Art. 10
                Individuazione dei posti di funzione

  1.  Ferme  restando  le  disposizioni  di cui agli articoli 4 e 11,
comma  4,  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di  organizzazione  dei  ministeri  e  di  accorpamento, nell'ufficio
territoriale  del governo, delle strutture periferiche dello Stato, i
posti  di  funzione  da  conferire  ai viceprefetti e ai viceprefetti
aggiunti,    nell'ambito   degli   uffici   centrali   e   periferici
dell'amministrazione  dell'interno,  sono individuati con decreto del
Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente
comma,  la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o
di  impedimento  e'  assicurata  da  altro funzionario della carriera
prefettizia.
  2.  In  relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e
funzionali,  e  comunque  con  cadenza  biennale, si provvede, con le
modalita'  di  cui  al  comma  1, alla periodica rideterminazione dei
posti  di  funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici
centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno.
 
          Note all'art. 10:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  4,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento, vedasi
          nelle note all'art. 1):
              "Art.   4   (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.
          L'organizzazione,  la  dotazione organica, l'individuazione
          degli  uffici  di  livello dirigenziale generale ed il loro
          numero,  le  relative funzioni e la distribuzione dei posti
          di     funzione    dirigenziale,    l'individuazione    dei
          dipartimenti,   nei   casi   e  nei  limiti  fissati  dalle
          disposizioni   del   presente  decreto  legislativo,  e  la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti  o  con  decreti  del Ministro emanati ai sensi
          dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  Ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali    e    per    direzioni    generali.   Fino
          all'istituzione   del   ruolo   unico   del  personale  non
          dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
          forme  ordinarie  di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
          le  diverse  direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
          di   professionalita'   richiesti   per  l'esercizio  delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del  personale non devono comunque comportare incrementi di
          spesa.
              2.  I  ministeri  che  si  avvalgono  di propri sistemi
          informativi   automatizzati   sono  tenuti  ad  assicurarne
          l'interconnessione  con i sistemi informativi automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite     della    rete    unitaria    delle    pubbliche
          amministrazioni.
              3.  Il  regolamento  di  cui  al  precedente comma 1 si
          attiene,  inoltre,  ai  criteri  fissati  dall'art. 1 della
          legge  7 agosto  1990,  n.  241  e dall'arti. 2 del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni.
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  non  generale  di  ciascun  ministero  e alla
          definizione  dei  relativi  compiti si provvede con decreto
          ministeriale di natura non regolamentare.
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1  si  procede alla revisione periodica dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale.
              6.  I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
          disposizioni  normative  relative  a  ciascun ministero. Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi".
              - Per  il  testo  dell'art.  11,  comma  4, del decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  vedasi  nelle note
          all'art. 1.