(Allegato A.2 Codice di deontologia per scopi storici-art. 10)
                               Art. 10 
                   (Accesso agli archivi pubblici) 
 
 
  1. L'accesso agli archivi pubblici  e'  libero.  Tutti  gli  utenti
hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri. 
  2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti,  i  documenti  di
carattere riservato relativi alla politica interna  ed  estera  dello
Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro  data  e
quelli contenenti i dati di cui agli art. 22  e  24  della  legge  n.
675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta  anni  dopo
la loro data. Il termine e' di settanta anni se i dati sono idonei  a
rivelare lo stato di  salute  o  la  vita  sessuale  oppure  rapporti
riservati di tipo familiare. 
  3. L'autorizzazione alla consultazione  dei  documenti  di  cui  al
comma 2 puo' essere rilasciata prima della scadenza dei  termini  dal
Ministro dell'Interno, previo parere del direttore  dell'Archivio  di
Stato  o  del  sovrintendente  archivistico  competenti  e  udita  la
Commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli atti
di archivio riservati istituita  presso  il  Ministero  dell'Interno,
secondo  la  procedura  dettata  dagli  artt.  8  e  9  del   decreto
legislativo n. 281/1999. 
  4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i  documenti
di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente presenta
all'ente che li conserva un progetto di  ricerca  che,  in  relazione
alle fonti riservate per le quali chiede  l'autorizzazione,  illustri
le finalita' della ricerca e le modalita' di diffusione dei dati.  Il
richiedente ha  facolta'  di  presentare  ogni  altra  documentazione
utile. 
  5. L'autorizzazione  di  cui  al  comma  3  alla  consultazione  e'
rilasciata a parita' di condizioni  ad  ogni  altro  richiedente.  La
valutazione della  parita'  di  condizioni  avviene  sulla  base  del
progetto di ricerca di cui al comma 4. 
  6. L'autorizzazione alla consultazione dei  documenti,  di  cui  al
comma 3, prima dello scadere  dei  termini,  puo'  contenere  cautele
volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i  diritti,
le liberta' e la dignita' delle persone interessate. 
  7. Le cautele possono consistere anche, a seconda  degli  obiettivi
della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere
i nomi delle persone, nell'uso delle  sole  iniziali  dei  nominativi
degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una banca dati, nella
sottrazione temporanea di  singoli  documenti  dai  fascicoli  o  nel
divieto di riproduzione  dei  documenti.  Particolare  attenzione  e'
prestata al principio della pertinenza e all'indicazione di  fatti  o
circostanze  che  possono  rendere   facilmente   individuabili   gli
interessati. 
  8. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' personale  e  il  titolare
dell'autorizzazione  non   puo'   delegare   altri   al   conseguente
trattamento dei  dati.  I  documenti  mantengono  il  loro  carattere
riservato e non possono  essere  ulteriormente  utilizzati  da  altri
soggetti senza la relativa autorizzazione.