Art. 10. Comitato scientifico 1. Il comitato scientifico, qualora previsto dallo statuto, e' organo consultivo delle fondazioni la cui nomina, composizione, competenza e funzionamento sono stabiliti dai rispettivi statuti, fermo restando che: a) e' presieduto dal presidente della fondazione; b) almeno un componente e' designato dagli enti di riferimento; c) almeno un componente e' designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.