Art. 10
              Rappresentante dello Stato per i rapporti
                   con il sistema delle autonomie

  1.  In  ogni  Regione  a  statuto  ordinario  il  prefetto preposto
all'ufficio  territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della
Regione  svolge  le  funzioni  di  rappresentante  dello  Stato per i
rapporti con il sistema delle autonomie.
  2.   Nell'esercizio   delle   funzioni   di  cui  al  comma  1,  il
rappresentante dello Stato cura in sede regionale:
a) le  attivita'  dirette  ad assicurare il rispetto del principio di
   leale  collaborazione tra Stato e Regione, nonche' il raccordo tra
   le   istituzioni   dello  Stato  presenti  sul  territorio,  anche
   attraverso  le  conferenze  di  cui  all'articolo  11  del decreto
   legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  al  fine di garantire la
   rispondenza  dell'azione amministrativa all'interesse generale, il
   miglioramento  della  qualita'  dei servizi resi al cittadino e di
   favorire  e  rendere piu' agevole il rapporto con il sistema delle
   autonomie;
b) la  tempestiva  informazione  alla  Presidenza  del  Consiglio dei
   ministri  -  Dipartimento  per gli affari regionali e ai Ministeri
   interessati  degli  statuti regionali e delle leggi regionali, per
   le  finalita' di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e
   degli  atti  amministrativi  regionali, agli effetti dell'articolo
   134  della  Costituzione, nonche' il tempestivo invio dei medesimi
   atti  all'ufficio  dell'Avvocatura  dello  Stato  avente  sede nel
   capoluogo;
c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra
   Stato  e  Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate
   dall'articolo  118, terzo comma, della Costituzione, nonche' delle
   misure  di  coordinamento  tra  Stato  e  autonomie locali, di cui
   all'articolo  9,  comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
   n. 281;
d) l'esecuzione   di   provvedimenti   del   Consiglio  dei  ministri
   costituenti  esercizio  del potere sostitutivo di cui all'articolo
   120,  secondo  comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici
   territoriali  del Governo e degli altri uffici statali aventi sede
   nel territorio regionale;
e) la  verifica  dell'interscambio  di  dati e informazioni rilevanti
   sull'attivita'  statale,  regionale  e  degli  enti locali, di cui
   all'articolo  6  del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112,
   riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi
   consiliari  e  l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni,
   nonche'  l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino
   alla  data  di  entrata  in vigore di diversa previsione contenuta
   negli statuti e nelle leggi regionali;
g) la  raccolta  delle  notizie utili allo svolgimento delle funzioni
   degli  organi  statali,  costituendo  il  tramite per la reciproca
   informazione nei rapporti con le autorita' regionali; la fornitura
   di  dati  e  di  elementi per la redazione della Relazione annuale
   sullo  stato  della  pubblica  amministrazione;  la  raccolta e lo
   scambio  dei  dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo
   gli  standard e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di
   statistica  (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali,
   d'intesa con lo stesso.
  3.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di cui al presente articolo il
rappresentante  dello  Stato  si avvale a tale fine delle strutture e
del personale dell'ufficio territoriale del Governo.
  4.  Ai  fini  del  presente  articolo  e  per  l'espletamento delle
funzioni  previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 17
maggio  2001,  n.  287,  i segretari comunali e provinciali che, alla
data  di  entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella
graduatoria  di  cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui
al  decreto  del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465,
come  modificato  dall'articolo  7,  comma  3, della legge 16 gennaio
2003,  n.  3,  e  che  hanno  presentato istanza di mobilita' per gli
uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti
disponibili,  agli  stessi  uffici,  con  decreto  del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con
il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  con  gli altri Ministri
interessati,  da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge.  Restano  ferme  le  disposizioni
previste  dal  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n. 139, e dai
relativi decreti di attuazione.
  5.  Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante
dello  Stato  ai  fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli
organi   statali  a  competenza  regionale  previsti  dai  rispettivi
statuti, con le modalita' definite da apposite norme di attuazione.
  6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano
le  disposizioni  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  17  maggio  2001,  n.  287, compatibilmente con lo
statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione.
  7.  Il  provvedimento  di preposizione all'ufficio territoriale del
Governo  del  capoluogo  di  Regione  e'  adottato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno, d'intesa con il
Ministro per gli affari regionali.
