Art. 10. (Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico) 1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato "Fondo", al quale affluiscono: a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, societa' finanziarie; b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalita', erogati da soggetti pubblici o privati. 2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre priorita' nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni non-profit, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire: a) i criteri e le modalita' di organizzazione e di gestione del Fondo; b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati; c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni; d) le modalita' di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarieta' a favore dei soggetti piu' bisognosi. 4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annue nel triennio 2000- 2002. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Nota all'art. 10: - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", e' pubblicaio nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1998. Note all'art. 11. - Il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, abrogato dalla presente legge, reca "modificazioni alle leggi 16 maggio 1932, n. 557, 22 dicembre 1932, n. 1723, e regio decreto 26 aprile 1932, n. 406, relativi alla pubblicita' dei prezzi degli alberghi". - Si riporta il testo dell'art. 99 del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Art. 99 (art. 97, testo unico 1926). - Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso alla autorita' locale di pubblica sicurezza, la licenza e' revocata. La licenza e', altresi', revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorita' di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto. Tale termine non puo' essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore". - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1940, n. 149. - Si trascrivono gli articoli 152, 153, 154 e 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. "Art. 152. - Fermo il disposto degli articoli 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86 del regio decreto deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna. Nei riguardi degli alberghi e delle pensioni, la domanda per ottenere la licenza dell'esercizio deve inoltre essere corredata da apposita documentazione dalla quale risulti che il richiedente ha ottenuto la classifica del locale a termine del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975". "Art. 153. - La licenza puo' essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la localita' o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate". "Art. 154. - La licenza di cui all'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' estesa sul modello annesso al presente regolamento". "Art. 180. - I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio in luogo visibile al pubblico la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi. Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicate nell'art. 89 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che trovansi in vendita nell'esercizio, nonche' la riproduzione a stampa degli articoli 96, 97 e 101 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e 173, 176 a 181 e 186 del presente regolamento". - La legge 17 maggio 1983, n. 217, recante "legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 4, della presente legge, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983. - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, abrogato dalla presente legge: "2. I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale di un registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426". - Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1o aprile 1995 e convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1995. Si trascrive il testo degli articoli 1, 3, comma 1, lettere a) e b) e 10 della presente legge: "Art. 1 (Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo). - 1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate "regioni", tutte le competenze e funzioni amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione centrale dal presente decreto e per quanto riguarda la materia dello spettacolo nei limiti, modalita' e termini di cui all'art. 2 della legge di conversione del presente decreto. 2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'art. 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo nonche' alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse. 4. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo viene trasferito in relazione alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1, con il consenso dei medesimi, e con inquadramento anche in soprannumero, alle regioni o a enti pubblici regionali o a enti territoriali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito. 5. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le regioni si avvalgono del personale inquadrato nei propri rispettivi ruoli organici, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e del personale trasferito ai sensi del comma 4, senza procedere a nuove assunzioni di personale. 6. (Abrogato). 7. (Abrogato). 8. (Abrogato). 9. (Abrogato)". "Art. 3 (Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo). - 1. In attesa della costituzione di una autorita' di Governo specificamente competente per le attivita' culturali e dell'entrata in vigore delle leggi quadro riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari, si procede a: a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo; b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo". "Art. 10 (Disposizioni particolari). 1. (Omissis). 2. (Omissis). 3. (Omissis). 4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma attivita', purche' sulla base di una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalita' di incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti nocumento diretto o indiretto per lente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso in termini di concessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi, e preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo. 5. