Art. 10
        Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri

  1.  Al  fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo contenzioso
giurisdizionale,  il  personale inquadrato nei ruoli della Presidenza
del  Consiglio  dei ministri in base alle procedure di cui alla legge
23  agosto  1988,  n.  400, che, alla data di entrata in vigore della
medesima  legge,  risulti  essere  in possesso dei requisiti indicati
all'articolo  38,  comma  4,  della  citata  legge,  previa  rinuncia
espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, puo' essere inquadrato,
a   domanda   e  qualora  superi  l'apposito  esame-colloquio,  nelle
posizioni   corrispondenti  a  quelle  conseguite,  a  seguito  della
definizione di ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento, da
dipendenti  dei  medesimi  ruoli  in possesso degli stessi requisiti.
Tale  inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata
in  vigore  della citata legge n. 400 del 1988, e, ai fini economici,
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2.  All'onere derivante dal comma 1, pari a 427.000 euro per l'anno
2002  e 437.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.
 
             Note all'art. 10:
                 Comma 1:
                 -  Il  testo  del  comma 4 dell'art. 38 della citata
          legge n. 400/1988 e' il seguente:
                 "Art.  38  (Norme  per  la  copertura  dei posti). -
          Omissis.
                 4.  Il  personale di cui al comma 3 puo' chiedere di
          essere   inquadrato,   anche   in   soprannumero  e  previo
          superamento  di esame-colloquio, nella qualifica funzionale
          della  carriera  immediatamente  superiore,  con il profilo
          professionale   corrispondente   alle   mansioni  superiori
          lodevolmente  esercitate  per  almeno  due anni, purche' in
          possesso  del titolo di studio richiesto per l'accesso alla
          nuova   qualifica  ovvero,  ad  esclusione  della  carriera
          direttiva,  di  un'anzianita'  di  servizio  effettivo  non
          inferiore  a dieci anni. Tale beneficio non potra' comunque
          essere  attribuito  al  personale che, per effetto di norme
          analoghe  a  quella  prevista  nel  presente  comma,  abbia
          comunque   fruito,   anche  presso  le  Amministrazioni  di
          appartenenza,  di  avanzamenti  di  carriera o promozioni a
          qualifiche  superiori,  disposti  a  seguito di valutazione
          delle mansioni svolte.".