Art. 10. I contributi per la mobilita' internazionale degli studenti 1. Gli studenti beneficiari di borsa di studio di cui al presente decreto, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso di cui all'art. 3, comma 1, e per una sola volta per gli iscritti ai corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, ad una integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilita' internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione europea, che di programmi anche non comunitari, a condizione che sia beneficiario della borsa nell'anno accademico nel quale partecipa a tali programmi e che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 7. 2. A tal fine e' concessa ai borsisti dalle regioni e dalle province autonome una integrazione della borsa di importo minimo pari a 500 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall'universita' italiana che promuove il programma di mobilita', indipendentemente dal Paese di destinazione. Dall'importo della integrazione concessa dalle regioni e dalle province autonome e' dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno e' concesso sino all'importo di 100 euro per i Paesi europei e sino all'importo di 500 euro per i Paesi extraeuropei. 3. I benefici di cui al comma 2 sono attribuiti anche agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, nonche' ai laureati coinvolti in progetti di mobilita' nell'ambito del programma europeo Leonardo o di similari iniziative, che risultino laureati da non piu' di un anno all'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa nell'ultimo anno di studi. 4. Per gli studenti i cui nuclei familiari presentino valori dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente superiori ai limiti massimi per la concessione dei benefici, ma non eccedente il 40 per cento di tali limiti, e che presentino i requisiti di merito di cui all'art. 6, puo' essere concesso dalle regioni e dalle province autonome un sostegno finanziario alla copertura dei costi di mantenimento per l'ammontare di almeno 125 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero sino ad un massimo di dieci mesi, erogato a condizione che le universita' contribuiscano al cofinanziamento dell'onere per ulteriori 125 euro. 5. Le regioni, le province autonome e le universita' definiscono autonomamente le modalita' di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, assicurando la loro corresponsione in parte prima dell'avvio del programma di mobilita'. Una rata finale e' erogata al termine del periodo di mobilita', previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma. 6. Le regioni, le province autonome e le universita' offrono supporto organizzativo e logistico agli studenti provenienti da altri Paesi nell'ambito di programmi di mobilita' internazionale. Le universita' assicurano il supporto logistico ed organizzativo agli studenti italiani che si recano all'estero nell'ambito degli stessi programmi. Le regioni, le province autonome e le universita' concordano le modalita' per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.