(Parte V - Allegato X)
ALLEGATO X 
 
Disciplina dei combustibili 
 
Parte I 
Combustibili consentiti 
 
Sezione 1 
Elenco dei combustibili di cui e' consentito l'utilizzo negli 
impianti di cui al titolo I 
 
  1.  Negli  impianti  disciplinati  dal  titolo  I   e'   consentito
l'utilizzo dei seguenti combustibili: 
  a) gas naturale; 
  b) gas di petrolio liquefatto; 
  c) gas di raffineria e petrolchimici; 
  d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria; 
  e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio
rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione  1,
paragrafo 1, fatto salvo quanto previsto nella sezione 3; 
  f) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati
leggeri e medi  di  petrolio  di  cui  alla  precedente  lettera  e),
rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione  3,
paragrafo 1; 
  g) biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate nella  parte
II, sezione 1, paragrafo 3; 
  h) olio combustibile ed altri distillati pesanti  di  petrolio  con
contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e  rispondenti  alle
caratteristiche indicate nella parte  II,  sezione  1,  paragrafo  1,
colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10, fatto salvo quanto  previsto  nella
sezione 3; 
  i)  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri  distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera h), e rispondenti
alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; 
  l) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione
4; 
  m) carbone di legna; 
  n) biomasse combustibili individuate nella  parte  II,  sezione  4,
alle condizioni ivi previste; 
  o) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% in
massa e rispondente alle caratteristiche  indicate  nella  parte  II,
sezione 2, paragrafo 1; 
  p) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non  superiore
in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte  II,
sezione 2, paragrafo 1; 
  q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto  di
zolfo  non   superiore   all'1%   in   massa   e   rispondenti   alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1; 
  r) biogas individuato nella parte II, sezione  6,  alle  condizioni
ivi previste; 
  s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di  combustibili
consentiti, limitatamente allo stesso  comprensorio  industriale  nel
quale tale gas e' prodotto. 
  2. In aggiunta  ai  combustibili  di  cui  al  paragrafo  1,  negli
impianti  di  combustione  con  potenza  termica  nominale  uguale  o
superiore a 50 MW e' consentito l'utilizzo di: 
  a) olio combustibile ed altri distillati pesanti  di  petrolio  con
contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa  e  rispondenti  alle
caratteristiche indicate nella parte  II,  sezione  1,  paragrafo  1,
colonna 7, fatta eccezione per il contenuto di nichel e vanadio  come
somma; tale contenuto non deve essere superiore a 180 mg/kg  per  gli
impianti autorizzati  in  forma  tacita  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e che, nel rispetto della
vigente normativa, non hanno completato l'adeguamento autorizzato; 
  b)  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri  distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e  rispondenti
alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; 
  c) lignite con contenuto di zolfo non superiore all'1,5% in massa; 
  d) miscele acqua-carbone,  anche  additivate  con  stabilizzanti  o
emulsionanti, purche' il carbone utilizzato corrisponda ai  requisiti
indicati al paragrafo 1, lettere o), p) e q); 
  e) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al  3%  in
massa e  rispondente  alle  caratteristiche  indicate  in  parte  II,
sezione 2, paragrafo 1, riga 7. 
  3. In aggiunta ai combustibili di cui ai paragrafi  1  e  2,  negli
impianti  di  combustione  di  potenza  termica  nominale  uguale   o
superiore a 300 MW, ad eccezione di quelli anteriori al 1988 che sono
autorizzati in forma tacita ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n.  203  del  1988  e  che,  nel  rispetto  della  vigente
normativa,  non  hanno  completato  l'adeguamento   autorizzato,   e'
consentito l'uso di: 
  a) emulsioni acqua-bitumi rispondenti alle caratteristiche indicate
nella parte II, sezione 2; 
  b) petrolio greggio con contenuto di nichel e vanadio, come  somma,
non superiore a 230 mg/kg. 
  4. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1, e' consentito
l'utilizzo dei seguenti combustibili  purche'  prodotti  da  impianti
localizzati nella stessa area delimitata in cui sono utilizzati: 
  a) olio combustibile ed altri distillati pesanti  di  petrolio  con
contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa  e  rispondenti  alle
caratteristiche indicate nella parte  II,  sezione  1,  paragrafo  1,
colonna 7; 
  b)  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri  distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e  rispondenti
alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; 
  c) gas di raffineria, gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri
e medi di petrolio, olio combustibile ed altri distillati pesanti  di
petrolio, derivanti esclusivamente da greggi  nazionali,  e  coke  da
petrolio; 
  d) idrocarburi pesanti  derivanti  dalla  lavorazione  del  greggio
rispondenti alle caratteristiche e secondo le condizioni di  utilizzo
di cui alla parte II, sezione 5. 
  5. In aggiunta  ai  combustibili  di  cui  al  paragrafo  1,  negli
impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo
siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60% con  il
prodotto ottenuto, ad eccezione dei forni  per  la  produzione  della
calce impiegata nell'industria alimentare, e' consentito l'uso di: 
  a) olio combustibile ed altri distillati pesanti  di  petrolio  con
contenuto di zolfo non superiore al 4% in massa  e  rispondenti  alle
caratteristiche indicate nella parte  II,  sezione  1,  paragrafo  1,
colonna 8; 
  b)  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri  distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e  rispondenti
alle caratteristiche indicate nella parte sezione 3, paragrafo 2; 
  c) bitume di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in
massa; 
  d) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al  6%  in
massa e rispondente alle caratteristiche  indicate  nella  parte  II,
sezione 2, paragrafo 1, riga 8. 
  6. In aggiunta a quanto previsto  ai  paragrafi  precedenti,  nella
regione  Sardegna  e'  consentito  l'uso  di  combustibili  indigeni,
costituiti da carbone e da miscele acqua-carbone, in: 
  a) centrali termoelettriche e impianti di produzione,  combinata  e
non, di energia elettrica e termica,  purche'  vengano  raggiunte  le
percentuali di desolforazione riportate nell'allegato II; 
  b) impianti di cui al paragrafo 2. 
  7. In deroga ai paragrafi 1, 5 e 6, negli impianti  aventi  potenza
termica nominale complessiva non superiore a 3 MW, e'  vietato  l'uso
dei seguenti combustibili; 
  a) carbone da vapore salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazione
del ferro forgiato a mano, in conformita' alla parte II,  sezione  2,
paragrafo 1; 
  b) coke metallurgico salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazione
del ferro forgiato a mano, in conformita' alla parte II,  sezione  2,
paragrafo 1; 
  c) coke da gas; 
  d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele; 
  e) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria; 
  f) bitume da petrolio; 
  g) coke da petrolio; 
  h) combustibili liquidi con contenuto di zolfo superiore allo  0,3%
in massa e loro emulsioni; tale disposizione si applica soltanto agli
impianti autorizzati dopo il 24 marzo 1996, salvo il caso in  cui  le
regioni, nei piani e programmi di cui all'articolo 8 e all'articolo 9
del  decreto  legislativo  4  agosto  1999,  n.  351,  ne   prevedano
l'estensione anche agli impianti autorizzati precedentemente ove tale
misura  sia  necessaria  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
qualita' dell'aria. 
  8. I divieti di cui al paragrafo 7 non si applicano ai combustibili
prodotti da impianti localizzati nella stessa area delimitata in  cui
gli stessi sono utilizzati. 
  9. Ai lini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 si fa  riferimento
alla potenza termica nominale di ciascun singolo impianto  anche  nei
casi in cui piu' impianti sono considerati,  ai  sensi  dell'articolo
273, comma 9, come un unico impianto. 
 
