ART. 10
                           (consultazioni)

   1. Prima dell'approvazione, il piano o programma adottato, oppure,
qualora  non sia previsto un atto formale di adozione, la proposta di
piano  o  di  programma  ed  il  rapporto  ambientale redatto a norma
dell'articolo  9  devono  essere  messi  a  disposizione  delle altre
autorita'  che,  per  le  loro  specifiche  competenze  ambientali  o
paesaggistiche,  esercitano  funzioni  amministrative  correlate agli
effetti   sull'ambiente  dovuti  all'applicazione  del  piano  o  del
programma e del pubblico.
   2.  Ai  fini di cui al comma 1 e di cui al comma 4, la proposta di
piano o di programma ed il relativo rapporto ambientale devono essere
inviati  a  tutte  le  menzionate  altre  autorita'.  La  sintesi non
tecnica,  con  indicazione  delle  sedi ove puo' essere presa visione
della  documentazione  integrale,  deve  essere depositata in congruo
numero  di  copie presso gli uffici delle province e delle regioni il
cui  territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano
o programma o dagli effetti della sua attuazione.
   3.  Dell'avvenuto  invio  e deposito di cui al comma 2 deve essere
data  notizia  a  mezzo  stampa  secondo  le  modalita' stabilite con
apposito  regolamento,  che  assicura criteri uniformi di pubblicita'
per  tutti  i  piani  e programmi sottoposti a valutazione ambientale
strategica,  garantendo  che il pubblico interessato venga in tutti i
casi  adeguatamente  informato.  Il medesimo regolamento stabilisce i
casi  e  le  modalita'  per  la  contemporanea pubblicazione totale o
parziale  in  internet della proposta di piano o programma e relativo
rapporto  ambientale.  Il regolamento deve essere emanato con decreto
del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio entro
novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della parte seconda
del  presente  decreto. Fino all'entrata in vigore del regolamento le
pubblicazioni  vanno  eseguite  a cura e spese dell'interessato in un
quotidiano  a  diffusione  nazionale ed in un quotidiano a diffusione
regionale per ciascuna regione direttamente interessata.
   4.  Entro  il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione
della  notizia di avvenuto deposito e dell'eventuale pubblicazione in
internet  ai  sensi  del  comma  3,  chiunque ne abbia interesse puo'
prendere  visione  della proposta di piano o programma e del relativo
rapporto ambientale depositati e pubblicizzati a norma dei commi 1, 2
e  3.  Entro  lo  stesso  termine  chiunque  puo'  presentare proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi.
   5.  I  depositi  e le pubblicazioni, di cui ai commi 2 e 3, con le
connesse   e   conseguenti   consultazioni,   di   cui  al  comma  4,
sostituiscono  ad  ogni  effetto  tutte  le  forme  di informazione e
partecipazione  eventualmente  previste  dalle procedure ordinarie di
adozione ed approvazione dei medesimi piani o programmi.