Art. 10 
                     (Riscontro all'interessato) 
 
   1.  Per  garantire  l'effettivo  esercizio  dei  diritti  di   cui
all'articolo 7 il titolare del  trattamento  e'  tenuto  ad  adottare
idonee misure volte, in particolare: 
   a)  ad  agevolare   l'accesso   ai   dati   personali   da   parte
dell'interessato, anche attraverso l'impiego  di  appositi  programmi
per elaboratore finalizzati ad un'accurata  selezione  dei  dati  che
riguardano singoli interessati identificati o identificabili; 
   b) a semplificare  le  modalita'  e  a  ridurre  i  tempi  per  il
riscontro al richiedente,  anche  nell'ambito  di  uffici  o  servizi
preposti alle relazioni con il pubblico. 
 
   2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati
e possono essere comunicati al richiedente  anche  oralmente,  ovvero
offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali
casi la comprensione dei  dati  sia  agevole,  considerata  anche  la
qualita' e la quantita' delle informazioni. Se vi  e'  richiesta,  si
provvede  alla  trasposizione  dei  dati  su  supporto   cartaceo   o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica. 
   3.  Salvo  che  la  richiesta  sia  riferita  ad  un   particolare
trattamento  o  a  specifici  dati  personali  o  categorie  di  dati
personali,  il  riscontro  all'interessato  comprende  tutti  i  dati
personali  che  riguardano  l'interessato   comunque   trattati   dal
titolare. Se la richiesta e' rivolta ad un esercente una  professione
sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la  disposizione  di
cui all'articolo 84, comma 1. 
   4.  Quando   l'estrazione   dei   dati   risulta   particolarmente
difficoltosa  il  riscontro  alla  richiesta  dell'interessato   puo'
avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti
e documenti contenenti i dati personali richiesti. 
   5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma  intelligibile
dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo  che  la
scomposizione dei dati trattati o la privazione  di  alcuni  elementi
renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato. 
   6. La comunicazione dei dati e' effettuata in forma  intelligibile
anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In  caso  di
comunicazione di codici o sigle  sono  forniti,  anche  mediante  gli
incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato. 
   7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7,  commi
1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati
che riguardano l'interessato, puo' essere chiesto un contributo spese
non eccedente  i  costi  effettivamente  sopportati  per  la  ricerca
effettuata nel caso specifico. 
   8. Il contributo di cui al comma  7  non  puo'  comunque  superare
l'importo determinato dal  Garante  con  provvedimento  di  carattere
generale, che puo' individuarlo forfettariamente in relazione al caso
in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e  la  risposta
e' fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il  Garante  puo'
prevedere che il  contributo  possa  essere  chiesto  quando  i  dati
personali figurano su uno speciale supporto del  quale  e'  richiesta
specificamente la riproduzione, oppure  quando,  presso  uno  o  piu'
titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla
complessita'  o  all'entita'  delle  richieste   ed   e'   confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato. 
   9. Il contributo di cui ai  commi  7  e  8  e'  corrisposto  anche
mediante versamento postale o  bancario,  ovvero  mediante  carta  di
pagamento o di credito, ove possibile all'atto  della  ricezione  del
riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.