Art. 10.
         (Tutela dei minori nella programmazione televisiva)

  1.  Fermo  restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali
vigenti  a  tutela  dei minori e in particolare delle norme contenute
nell'articolo 8, comma 1, e nell'articolo 15, comma 10, della legge 6
agosto  1990,  n.  223,  le  emittenti televisive devono osservare le
disposizioni  per  la  tutela  dei  minori  previste  dal  Codice  di
autoregolamentazione  TV  e  minori  approvato  il  29 novembre 2002.
Eventuali  integrazioni,  modifiche  o adozione di nuovi documenti di
autoregolamentazione  sono  recepiti  con  decreto del Ministro delle
comunicazioni,  emanato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  previo  parere  della Commissione
parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
  2.  Le emittenti televisive sono altresi' tenute a garantire, anche
secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione
di  specifiche  misure  a  tutela  dei  minori nella fascia oraria di
programmazione  dalle  ore  16,00  alle  ore  19,00 e all'interno dei
programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai
messaggi  pubblicitari,  alle  promozioni  e  ad  ogni altra forma di
comunicazione  commerciale  e pubblicitaria. Specifiche misure devono
essere  osservate  nelle  trasmissioni  di commento degli avvenimenti
sportivi,  in  particolare  calcistici,  anche al fine di contribuire
alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva
leale   e  rispettosa  dell'avversario,  per  prevenire  fenomeni  di
violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
  3.   L'impiego   di   minori   di  anni  quattordici  in  programmi
radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e
spot, e' disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle
comunicazioni,  di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e delle
politiche  sociali  e con il Ministro per le pari opportunita', entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.  Alla  verifica  dell'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al
presente  articolo,  e  di  cui  ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15
della  legge  6  agosto  1990,  n. 223, provvede la Commissione per i
servizi   e   i   prodotti   dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni,  in collaborazione con il Comitato di applicazione del
Codice  di  autoregolamentazione  TV e minori, anche sulla base delle
segnalazioni  effettuate  dal  medesimo  Comitato.  Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio
1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di
inosservanza  delle  norme  in  materia  di  tutela  dei  minori, ivi
comprese  quelle  previste  dal  Codice  di autoregolamentazione TV e
minori  approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la
Commissione  per  i  servizi  e  i  prodotti  dell'Autorita' delibera
l'irrogazione  delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6
agosto  1990,  n.  223.  Le  sanzioni  si applicano anche se il fatto
costituisce   reato  e  indipendentemente  dall'azione  penale.  Alle
sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato di applicazione
del  Codice  di  autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata
pubblicita'  e  la  emittente  sanzionata  ne  deve  dare notizia nei
notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto".
  5.  In  caso  di  violazione  delle  norme in materia di tutela dei
minori,  le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure
previste  dal  comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n.
223,  e  non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31
della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo
I   della  legge  24  novembre  1981,  n.  689.  Il  Ministero  delle
comunicazioni    fornisce    supporto   organizzativo   e   logistico
all'attivita'   del   Comitato   di   applicazione   del   Codice  di
autoregolamentazione   TV   e  minori  mediante  le  proprie  risorse
strumentali  e  di  personale,  senza  ulteriori  oneri  a carico del
bilancio dello Stato.
  6.  I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al
comma  3  dell'articolo  31  della  legge 6 agosto 1990, n. 223, sono
elevati,  in  caso  di  violazione  di norme in materia di tutela dei
minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.
  7.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni presenta al
Parlamento,  entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia
di  tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle
eventuali  sanzioni  irrogate.  Ogni  sei  mesi,  l'Autorita'  per le
garanzie  nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per
l'infanzia  di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione
informativa  sullo  svolgimento  delle attivita' di sua competenza in
materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento
a  quelle  previste  dal  presente  articolo,  corredata da eventuali
segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.
  8.  All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo
il  primo  periodo,  e' inserito il seguente: "E' altresi' vietata la
pubblicazione  di  elementi che anche indirettamente possano comunque
portare alla identificazione dei suddetti minorenni".
  9.  Il  Ministro  delle  comunicazioni,  d'intesa  con  il Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, con decreto da
emanare  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per
un  uso  corretto  e  consapevole  del  mezzo  televisivo, nonche' di
trasmissioni con le stesse finalita' rivolte ai genitori, utilizzando
a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in
orari  di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni
effettuate     dalla    concessionaria    del    servizio    pubblico
radiotelevisivo.
