Art. 10. 
Legge  regolante  i  diritti  su  strumenti   finanziari   in   forma
                             scritturale 
 
  1. Quando i diritti,  che  hanno  ad  oggetto  o  sono  relativi  a
strumenti finanziari, risultino da registrazioni o annotazioni in  un
libro  contabile,  conto  o  sistema  di  gestione  o   di   deposito
accentrato, le modalita' di trasferimento di tali diritti, nonche' di
costituzione e di realizzazione delle garanzie e degli altri  vincoli
sugli  stessi,   sono   disciplinati   esclusivamente   dalla   legge
dell'ordinamento dello Stato in cui e' situato il libro contabile, il
conto o il sistema di  gestione  o  di  deposito  accentrato  in  cui
vengono effettuate le  registrazioni  o  annotazioni  direttamente  a
favore del titolare del diritto, con esclusione del rinvio alla legge
di un altro Stato. 
  2. Gli eventuali patti in deroga al comma 1 sono nulli. 
  3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di gestione  o
deposito accentrato sia situato in Italia e gli strumenti  finanziari
non  siano  immessi   in   un   sistema   italiano   in   regime   di
dematerializzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo
24 giugno 1998, n. 213, le modalita' di  trasferimento  dei  diritti,
nonche' di costituzione e realizzazione delle garanzie e degli  altri
vincoli sugli stessi sono regolate dalle disposizioni  del  titolo  V
del medesimo decreto legislativo, in quanto applicabili. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il decreto legislativo 24 giugno  1998,  n.  213,
          vedi note all'art. 2. L'art. 28, cosi' recita: 
              «Art. 28 (Ambito di applicazione). - 1.  Gli  strumenti
          finanziari negoziati  o  destinati  alla  negoziazione  sui
          mercati regolamentati non possono essere  rappresentati  da
          titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di  cui
          al Titolo V, Libro IV, del codice civile. 
              2. In funzione della loro diffusione tra il pubblico il
          regolamento di cui all'art. 36, comma 1, puo' prevedere che
          siano assoggettati alla  disciplina  del  presente  decreto
          anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche di
          cui al comma 1. 
              3. L'emittente strumenti finanziari puo'  assoggettarli
          alla disciplina del presente Titolo V.».