  8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  303,  le  parole  da: "autonomie locali" fino alla fine del comma
sono   sostituite   dalle   seguenti:   "autonomie   locali,  nonche'
dell'ufficio  per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce
il  personale  addetto  alla  struttura  di  supporto del Commissario
straordinario   del   Governo   per   l'attuazione   del  federalismo
amministrativo,  mantenendo  il  proprio  stato  giuridico; si avvale
altresi',  sul  territorio,  dei  rappresentanti  dello  Stato  nelle
Regioni,  che  dipendono  funzionalmente dal Presidente del Consiglio
dei ministri".
  9.  All'articolo  11  della  legge  10  febbraio  1953, n. 62, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
   "Le  leggi  regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta.
   Il  testo  e'  preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha
   approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga"";
b) i commi secondo e terzo sono abrogati;
c) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente: "Promulgazione delle
   leggi regionali".
  10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio
1953,  n. 62; l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l'articolo 13 della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  ad  eccezione  del comma 3; l'articolo 3 del
decreto  legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  11.  Nelle  norme  dell'ordinamento  giuridico,  compatibili con le
disposizioni  della  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3, il
riferimento  al  commissario del Governo e' da intendersi al prefetto
titolare  dell'ufficio  territoriale  del  Governo  del  capoluogo di
Regione  quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque
non  concerne  le  norme  compatibili  con la legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.
 
          Note all'art. 10:
              -   Il  testo  dell'art.  11  del  decreto  legislativo
          30 luglio     1999,     n.     300,    recante:    "Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59",  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n. 203 del 30 agosto 1999, S.O., come modificato
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  11 (L'ufficio territoriale del Governo). - 1. Le
          prefetture  sono  trasformate  in  uffici  territoriali del
          Governo.
              2. Gli uffici territoriali del Governo mantengono tutte
          le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle
          ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono
          titolari  di  tutte  le  attribuzioni  dell'amministrazione
          periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri
          uffici.  Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le  competenze
          spettanti  alle  regioni a statuto speciale e alle province
          autonome.
              3. (Comma abrogato).
              4. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          2,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, si provvede alla
          specificazione  dei  compiti  e  delle  responsabilita' del
          titolare   dell'ufficio   territoriale   del   Governo,  al
          riordino,   nell'ambito   dell'ufficio   territoriale   del
          Governo,   dei   compiti   degli  uffici  periferici  delle
          amministrazioni  diverse  da  quelle  di  cui  al comma 5 e
          all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del
          Governo,    delle   relative   strutture,   garantendo   la
          concentrazione   dei   servizi   comuni  e  delle  funzioni
          strumentali    da   esercitarsi   unitamente,   assicurando
          un'articolazione   organizzativa   e   funzionale   atta  a
          valorizzare  la specificita' professionali, con particolare
          riguardo  alle  competenze  di tipo tecnico. Il regolamento
          disciplina  inoltre  le  modalita'  di  svolgimento in sede
          periferica  da  parte degli uffici territoriali del Governo
          di  funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui
          competenza  ecceda  l'ambito  provinciale.  Il  regolamento
          prevede  altresi'  il mantenimento dei ruoli di provenienza
          per  il  personale  delle  strutture periferiche trasferite
          all'ufficio  territoriale  del  Governo  e della disciplina
          vigente  per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli,
          nonche'  la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale
          del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore
          per gli aspetti relativi alle materie di competenza.
              5.   Le   disposizioni  dei  commi  precedenti  non  si
          applicano  alle  amministrazioni  periferiche  degli affari
          esteri,  della  giustizia,  della difesa, del tesoro, delle
          finanze,  della  pubblica  istruzione,  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali; non si applicano inoltre agli uffici i
          cui   compiti   sono   attribuiti   dal   presente  decreto
          legislativo    ad   agenzie.   Il   titolare   dell'ufficio
          territoriale  del  Governo  e' coadiuvato da una Conferenza
          permanente,  da  lui presieduta e composta dai responsabili
          delle   strutture  periferiche  dello  Stato.  Il  titolare
          dell'ufficio  territoriale  di  Governo nel capoluogo della
          regione e' coadiuvato da una Conferenza permanente composta
          dai  rappresentanti  delle  strutture periferiche regionali
          dello Stato.".
              -   Il   testo  dell'art.  118  della  Costituzione  e'
          riportato nelle note all'art. 1.
              -   Il   testo  dell'art.  120  della  Costituzione  e'
          riportato nelle note all'art. 8.
              -  Il testo degli articoli 123 e 127 della Costituzione
          e' riportato nelle note all'art. 9.