  10.  Le  quote  di  riserva  per  la trasmissione di opere europee,
previste  dall'articolo  2,  comma  1, della legge 30 aprile 1998, n.
122,  devono  comprendere  anche  opere  cinematografiche  o  per  la
televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai
minori, nonche' produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei
alla  visione  da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di
trasmissione  riservato  a  tali  opere  e  programmi  e' determinato
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
 
          Note all'art. 10.
              -  Per  l'art.  8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si
          vedano note all'art. 5.
              -  Il  testo  vigente dell'art. 15 della legge 6 agosto
          1990,  n.  223, come modificato dalla legge qui pubblicata,
          e' il seguente:
              "Art.  15  (Divieto  di posizioni dominanti nell'ambito
          dei   mezzi  di  comunicazione  di  massa  e  obblighi  dei
          concessionari).
              1. - 7. (Abrogati).
              8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica
          sono  tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni
          internazionali   in   materia  di  telecomunicazioni  e  di
          utilizzazione delle opere dell'ingegno.
              9.  E' vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di
          carattere sublimale.
              10. E' vietata la trasmissione di programmi che possano
          nuocere  allo  sviluppo  psichico  o morale dei minori, che
          contengano  scene di violenza gratuita o pornografiche, che
          inducano   ad   atteggiamenti  di  intolleranza  basati  su
          differenze di razza, sesso, religione o nazionalita'.
              11.  E'  comunque  vietata  la  trasmissione di film ai
          quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la
          rappresentazione  in pubblico oppure siano stati vietati ai
          minori di anni diciotto.
              12.  In  caso di violazione del divieto di cui al comma
          11  del presente articolo si applicano le sanzioni previste
          dall'art.   15   della   legge   21 aprile  1962,  n.  161,
          intendendosi  per  chiusura  del  locale  la disattivazione
          dell'impianto.
              13.  I  film  vietati ai minori di anni quattordici non
          possono essere trasmessi ne' integralmente ne' parzialmente
          prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.
              14.   I   concessionari  privati  e  la  concessionaria
          pubblica  non  possono  trasmettere  opere cinematografiche
          salvo  accordo  contrario  tra  gli  aventi  diritto  e  il
          concessionario,  prima  che sia trascorso un termine di due
          anni  dall'inizio  della programmazione di tale opera nelle
          sale  cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla
          comunita'    economica   europea;   nel   caso   di   opere
          cinematografiche   coprodotte   dal   concessionario,  tale
          termine e' ridotto ad un anno.
              15.   I   concessionari  privati  e  la  concessionaria
          pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su
          tutto   il   territorio  per  il  quale  e'  rilasciata  la
          concessione.  Il  regolamento  di  cui  all'art.  36  e  la
          concessione  di cui all'art. 2, comma 2, determinano i casi
          in cui e' ammessa deroga a tale obbligo.
              16.  Le  disposizioni  di cui al comma 3 dell'art. 8 si
          applicano  a  decorrere  dal  1° gennaio 1993 limitatamente
          alle  opere  ultimate  per  le  quali i concessionari hanno
          acquisito  i diritti alla utilizzazione antecedentemente al
          30 giugno 1990.".
              -  Il  Codice  di autoregolamentazione sulla tutela dei
          minori   in   TV,  sottoscritto  il  29 novembre  2002,  e'
          consultabile sul sito www.comunicazioni.it
              - Per  l'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, si vedano note all'art. 7.
              - La   legge   23 dicembre   1997,   n.  451,  recante:
          "Istituzione  della Commissione parlamentare per l'infanzia
          e   dell'Osservatorio   nazionale   per   l'infanzia."   e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 dicembre 1997, n.
          302.
              -  L'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 31 luglio
          1997,  n.  249, come modificato dalla legge qui pubblicata,
          e' il seguente:
              "Art.    1    (Autorita'    per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni).
              (Omissis).