Sezione 2 
Elenco dei combustibili di cui e' consentito l'utilizzo negli 
impianti di cui al titolo II 
1. Negli impianti disciplinati dal titolo II e' consentito l'uso  dei
seguenti combustibili: 
a) gas naturale; 
b) gas di citta'; 
c) gas di petrolio liquefatto; 
d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi  di  petrolio
rispondenti  alle  caratteristiche  indicate  parte  II,  sezione  1,
paragrafo 1, fatto salvo quanto previsto nella sezione 3; 
e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e  acqua-altri  distillati
leggeri e medi di petrolio  di  cui  alla  precedente  lettera  d)  e
rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione  3,
paragrafo 1; 
f) legna da ardere alle condizioni previste nella parte  II,  sezione
4; 
g) carbone di legna; 
h) biomasse combustibili individuate nella parte II, sezione 4,  alle
condizioni ivi previste; 
i) biodiesel avente le caratteristiche indicate in parte II,  sezione
1, paragrafo 3; 
l)  olio  combustibile  ed  altri  distillati  pesanti  di   petrolio
rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione  1,
paragrafo 1, colonne 1, 3, 5 e 9; 
m) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti
di petrolio, di cui alla  precedente  lettera  l),  rispondenti  alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; 
n) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle condizioni  ivi
previste. 
2. I combustibili di cui alle lettere  l),  m)  ed  n),  non  possono
essere utilizzati negli impianti di cui  all'allegato  IV,  parte  I,
punti 5 e 6. 
3. L'uso degli  oli  combustibili  ed  altri  distillati  pesanti  di
petrolio di cui al paragrafo 1, lettera l), o delle loro emulsioni di
cui alla lettera m) e' consentito fino al termine fissato nell'ambito
dei piani e programmi di cui all'articolo 8, comma 3 e  9,  comma  2,
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e comunque  non  oltre
il 1 settembre 2007, in tutti gli impianti che alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto  funzionano,  in  ragione  delle  loro
caratteristiche  costruttive,  ad  olio  combustibile  o   ad   altri
distillati pesanti di  petrolio  utilizzando  detti  combustibili  in
misura pari o superiore al 90% in massa del totale  dei  combustibili
impiegati durante l'ultimo periodo annuale di esercizio,  individuato
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412. 
4. Il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, deve risultare
dalla compilazione iniziale del libretto di impianto  o  di  centrale
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del  1993
o da annotazioni effettuate su tale  libretto  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e  da  documenti  comprovanti
acquisti periodici di olio combustibile o di altri distillati pesanti
di petrolio di cui al paragrafo 1, lettere l) o m). 
 