              -  Il  testo  dell'art.  134  della  Costituzione e' il
          seguente:
              "Art. 134. - La Corte costituzionale giudica:
                sulle   controversie   relative   alla   legittimita'
          costituzionale  delle  leggi  e degli atti, aventi forza di
          legge dello Stato e delle Regioni;
                sui  conflitti  di  attribuzione  tra  i poteri dello
          Stato  e  su  quelli  tra  lo  Stato e le Regioni, e tra le
          Regioni;
                sulle  accuse  promosse  contro  il  Presidente della
          Repubblica, a norma della Costituzione.".
              -   Il   testo   dell'art.  9,  comma  5,  del  decreto
          legislativo  28 agosto 1997, n. 281, gia' citato nelle note
          all'art. 8, e' il seguente:
              "5.  La  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
          compiti di:
                a) coordinamento  nei  rapporti  tra  lo  Stato  e le
          autonomie locali;
                b) studio,    informazione    e    confronto    nelle
          problematiche  connesse agli indirizzi di politica generale
          che  possono  incidere sulle funzioni proprie o delegate di
          province e comuni e comunita' montane.".
              - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  112,  gia'  citato  nelle note all'art. 7, e' il
          seguente:
              "Art.  6  (Coordinamento  delle  informazioni).  - 1. I
          compiti  conoscitivi  e informativi concernenti le funzioni
          conferite  dal  presente  decreto  legislativo a regioni ed
          enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da
          assicurare,  anche  tramite  sistemi informativo-statistici
          automatizzati,  la  circolazione  delle  conoscenze e delle
          informazioni   fra  le  amministrazioni,  per  consentirne,
          quando  prevista,  la  fruizione  su  tutto  il  territorio
          nazionale.
              2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie
          funzionali, nello svolgimento delle attivita' di rispettiva
          competenza  e  nella  conseguente  verifica  dei risultati,
          utilizzano  sistemi  informativo-statistici  che operano in
          collegamento  con  gli  uffici  di  statistica istituiti ai
          sensi  del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E'
          in   ogni   caso   assicurata  l'integrazione  dei  sistemi
          informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico
          nazionale (SISTAN).
              3.  Le misure necessarie sono adottate con le procedure
          e  gli  strumenti  di  cui  agli articoli 6 e 9 del decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".
              - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica  17 maggio  2001, n. 287, recante: "Disposizioni
          in  materia  di  ordinamento  degli uffici territoriali del
          Governo,  ai  sensi  dell'art.  11  del decreto legislativo
          30 luglio   1999,   n.   300",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2001, e' il seguente:
              "Art.   1   (Compiti   dell'Ufficio   territoriale  del
          Governo).  -  1.  L'Ufficio  territoriale  del  Governo, di
          seguito  abbreviato in Ufficio del Governo, e' la struttura
          del Governo sul territorio a competenza generale e fa parte
          della  organizzazione periferica del Ministero dell'interno
          dal quale dipende.
              2. L'Ufficio del Governo assicura:
                a) il   supporto  al  prefetto  nell'esercizio  delle
          funzioni   di   rappresentanza  generale  del  Governo,  di
          coordinamento  delle  pubbliche amministrazioni statali sul
          territorio    e    nell'espletamento    dei    compiti   di
          collaborazione  a  favore delle regioni e degli enti locali
          interessati;
                b) il   supporto  al  prefetto  nell'esercizio  delle
          funzioni  di  autorita'  provinciale  di pubblica sicurezza
          nonche'  nell'espletamento dei compiti in materia di difesa
          civile e protezione civile;
                c) il  supporto  al  prefetto del capoluogo regionale
          nell'esercizio delle funzioni di commissario del Governo in
          posizione  di  dipendenza  funzionale  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri;
                d) l'esercizio  a  livello regionale o provinciale di
          funzioni e compiti del Ministero dell'interno;
                e) l'esercizio  a livello periferico delle funzioni e
          dei  compiti,  non  affidati ad agenzie dei Ministeri delle
          attivita'  produttive, delle infrastrutture e dei trasporti
          e  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali,
          avvalendosi   del   personale  assegnato  dalle  rispettive
          amministrazioni;
                f)  l'esercizio  a  livello periferico delle funzioni
          per  le quali il Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio  e  le  Agenzie  per  le normative e i controlli
          tecnici  e  per  la  proprieta'  industriale  ritengono  di
          avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, degli Uffici
          del Governo;
                g) l'esercizio  a  livello  periferico delle funzioni
          per  le  quali  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento
          prevedono    l'avvalimento,    da    parte    delle   altre
          amministrazioni dello Stato, degli Uffici del Governo.