              6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
                a) (omissis)
                b) la commissione per i servizi e i prodotti:
                  1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della
          legge  dei  servizi  e  dei  prodotti  che  sono forniti da
          ciascun  operatore  destinatario  di  concessione ovvero di
          autorizzazione  in  base alla vigente normativa promuovendo
          l'integrazione  delle  tecnologie e dell'offerta di servizi
          di telecomunicazioni;
                  2)  emana  direttive concernenti i livelli generali
          di  qualita'  dei  servizi  e  per  l'adozione, da parte di
          ciascun   gestore,   di  una  carta  del  servizio  recante
          l'indicazione  di  standard  minimi  per  ogni  comparto di
          attivita';
                  3)  vigila  sulle  modalita'  di  distribuzione dei
          servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque
          forma  diffusa,  fatte salve le competenze attribuite dalla
          legge  a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel
          rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
          delle  relazioni  tra  gestori  di  reti  fisse  e mobili e
          operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
          telecomunicazioni;
                  4)  assicura  il  rispetto  dei  periodi minimi che
          debbono   trascorrere   per   l'utilizzazione  delle  opere
          audiovisive  da  parte  dei diversi servizi a partire dalla
          data  di  edizione  di  ciascuna opera, in osservanza della
          normativa  vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi
          accordi tra produttori;
                  4-bis)   svolge   i  compiti  attribuiti  dall'art.
          182-bis  della  legge  22 aprile 1941, n. 633, e successive
          modificazioni;
                  5)  in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma
          e  di  televendite,  emana  i  regolamenti  attuativi delle
          disposizioni  di  legge  e regola l'interazione organizzata
          tra  il  fornitore  del prodotto o servizio o il gestore di
          rete  e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni
          dall'utente,  nonche'  l'utilizzazione  delle  informazioni
          relative agli utenti;
                  6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
          delle  norme  in materia di tutela dei minori anche tenendo
          conto   dei  codici  di  autoregolamentazione  relativi  al
          rapporto  tra  televisione e minori e degli indirizzi della
          Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e la
          vigilanza   dei   servizi   radiotelevisivi:   In  caso  di
          inosservanza  delle  norme in materia di tutela dei minori,
          ivi    comprese    quelle    previste    dal    Codice   di
          autoregolamentazione  TV e minori, approvato il 29 novembre
          2002,  e  successive  modificazioni,  la  Commissione per i
          servizi  e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione
          delle  sanzioni  previste dall'art. 31 della legge 6 agosto
          1990,  n.  223.  Le sanzioni si applicano anche se il fatto
          costituisce  reato  e indipendentemente dall'azione penale.
          Alle  sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato
          di  applicazione  del  Codice  di autoregolamentazione TV e
          minori  viene  data  adeguata  pubblicita'  e  la emittente
          sanzionata  ne  deve  dare notizia nei notiziari diffusi in
          ore di massimo o di buon ascolto;
                  7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
          linguistiche  riconosciute  nell'ambito  del  settore delle
          comunicazioni di massa;
                  8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
          delle norme in materia di diritto di rettifica;
                  9)  garantisce  l'applicazione  delle  disposizioni
          vigenti    sulla    propaganda,    sulla    pubblicita'   e
          sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme
          in  materia  di  equita'  di  trattamento  e  di parita' di
          accesso   nelle   pubblicazioni  e  nella  trasmissione  di
          informazione  e  di propaganda elettorale ed emana le norme
          di attuazione;
                  10)  propone  al  Ministero  delle comunicazioni lo
          schema  della  convenzione  annessa  alla  concessione  del
          servizio  pubblico  radiotelevisivo e verifica l'attuazione
          degli  obblighi  previsti  nella  suddetta convenzione e in
          tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del
          servizio   pubblico   e   amministrazioni   pubbliche.   La
          Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e la
          vigilanza   dei   servizi  radiotelevisivi  esprime  parere
          obbligatorio   entro   trenta   giorni   sullo   schema  di
          convenzione   e   sul   contratto   di   servizio   con  la
          concessionaria  del  servizio  pubblico; inoltre, vigila in
          ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio
          pubblico;
                  11)  cura  le rilevazioni degli indici di ascolto e
          di  diffusione  dei  diversi mezzi di comunicazione; vigila
          sulla  correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e
          di  diffusione  dei diversi mezzi di comunicazione rilevati
          da  altri  soggetti, effettuando verifiche sulla congruita'
          delle  metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita'
          dei   dati   pubblicati,   nonche'  sui  monitoraggi  delle
          trasmissioni  televisive  e  sull'operato delle imprese che
          svolgono  le  indagini;  la  manipolazione dei dati tramite
          metodologie   consapevolmente   errate  ovvero  tramite  la
          consapevole  utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi
          dell'art.  476,  primo comma, del codice penale; laddove la
          rilevazione  degli indici di ascolto non risponda a criteri
          universalistici del campionamento rispetto alla popolazione
          o  ai  mezzi  interessati,  l'Autorita'  puo' provvedere ad
          effettuare le rilevazioni necessarie;
                  12)  verifica  che la pubblicazione e la diffusione
          dei  sondaggi  sui  mezzi  di  comunicazione di massa siano
          effettuate  rispettando  i  criteri contenuti nell'apposito
          regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
                  13)  effettua  il  monitoraggio  delle trasmissioni
          radiotelevisive,   anche   avvalendosi   degli  ispettorati
          territoriali del Ministero delle comunicazioni;
                  14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della
          legge 6 agosto 1990, n. 223;
                  15)  favorisce  l'integrazione  delle  tecnologie e
          dell'offerta di servizi di comunicazioni;
              (Omissis).".
