Art. 10
              Affidamento delle operazioni di controllo
            e manutenzione e delega delle responsabilita'

  1.  Il  comma  8  dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"8.    Il    responsabile   dell'esercizio   e   della   manutenzione
dell'impianto,  ove  non possieda i requisiti necessari o non intenda
provvedere  direttamente,  affida  le  operazioni di cui al comma 4 a
soggetti  abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di
cui  alla  lettera  c)  dell'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo
1990,  n.  46.  Nel  caso  di impianti termici a gas il soggetto deve
essere  abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1, comma
1,  lettera  e) della medesima legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di
impianti  termici  unifamiliari  con  potenza  nominale  del focolare
inferiore  a 35 kW, la figura del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione si identifica con l'occupante che puo', con le modalita'
di  cui  al  comma 1, delegarne i compiti al soggetto cui e' affidata
con continuita' la manutenzione dell'impianto, che assume pertanto il
ruolo  di  terzo  responsabile, fermo restando che l'occupante stesso
mantiene  in  maniera esclusiva le responsabilita' di cui al comma 7.
Al   termine  dell'occupazione  e'  fatto  obbligo  all'occupante  di
consegnare  al proprietario o al subentrante il "libretto di impianto
prescritto  al  comma  9,  debitamente  aggiornato, con gli eventuali
allegati.".
 
          Nota all'art. 10:
              - Il  testo  del comma 1 dell'art. 1 della citata legge
          5 marzo 1990, n. 46, e' il seguente:
              "1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge
          i  seguenti  impianti  relativi agli edifici adibiti ad uso
          civile:
                a) gli  impianti  di  produzione,  di  trasporto,  di
          distribuzione  e  di  utilizzazione  dell'energia elettrica
          all'interno  degli  edifici a partire dal punto di consegna
          dell'energia fornita dall'ente distributore;
                b) gli  impianti  radiotelevisivi  ed  elettronici in
          genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche
          atmosferiche;
                c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione
          azionati   da  fluido  liquido,  aeriforme,  gassoso  e  di
          qualsiasi natura o specie;
                d) gli   impianti   idrosanitari  nonche'  quelli  di
          trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo
          di  acqua  all'interno degli edifici a partire dal punto di
          consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
                e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di
          gas  allo  stato  liquido  o  aeriforme  all'interno  degli
          edifici  a  partire  dal punto di consegna del combustibile
          gassoso fornito dall'ente distributore;
                f) gli  impianti di sollevamento di persone o di cose
          per  mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e
          simili;
                g) gli impianti di protezione antincendio".