ART. 10.
         (Rappresentanza dei contribuenti per la definizione
    dell'accertamento con adesione e modalita' di sottoscrizione
              di atti giudiziari trasmessi a distanza).

   1.  All'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
   "1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore
munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive  modificazioni, ovvero, quando la procura e' rilasciata ad
un  funzionario  di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere
autenticata dal responsabile del predetto centro".
   2.  A  decorrere  dal  20  maggio 2001, nel caso di trasmissione a
distanza  di  atti  giudiziari  mediante  mezzi di telecomunicazione,
fermo  restando  il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 15
ottobre  1986,  n.  664,  l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto e'
soddisfatto  anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio
ricevente   ovvero   di   un   suo  sostituto,  purche'  dalla  copia
fotoriprodotta    risultino   l'indicazione   e   la   sottoscrizione
dell'estensore dell'atto originale.
 
          Note all'art. 10:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo  19 giugno  1997, n. 218, recante "Disposizioni
          in  materia di accertamento con adesione e di conciliazione
          giudiziale",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio
          1997, n. 165, cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art.  7  (Atto  di  accertamento  con  adesione). - 1.
          L'accertamento  con adesione e' redatto con atto scritto in
          duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo
          dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati,
          separatamente  per  ciascun  tributo,  gli  elementi  e  la
          motivazione  su  cui  la  definizione  si fonda, nonche' la
          liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle
          altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
              1-bis.  Il  contribuente puo' farsi rappresentare da un
          procuratore   munito   di  procura  speciale,  nelle  forme
          previste  dall'art.  63  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni,  ovvero,  quando la procura e' rilasciata ad
          un  funzionario  di  un  centro di assistenza fiscale, essa
          deve  essere  autenticata  dal  responsabile  del  predetto
          centro.".
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, della legge
          15 ottobre  1986,  n.  664,  recante  "Ristrutturazione dei
          servizi   amministrativi   dell'Avvocatura   dello  Stato",
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  16 ottobre 1986, n.
          241:
              "Art.  7  (Disposizioni  speciali di organizzazione). -
          1-2. (Omissis).
              3. L'Avvocatura dello Stato puo' avvalersi dei mezzi di
          telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti
          relativi    agli    affari    contenziosi    consultivi   e
          amministrativi.
              4 - 6. (Omissis).".