              -  L'art.  31  della  legge 6 agosto 1990, n. 223 e' il
          seguente:
              "Art.  31  (Sanzioni  amministrative  di competenza del
          Garante    e    del    Ministro   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni).   -   1.   Il   Garante,   in  caso  di
          inosservanza  delle  disposizioni  di  cui agli articoli 8,
          escluso  il  comma  10, 9, 20, 21 e 26, dispone i necessari
          accertamenti  e  contesta  gli  addebiti  agli interessati,
          assegnando  un  termine non superiore a quindici giorni per
          le giustificazioni.
              2.  Trascorso  tale termine o quando le giustificazioni
          risultino  inadeguate  il Garante diffida gli interessati a
          cessare  dal comportamento illegittimo entro un termine non
          superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.
              3.  Ove  il comportamento illegittimo persista oltre il
          termine  indicato  al  comma 2, ovvero nei casi di mancata,
          incompleta  o  tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica
          di  cui  ai  commi 2, 3 e 4 dell'art. 10, ovvero ancora nei
          casi  di  inosservanza dei divieti di cui all'art. 8, comma
          10,  e  di  cui ai commi da 8 a 15 dell'art. 15, il Garante
          delibera  l'irrogazione  della  sanzione amministrativa del
          pagamento  di  una  somma  da  lire  10  milioni a lire 100
          milioni   e,   nei   casi   piu'   gravi,   la  sospensione
          dell'efficacia  della concessione o dell'autorizzazione per
          un  periodo  da  uno  a dieci giorni. Le stesse sanzioni si
          applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del
          procedimento  di cui al comma 4 dell'art. 10, salvo diversa
          determinazione   del  Garante  ove  ricorrano  giustificati
          motivi.
              4.  Per  le  sanzioni  amministrative  conseguenti alla
          violazione   delle   norme   richiamate  nel  comma  1,  si
          applicano,  in  quanto  non diversamente previsto, le norme
          contenute  nel  capo  I,  sezioni  I  e  II, della legge 24
          novembre 1981, n. 689.
              5.  Nei  casi di recidiva nelle stesse violazioni entro
          l'arco  di trecentosessantacinque giorni il Garante dispone
          la   sospensione   dell'efficacia   della   concessione   e
          dell'autorizzazione  per  un  periodo  da  undici  a trenta
          giorni  e  nei  casi  piu'  gravi  propone  la revoca della
          concessione o dell'autorizzazione.
              6. Qualora il titolare di una o piu' concessioni per la
          radiodiffusione  televisiva  in  ambito  nazionale  venga a
          trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15
          per  fatti  diversi  dall'aumento  delle  tirature  o abbia
          superato i limiti di cui al comma 2 dell'art. 15, per fatti
          diversi   dall'aumento  del  fatturato  dei  propri  mezzi,
          nonche' i limiti di cui al comma 4 dell'art. 15, il Garante
          invita  il  titolare medesimo a promuovere e a compiere gli
          atti  necessari per ottemperare ai divieti entro un termine
          contestualmente  assegnato non superiore a trecentosessanta
          giorni.
              7.  Nel  caso  di  inosservanza dell'invito il Ministro
          delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione
          su proposta del Garante.
              8.  Il  Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
          in  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni di cui agli
          articoli 10,  comma  5,  e  18,  ovvero  delle prescrizioni
          contenute nel regolamento di cui all'art. 36 e nell'atto di
          concessione   o   autorizzazione,   dispone   i   necessari
          accertamenti  e  contesta  gli  addebiti  agli interessati,
          assegnando  un  termine non superiore a quindici giorni per
          le giustificazioni.
