Art. 10.
                  (Benefici a favore dei volontari)
1.  Le  disposizioni  che  prevedono  l'attribuzione  di benefici non
economici  conseguenti  all'avere  effettuato il servizio militare di
leva  si  applicano,  in  quanto  compatibili, senza nuovi o maggiori
oneri  a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione
del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.