(Allegato A.3 Codice deontologia scopi statistici e ricerca scientifica Sistema Statistico Nazionale-art. 10)
                               Art. 10 
 
 
                         (Raccolta dei dati) 
 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione  nella
selezione del personale incaricato della raccolta dei  dati  e  nella
definizione dell'organizzazione e delle modalita' di rilevazione,  in
modo da garantire il rispetto del presente codice  e  la  tutela  dei
diritti degli  interessati,  procedendo  altresi'  alla  designazione
degli incaricati del trattamento, secondo le modalita' di legge. 
  2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si  attiene
alle disposizioni contenute nel presente  codice  e  alle  istruzioni
ricevute. In particolare: 
    a) rende nota la propria identita',  la  propria  funzione  e  le
finalita' della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione; 
    b) fornisce le informazioni di cui all'art. 10 della Legge  e  di
cui all'art. 6 del presente codice, nonche'  ogni  altro  chiarimento
che  consenta  all'interessato  di  rispondere  in  modo  adeguato  e
consapevole, evitando comportamenti  che  possano  configurarsi  come
artifici o indebite pressioni; 
    c) non  svolge  contestualmente  presso  gli  stessi  interessati
attivita' di rilevazione di dati per conto di  piu'  titolari,  salvo
espressa autorizzazione; 
    d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e  delle
inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta; 
    e) assicura una particolare  diligenza  nella  raccolta  di  dati
personali di cui agli articoli 22, 24 e 24 bis della legge.