale tecnicoamministrativo fra tutte le strutture di ateneo sulla base di una valutazione oggettiva dei carichi di lavoro ai sensi della normativa vigente nel rispetto della contrattazione decentrata che garantisca un omogeneo trattamento giuridico ed economico del personale.