ART. 10. (Rappresentanza dei contribuenti per la definizione dell'accertamento con adesione e modalita' di sottoscrizione di atti giudiziari trasmessi a distanza). 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero, quando la procura e' rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro". 2. A decorrere dal 20 maggio 2001, nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto e' soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purche' dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 7 (Atto di accertamento con adesione). - 1. L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonche' la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale. 1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero, quando la procura e' rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro.". - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, recante "Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1986, n. 241: "Art. 7 (Disposizioni speciali di organizzazione). - 1-2. (Omissis). 3. L'Avvocatura dello Stato puo' avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi consultivi e amministrativi. 4 - 6. (Omissis).".