Art. 10.
                 Sanzione amministrativa pecuniaria

  1.  Per  l'illecito  amministrativo  dipendente da reato si applica
sempre la sanzione pecuniaria.
  2.  La  sanzione  pecuniaria viene applicata per quote in un numero
non inferiore a cento ne' superiore a mille.
  3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad
un massimo di lire tre milioni.
  4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.