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, per documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati dall'Autorita' statale competente in materia di spettacolo, previa dimostrazione della copertura in bilancio della relativa spesa, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro. [Gli enti e le istituzioni, nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono stipulare nei limiti delle disponibilita' di bilancio e sentito il parere del Ministro del tesoro, contratti aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, a partire da quello che sara' stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto]. Per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, gli enti lirici e tutte le istituzioni musicali possono, altresi', nei limiti delle disponibilita' di bilancio, stipulare contratti di prestazione professionale sulla base delle modalita' stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, con cantanti concertisti, direttori di orchestra, registi, scenografi, coreografi, ballerini e solisti; detti contratti possono essere stipulati direstamente con gli artisti ovvero per il tramite di agenti o rappresentanti iscritti in apposito albo da istituirsi, entro il 31 dicembre 1995, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per l'anno 1995, e' fatto divieto agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, nei limiti delle disponibilita' di bilancio. Per l'anno 1995, e' consentita agli enti pubblici del settore dello spettacolo, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, l'assunzione di personale a tempo determinato anche con mansioni amministrative esclusivamente per esigenze connesse con la realizzazione di manifestazioni ufficiali nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali previa autorizzazione dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro. 6. La Banca nazionale del lavoro e' autorizzata a utilizzare il fondo istituito dall'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione di contributi in conto interessi a favore delle attivita' teatrali di prosa, per il calcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo quanto previsto dall'art. 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a. 7. (Omissis). 8. (Omissis). 9. (Omissis). 10. (Omissis). 11. Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio della facolta' di opzione previsti dal penultimo comma dell'art. 34 e dal quinto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono differiti al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; entro lo stesso termine puo' essere revocata l'opzione precedentemente esercitata. 12. (Omissis). 13. (Omissis). 14. (Abrogato). 15. Per la realizzazione delle iniziative per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Ente autonomo della Biennale di Venezia, e' concesso, in favore dell'ente stesso, un contributo straordinario di lire 10 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Entro il 30 aprile 1996, l'Ente e' tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che la trasmette alle Camere, una relazione che dia conto dettagliatamente dell'utilizzazione del contributo. 16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il regio decreto 24 maggio 1925 n. 1102, recante "Approvazione del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1925, n. 157. Si trascrive il testo dell'art. 4: "Art. 4. - Negli alberghi e nelle pensioni la cubatura minima delle camere a un letto e' fissata in metri cubi 24 e quella delle camere a due letti in metri cubi 42. La superficie minima sara' rispettivamente di metri quadrati 8 e metri quadrati 14. L'altezza utile interna sara' quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene. Le suindicate dimensioni vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio. Nelle localita' di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare, i regolamenti comunali di igiene possono ridurre la cubatura delle camere in relazione a particolari condizioni climatiche, fino al limite minimo di metri cubi 23 e 40, rispettivamente per le camere a un letto e a due letti. Anche in questo caso l'altezza utile interna sara' quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene. Per le camere a piu' di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in piu', di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti. La consistenza ricettiva degli alberghi e delle pensioni e' indicata nella licenza di costruzione, nell'autorizzazione all'abitabilita', nel provvedimento di classificazione e nella licenza di esercizio. I pavimenti dovranno essere costruiti con materiale impermeabile; e', tuttavia, consentito l'uso di pavimenti di legno. Per le camere da letto si cerchera' di usufruire meglio che sia possibile delle esposizioni piu' aerate e soleggiate e di disporle in modo che ne resti lontano tutto cio' che possa costituire fonte di insalubrita'". - Il testo vigente dell'art. 7, comma 1, lettera a) del citato decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificato dal comma 7 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1997 n. 186, e' il seguente: "Art. 7 (Adeguamento della legislazione in materia alberghiera). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative: a) la disciplina recata dall'art. 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, e' consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o piu' letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificata a una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso. La cubatura minima delle stanze d'albergo e' determinata dal prodotto della supeificie minima, come definita dalla presente lettera, per I'altezza minima fissata dai regolamenti edilizi o dai regolamenti di igiene comunali. L'altezza minima interna utile delle stanze d'albergo non puo' essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro della sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975". - Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1993, n. 234, e' convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 1993, n. 285). Si riportano i testi dei commi 1 e 2 dell'art. 1. "Art. 1. - 1. La concessione dei beni demaniali marittimi puo' essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attivita' portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attivita': a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attivita' ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione. 2. Le concessioni di cui al comma 1, (beni demaniali marittimi) indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attivita', hanno durata di quattro anni; possono comunque avere durata differente su richiesta motivata degli interessati".