              9.  Trascorso  tale  termine,  il  Ministro diffida gli
          interessati  a cessare dal comportamento illegittimo, entro
          un  termine  non  superiore  a  quindici  giorni a tal fine
          assegnato.
              10.  Ove  il  comportamento  illegittimo  persista,  il
          Ministro     delibera    l'irrogazione    della    sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 3
          ad  un  massimo  di lire 100 milioni nonche', nei casi piu'
          gravi,  la  sospensione  dell'efficacia della concessione o
          dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni.
              11.  Per  le  sanzioni  amministrative conseguenti alla
          violazione   delle   norme   richiamate  nel  comma  8,  si
          applicano,  in  quanto  non diversamente previsto, le norme
          contenute  nel  capo  I,  sezioni  I  e  II, della legge 24
          novembre 1981, n. 689.
              12.  Per  i  casi  di recidiva il Ministro dispone, nei
          casi   piu'  gravi,  la  sospensione  dell'efficacia  della
          concessione  o  dell'autorizzazione per un periodo da tre a
          dodici   mesi   ovvero   la   revoca  della  concessione  o
          autorizzazione.
              13.  Il Ministro delibera la revoca della concessione o
          dell'autorizzazione nei seguenti casi:
                a) di   condanna   penale   irrevocabile  alla  quale
          consegue   il  divieto  di  rilascio  della  concessione  o
          dell'autorizzazione;  b)  di perdita dei requisiti previsti
          per il rilascio della concessione o della autorizzazione;
                c) di  proposta  del  Garante, formulata ai sensi dei
          commi 5 e 7.
              14.  Ove  la condanna penale o la perdita dei requisiti
          soggettivi   riguardino   il  rappresentante  legale  della
          persona  giuridica titolare della concessione, la revoca di
          cui  al  comma  13 ha luogo se il rappresentante stesso non
          venga  sostituito  entro  sessanta  giorni  dal verificarsi
          dell'evento.
              15.  La  revoca della concessione o dell'autorizzazione
          comporta la cancellazione dal registro di cui all'art. 12.
              16.   I   direttori   dei   Circoli  delle  costruzioni
          telegrafiche  e  telefoniche  segnalano  senza  ritardo  al
          Garante    ed    al   Ministero   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni    le    violazioni   alle   disposizioni
          richiamate dal presente articolo.
              17.   Le   somme   versate   a   titolo   di   sanzioni
          amministrative  per  le  violazioni  previste  dal presente
          articolo spettano esclusivamente allo Stato".
              - Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano note
          all'art. 7.
              -  L'art.  114  del  codice  di  procedura  penale come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  114  (Divieto di pubblicazione di atti). - 1. E'
          vietata  la  pubblicazione, anche parziale o per riassunto,
          con  il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione,
          degli  atti  coperti  dal  segreto  o  anche  solo del loro
          contenuto.
              2.  E'  vietata (115) la pubblicazione, anche parziale,
          degli  atti  non  piu'  coperti  dal segreto fino a che non
          siano  concluse  le  indagini preliminari (405, 554) ovvero
          fino al termine dell'udienza preliminare (424 s.).
              3.  Se si procede al dibattimento, non e' consentita la
          pubblicazione,  anche parziale degli atti del fascicolo per
          il  dibattimento  (431),  se  non  dopo  la pronuncia della
          sentenza di primo grado (529 s.), e di quelli del fascicolo
          del  pubblico  ministero  (433),  se  non dopo la pronuncia
          della  sentenza  in  grado  di  appello  (605).  E'  sempre
          consentita  la  pubblicazione  degli atti utilizzati per le
          contestazioni (500, 503).
              4.  E'  vietata la pubblicazione, anche parziale, degli
          atti  del  dibattimento  celebrato  a porte chiuse nei casi
          previsti  dall'art.  472,  commi  1  e  2.  In tali casi il
          giudice  sentite  le  parti,  puo'  disporre  il divieto di
          pubblicazione  anche  degli  atti  o  di  parte  degli atti
          utilizzati    per   le   contestazioni,   il   divieto   di
          pubblicazione   cessa  comunque  quando  sono  trascorsi  i
          termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero
          e'  trascorso  il  termine  di  dieci  anni  dalla sentenza
          irrevocabile  (648)  e  la pubblicazione e' autorizzata dal
          Ministro di grazia e giustizia.