              3.  L'Ufficio del Governo mantiene tutte le funzioni di
          competenza  delle prefetture. Assicura l'esercizio da parte
          del  Prefetto di ogni altro compito che gli e' affidato dal
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro
          per la funzione pubblica e dagli altri Ministri, sentito il
          Ministro  dell'interno,  e  svolge  tutte  le  attribuzioni
          dell'amministrazione    periferica    dello    Stato    non
          espressamente   attribuite   ad   altri  uffici.  Assicura,
          inoltre,  l'esercizio  da  parte del prefetto dei necessari
          rapporti funzionali con i dirigenti preposti alle strutture
          di primo livello degli altri Ministeri.".
              -  Il  testo  dell'art.  18,  comma  9, del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  4 dicembre  1997,  n.  465,
          recante:  "Regolamento  recante  disposizioni in materia di
          ordinamento  dei  segretari comunali e provinciali, a norma
          dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  3 del 5 gennaio
          1998", e' il seguente:
              "9.    Il   Dipartimento   della   funzione   pubblica,
          utilizzando   i   criteri  di  cui  al  presente  articolo,
          predispone  una  ulteriore  graduatoria  dei funzionari non
          utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione di
          uno  dei posti scelti e di coloro che non abbiano accettato
          il  trasferimento.  Sulla  base  di  tale  graduatoria sono
          d'ufficio assegnati, rispetto alla sede ove presta servizio
          il  funzionario, prioritariamente nelle amministrazioni che
          si  trovino  nell'ambito  della  regione,  quindi in quelle
          limitrofe,   con   preferenza,   in   ogni   caso,  per  le
          amministrazioni  statali  e per gli uffici territoriali del
          Governo.  In mancanza di posti disponibili il trasferimento
          puo'  temporaneamente avvenire anche in soprannumero. Entro
          un  biennio dall'assegnazione, il personale in soprannumero
          e'  ricollocato  presso  altre  amministrazioni  pubbliche,
          prioritariamente  presso  quelle  per  le quali aveva fatto
          richiesta, laddove si verifichino delle vacanze.".
              -  Il  decreto  legislativo  19 maggio  2000,  n.  139,
          recante:  "Disposizioni  in  materia di rapporto di impiego
          del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art.
          10 della legge 28 luglio 1999, n. 266", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 2000, S.O.
              -   Il   testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo
          30 luglio   1999,   n.  303,  recante:  "Ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
          della   legge  15 marzo  1997,  n.  59",  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  205  del  1° settembre  1999, come
          modificato   dalla   legge  qui  pubblicata,  S.O.,  e'  il
          seguente:
              "Art. 4 (Rapporti con il sistema delle autonomie). - 1.
          Il  Presidente  coordina l'azione del Governo in materia di
          rapporti  con  il  sistema  delle  autonomie  e promuove lo
          sviluppo   della   collaborazione   tra  Stato,  regioni  e
          autonomie locali.
              2.  Il  Presidente,  anche  in esito alle deliberazioni
          degli  appositi  organi  a  composizione mista, promuove le
          iniziative   necessarie   per  l'ordinato  svolgimento  dei
          rapporti  tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura
          l'esercizio  coerente  e coordinato dei poteri e dei rimedi
          previsti per i casi di inerzia e di inadempienza.
              3.  Per  l'esercizio  dei  compiti  di  cui al presente
          articolo,   il   Presidente   si   avvale  di  un  apposito
          Dipartimento  per gli affari regionali, e, ferma restandone
          l'attuale   posizione   funzionale   e  strutturale,  delle
          segreterie  della  Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano e della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali,
          nonche' dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel
          quale  confluisce  il  personale  addetto alla struttura di
          supporto  del  Commissario  straordinario  del  Governo per
          l'attuazione  del federalismo amministrativo, mantenendo il
          proprio   stato   giuridico;   si   avvale   altresi',  sul
          territorio,  dei  rappresentanti dello Stato nelle Regioni,
          che  dipendono  funzionalmente dal Presidente del Consiglio
          dei Ministri.".
              -  Si  riporta  il  testo  dall'art.  11 della legge 10
          febbraio  1953,  n.  62 (Costituzione e funzionamento degli
          organi   regionali),   come   modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata:
              "Art.  11  (Promulgazione  delle leggi regionali). - Le
          leggi   regionali  sono  promulgate  dal  Presidente  della
          Giunta.  Il testo e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio
          regionale   ha   approvato.   Il  Presidente  della  Giunta
          regionale promulga.
              (Comma abrogato).
              (Comma abrogato).
              Al testo segue la formula: "La presente legge regionale
          sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E'
          fatto  obbligo  a  chiunque spetti di osservarla e di farla
          osservare  come  legge  della  Regione  (indicazione  della
          Regione)".
              Le  leggi  regionali  sono  riprodotte  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica.".