Art. 10
                Sportelli per le attivita' produttive

  1.  Lo  sportello  unico  di  cui  all'articolo  3  del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e' realizzato in
modalita'  informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche
in via telematica.
  2.   Gli   sportelli   unici   consentono   l'invio   di   istanze,
dichiarazioni,  documenti  e ogni altro atto trasmesso dall'utente in
via  telematica  e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni.
  3.  Al  fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello
sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalita' omogenee di
relazione  con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato,
d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, individua uno o piu'
modelli  tecnico-organizzativi  di  riferimento,  tenendo presenti le
migliori  esperienze  realizzate che garantiscano l'interoperabilita'
delle soluzioni individuate.
  4.  Lo  Stato  realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema
pubblico  di  connettivita' di cui al decreto legislativo 28 febbraio
2005,  n.  42,  un  sistema informatizzato per le imprese relativo ai
procedimenti  di  competenza  delle amministrazioni centrali anche ai
fini di quanto previsto all'articolo 11.
 
          Note all'art. 10:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  20 ottobre  1998,  n.  447
          (Regolamento   recante   norme   di   semplificazione   dei
          procedimenti   di   autorizzazione  per  la  realizzazione,
          l'ampliamento,  la  ristrutturazione  e la riconversione di
          impianti  produttivi,  per l'esecuzione di opere interne ai
          fabbricati,   nonche'  per  la  determinazione  delle  aree
          destinate  agli  insediamenti produttivi, a norma dell'art.
          20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "Art.  3  (Sportello  unico). - 1. I comuni esercitano,
          anche  in  forma  associata,  ai  sensi  dell'art.  24, del
          decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad
          essi   attribuite   dall'art.   23,  del  medesimo  decreto
          legislativo,  assicurando  che  ad  un'unica  struttura sia
          affidato  l'intero  procedimento.  Per  lo  svolgimento dei
          compiti  di  cui al presente articolo, la struttura si dota
          di  uno  sportello  unico  per  le attivita' produttive, al
          quale   gli   interessati   si   rivolgono  per  tutti  gli
          adempimenti  previsti  dai  procedimenti di cui al presente
          regolamento.  Qualora  i  comuni  aderiscano  ad  un  patto
          territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d'area la
          struttura  incaricata dell'esercizio delle funzioni ad essi
          attribuite puo' coincidere con il soggetto responsabile del
          patto   territoriale   o  con  il  responsabile  unico  del
          contratto d'area.
              2.  Lo sportello unico assicura, previa predisposizione
          di  un archivio informatico contenente i necessari elementi
          informativi,  a  chiunque  vi  abbia  interesse,  l'accesso
          gratuito,  anche in via telematica, alle informazioni sugli
          adempimenti   necessari   per  le  procedure  previste  dal
          presente   regolamento,   all'elenco   delle   domande   di
          autorizzazione   presentate,   allo  stato  del  loro  iter
          procedurale,   nonche'   a   tutte  le  informazioni  utili
          disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti
          le attivita' promozionali. Per la istituzione e la gestione
          dello   sportello  unico  i  comuni  possono  stipulare  le
          convenzioni  di  cui  all'art.  24  del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112.
              3.  La  struttura,  su  richiesta degli interessati, si
          pronuncia  sulla  conformita',  allo  stato  degli atti, in
          possesso  della  struttura,  dei  progetti  preliminari dai
          medesimi  sottoposti  al suo parere con i vigenti strumenti
          di  pianificazione  paesistica, territoriale e urbanistica,
          senza  che  cio'  pregiudichi la definizione dell'eventuale
          successivo  procedimento  autorizzatorio.  La  struttura si
          pronuncia entro novanta giorni.
              4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente regolamento i comuni realizzano la struttura e
          nominano  il  responsabile del procedimento. Il funzionario
          preposto   alla   struttura   e'  responsabile  dell'intero
          procedimento.".
              - Per  il  testo  dell'art.  8  del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note alle premesse
              - Il  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n.  42,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  73 del 30 marzo
          2005,   reca   "Istituzione   del   sistema   pubblico   di
          connettivita'  e  della  rete internazionale della pubblica
          amministrazione",   a   norma   dell'art.  10  della  legge
          29 luglio 2003, n. 229".