              5.  Se  non  si  procede  al  dibattimento, il giudice,
          sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione
          di  atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi
          puo'  offendere  il buon costume o comportare la diffusione
          di  notizie  sulle quali la legge prescrive di mantenere il
          segreto  nell'interesse dello Stato (256-258, 261-263 c.p.)
          ovvero  causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni
          o   delle   parti   private.  Si  applica  la  disposizione
          dell'ultimo periodo del comma 4.
              6.  E'  vietata  la  pubblicazione  delle generalita' e
          dell'immagine  dei  minorenni  testimoni,  persone offese o
          danneggiati  dal  reato  fino  a  quando  non sono divenuti
          maggiorenni.   E'  altresi'  vietata  la  pubblicazione  di
          elementi  che anche indirettamente possano comunque portare
          alla  identificazione  dei suddetti minorenni. Il tribunale
          per  i  minorenni nell'interesse esclusivo del minorenne, o
          il minorenne che ha compiuto i sedici anni, puo' consentire
          la pubblicazione.
              7.  E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto
          di atti non coperti dal segreto.".
              - L'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante:
          "Differimento  di  termini  previsti  dalla legge 31 luglio
          1997,  n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e
          di interruzioni pubblicitarie televisive", pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99, e' il seguente:
              "Art.   2   (Promozione  della  distribuzione  e  della
          produzione  di opere europee). - 1. Le emittenti televisive
          nazionali,    indipendentemente    dalla   codifica   delle
          trasmissioni,  riservano  di norma alle opere europee, come
          definite  dalla  direttiva  89/552/CEE,  del Consiglio, del
          3 ottobre  1989,  come modificata dalla direttiva 97/36/CE,
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997,
          piu' della meta' del tempo mensile di trasmissione, escluso
          il  tempo  dedicato  a  notiziari, manifestazioni sportive,
          giochi televisivi, pubblicita', servizi teletext, talk show
          o  televendite,  anche con riferimento alle fasce orarie di
          maggiore  ascolto.  Tale  percentuale deve essere ripartita
          tra  i  diversi  generi  di opere europee e deve riguardare
          opere  prodotte,  per  almeno la meta', negli ultimi cinque
          anni.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni,
          decorsi  cinque  anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  ridefinisce le quote di riserva di cui al
          presente comma in conformita' della normativa comunitaria.
              2.   Le   quote   di   riserva  previste  nel  presente
          articolo comprendono   anche   i   film  e  i  prodotti  di
          animazione    specificamente   rivolti   ai   minori.   Con
          regolamento dell'autorita' di Governo competente in materia
          di  spettacolo  sono stabiliti i criteri per l'assegnazione
          della nazionalita' italiana ai prodotti audiovisivi ai fini
          degli  accordi  di  coproduzione  e  di  partecipazione  in
          associazione, sulla base degli stessi criteri in vigore per
          i film, in quanto compatibili.
              3.  I  concessionari  televisivi nazionali riservano di
          norma   alle   opere   europee   realizzate  da  produttori
          indipendenti   almeno   il   10  per  cento  del  tempo  di
          diffusione,   escluso   il   tempo  dedicato  a  notiziari,
          manifestazioni  sportive,  giochi  televisivi, pubblicita',
          servizi  teletext,  talk  show o televendite. Per le stesse
          opere  la  societa'  concessionaria  del  servizio pubblico
          riserva  ai produttori indipendenti una quota minima del 20
          per cento.
              4.  Ai  fini  della  presente  legge  sono  considerati
          produttori  indipendenti  gli  operatori  di  comunicazione
          europei  che svolgono attivita' di produzioni audiovisive e
          che   non  sono  controllati  da  o  collegati  a  soggetti
          destinatari  di concessione, di licenza o di autorizzazione
          per  la  diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di
          tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria
          produzione   ad   una   sola   emittente.   Ai   produttori
          indipendenti  sono  altresi'  attribuite  quote  di diritti
          residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti
          di   utilizzazione  televisiva  acquisiti  dagli  operatori
          radiotelevisivi  secondo i criteri stabiliti dall'Autorita'
          per le garanzie nelle comunicazioni.
