Art. 10 Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie 1. In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale: a) le attivita' dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonche' il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualita' dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere piu' agevole il rapporto con il sistema delle autonomie; b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalita' di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonche' il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo; c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonche' delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale; e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attivita' statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie; f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonche' l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali; g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorita' regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso. 3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo. 4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilita' per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione. 5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalita' definite da apposite norme di attuazione. 6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione. 7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali. 8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole da: "autonomie locali" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "autonomie locali, nonche' dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresi', sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri". 9. All'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga""; b) i commi secondo e terzo sono abrogati; c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Promulgazione delle leggi regionali". 10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo e' da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999, S.O., come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 11 (L'ufficio territoriale del Governo). - 1. Le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del Governo. 2. Gli uffici territoriali del Governo mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. 3. (Comma abrogato). 4. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilita' del titolare dell'ufficio territoriale del Governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale del Governo, dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del Governo, delle relative strutture, garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare la specificita' professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento disciplina inoltre le modalita' di svolgimento in sede periferica da parte degli uffici territoriali del Governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento prevede altresi' il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite all'ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonche' la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza. 5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle attivita' culturali; non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti dal presente decreto legislativo ad agenzie. Il titolare dell'ufficio territoriale del Governo e' coadiuvato da una Conferenza permanente, da lui presieduta e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato. Il titolare dell'ufficio territoriale di Governo nel capoluogo della regione e' coadiuvato da una Conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato.". - Il testo dell'art. 118 della Costituzione e' riportato nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 120 della Costituzione e' riportato nelle note all'art. 8. - Il testo degli articoli 123 e 127 della Costituzione e' riportato nelle note all'art. 9. - Il testo dell'art. 134 della Costituzione e' il seguente: "Art. 134. - La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.". - Il testo dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gia' citato nelle note all'art. 8, e' il seguente: "5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha compiti di: a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali; b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunita' montane.". - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gia' citato nelle note all'art. 7, e' il seguente: "Art. 6 (Coordinamento delle informazioni). - 1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale. 2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN). 3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.". - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, recante: "Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2001, e' il seguente: "Art. 1 (Compiti dell'Ufficio territoriale del Governo). - 1. L'Ufficio territoriale del Governo, di seguito abbreviato in Ufficio del Governo, e' la struttura del Governo sul territorio a competenza generale e fa parte della organizzazione periferica del Ministero dell'interno dal quale dipende. 2. L'Ufficio del Governo assicura: a) il supporto al prefetto nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza generale del Governo, di coordinamento delle pubbliche amministrazioni statali sul territorio e nell'espletamento dei compiti di collaborazione a favore delle regioni e degli enti locali interessati; b) il supporto al prefetto nell'esercizio delle funzioni di autorita' provinciale di pubblica sicurezza nonche' nell'espletamento dei compiti in materia di difesa civile e protezione civile; c) il supporto al prefetto del capoluogo regionale nell'esercizio delle funzioni di commissario del Governo in posizione di dipendenza funzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri; d) l'esercizio a livello regionale o provinciale di funzioni e compiti del Ministero dell'interno; e) l'esercizio a livello periferico delle funzioni e dei compiti, non affidati ad agenzie dei Ministeri delle attivita' produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, avvalendosi del personale assegnato dalle rispettive amministrazioni; f) l'esercizio a livello periferico delle funzioni per le quali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le Agenzie per le normative e i controlli tecnici e per la proprieta' industriale ritengono di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, degli Uffici del Governo; g) l'esercizio a livello periferico delle funzioni per le quali disposizioni di legge o di regolamento prevedono l'avvalimento, da parte delle altre amministrazioni dello Stato, degli Uffici del Governo. 3. L'Ufficio del Governo mantiene tutte le funzioni di competenza delle prefetture. Assicura l'esercizio da parte del Prefetto di ogni altro compito che gli e' affidato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro per la funzione pubblica e dagli altri Ministri, sentito il Ministro dell'interno, e svolge tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente attribuite ad altri uffici. Assicura, inoltre, l'esercizio da parte del prefetto dei necessari rapporti funzionali con i dirigenti preposti alle strutture di primo livello degli altri Ministeri.". - Il testo dell'art. 18, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, recante: "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998", e' il seguente: "9. Il Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando i criteri di cui al presente articolo, predispone una ulteriore graduatoria dei funzionari non utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione di uno dei posti scelti e di coloro che non abbiano accettato il trasferimento. Sulla base di tale graduatoria sono d'ufficio assegnati, rispetto alla sede ove presta servizio il funzionario, prioritariamente nelle amministrazioni che si trovino nell'ambito della regione, quindi in quelle limitrofe, con preferenza, in ogni caso, per le amministrazioni statali e per gli uffici territoriali del Governo. In mancanza di posti disponibili il trasferimento puo' temporaneamente avvenire anche in soprannumero. Entro un biennio dall'assegnazione, il personale in soprannumero e' ricollocato presso altre amministrazioni pubbliche, prioritariamente presso quelle per le quali aveva fatto richiesta, laddove si verifichino delle vacanze.". - Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante: "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 2000, S.O. - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° settembre 1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, S.O., e' il seguente: "Art. 4 (Rapporti con il sistema delle autonomie). - 1. Il Presidente coordina l'azione del Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie e promuove lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali. 2. Il Presidente, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista, promuove le iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza. 3. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento per gli affari regionali, e, ferma restandone l'attuale posizione funzionale e strutturale, delle segreterie della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, nonche' dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresi', sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri.". - Si riporta il testo dall'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali), come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 11 (Promulgazione delle leggi regionali). - Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga. (Comma abrogato). (Comma abrogato). Al testo segue la formula: "La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione (indicazione della Regione)". Le leggi regionali sono riprodotte nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.".