              5.  Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione
          italiana,     indipendentemente    dalle    modalita'    di
          trasmissione,  riservano  una quota dei loro introiti netti
          annui   derivanti   da   pubblicita'   alla   produzione  e
          all'acquisto  di  programmi audiovisivi, compresi i film in
          misura  non inferiore al 40 per cento della quota suddetta,
          e   di  programmi  specificamente  rivolti  ai  minori,  di
          produzioni  europee,  ivi  comprese  quelle  realizzate  da
          produttori  indipendenti.  Tale  quota  non  puo'  comunque
          essere  inferiore al 10 per cento degli introiti stessi. La
          concessionaria   del   servizio   pubblico  radiotelevisivo
          destina una quota, stabilita dal contratto di servizio, dei
          proventi   complessivi   dei  canoni  di  abbonamento  alla
          produzione   delle   opere  europee,  ivi  comprese  quelle
          realizzate   da   produttori   indipendenti.   A  decorrere
          dall'anno   1999,  le  quote  stabilite  nel  contratto  di
          servizio  non  possono  essere  inferiori  al 20 per cento.
          All'interno  di  queste  quote,  nel  contratto di servizio
          dovra'  essere  stabilita  una  riserva di produzione, o di
          acquisto  da produttori indipendenti italiani o europei, di
          cartone  animato  appositamente  prodotto per la formazione
          dell'infanzia.
              6.   I   vincoli   di  cui  al  presente  articolo sono
          verificati   su   base   annua,  sia  in  riferimento  alla
          programmazione  giornaliere  sia  a  quella della fascia di
          maggiore  ascolto  cosi come definita dall'Autorita' per le
          garanzie nelle comunicazioni.
              7.  Sono  abrogati l'art. 26 della legge 6 agosto 1990,
          n.  223,  e l'art. 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
          come  sostituito  dall'art. 12 del decreto-legge 14 gennaio
          1994,  n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
          marzo 1994, n. 153.
              8.  Con  regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          dell'autorita'   di   Governo   competente  in  materia  di
          spettacolo, fatte salve le competenze dell'Autorita' per le
          garanzie  nelle  comunicazioni  di cui all'art. 1, comma 6,
          lettera  b), numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
          di  concerto  con  il  Ministro  delle  comunicazioni, sono
          disciplinate le modalita' di sfruttamento dei film italiani
          e  stranieri  da parte delle emittenti televisive, anche in
          considerazione  dell'intervento  pubblico  ai  sensi  della
          legge  4  novembre  1965,  n. 1213, e della legge 14 agosto
          1971, n. 819.
              9.  Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione
          italiana  autorizzate  alla  diffusione  via  satellite sul
          territorio   nazionale  e  all'estero  hanno  l'obbligo  di
          promuovere  e pubblicizzare le opere audiovisive italiane e
          dell'unione  europea,  secondo  le  modalita'  definite con
          regolamento    dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni.
              10.  La  concessionaria  del  servizio pubblico riserva
          spazi   diffusivi  nelle  reti  via  satellite  alle  opere
          audiovisive e ai film europei.
              11.   Fino   alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          disciplina  complessiva del sistema delle comunicazioni, le
          disposizioni  di  cui al presente articolo non si applicano
          alle  emittenti  nazionali  le  cui trasmissioni consistono
          prevalentemente   in   programmi   di   televendita  e  non
          comprendono  programmi  tradizionali, ai sensi della citata
          direttiva   89/552/CEE   come  modificata  dalla  direttiva
          97/36/CE.
              12.  Le  emittenti  radiotelevisive  private  che hanno
          presentato  ricorso in sede di giurisdizione amministrativa
          avverso   i  provvedimenti  di  diniego  della  domanda  di
          concessione  inoltrata  ai sensi della legge 6 agosto 1990,
          n.  223,  e successive modificazioni, definito con sentenza
          di  rigetto  in primo grado, possono esercitare l'attivita'
          radiotelevisiva  privata  fino  al  passaggio  in giudicato
          della  sentenza  stessa e, comunque, non oltre i termini di
          cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, a condizione
          che  alla  data  di entrata in vigore della legge 31 luglio
          1997,  n.  249,  le emittenti stesse fossero legittimamente
          operanti in base ad un provvedimento giurisdizionale.
              13.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  alle emittenti televisive che si rivolgono ad un
          pubblico   locale  e  che  non  fanno  parte  di  una  rete
          nazionale.".