Sezione 3 
Disposizioni per alcune specifiche tipologie di combustibili liquidi 
  1. Caratteristiche merceologiche e metodi di misura 
  1.1 L'olio combustibile pesante di cui all'articolo 292,  comma  2,
lettera a), utilizzato negli impianti disciplinati dal titolo I, come
tale o in emulsione con acqua, deve avere un contenuto di  zolfo  non
superiore all'1,00% in massa e, nei i casi previsti della sezione  1,
paragrafo 7, non superiore allo 0,3% in massa. 
  1.2. In deroga a quanto previsto al punto 1.1,  negli  impianti  di
cui alla sezione 1, paragrafi da 2 a 6,  l'uso  di  oli  combustibili
pesanti aventi un tenore massimo  di  zolfo  superiore  all'1,00  per
cento in massa e' consentito nel caso di: 
  a) grandi impianti di  combustione  di  cui  all'articolo  273,  ad
eccezione di quelli anteriori al 1988 autorizzati in forma tacita  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 20.3 del 1988  e
che, nel rispetto  della  vigente  normativa,  non  hanno  completato
l'adeguamento autorizzato; 
  b) impianti di combustione non compresi nella precedente lettera a)
ubicati nelle raffinerie di oli minerali, a condizione che  la  media
mensile delle emissioni di ossidi di  zolfo  di  tutti  gli  impianti
della raffineria, esclusi quelli di cui alla lettera a), non  superi,
indipendentemente dal tipo di combustibile e  dalle  combinazioni  di
combustibile utilizzati, il valore di 1700 mg/Nm3 ; 
  c) impianti di combustione non compresi alle precedenti lettere  a)
e b), condizione che sia rispettato, per  gli  ossidi  di  zolfo,  il
valore  limite  previsto   nell'autorizzazione   e,   nel   caso   di
autorizzazione tacita, almeno il valore di 1700 mg/Nm3 . 
  1.3. Il gasolio marino di cui all'articolo 292,  comma  2,  lettera
d), come tale o in emulsione con acqua, deve avere  un  contenuto  di
zolfo non superiore allo 0,20% in massa e, a partire dal  1°  gennaio
2008, non superiore allo 0,10% in massa. 
  1.1. I metodi di riferimento per la determinazione  del  tenore  di
zolfo  nel  gasolio   marino   sono   quelli   definiti,   per   tale
caratteristica, nella parte  II,  sezione  1,  paragrafo  1.  Per  la
trattazione dei risultati  delle  misure  e  l'arbitrato  si  applica
quanto previsto alla parte II, sezione 1, paragrafo 4. 
 
Appendice 1 
  1.  I  dati  trasmessi,  tramite  le  rispettive  associazioni   di
categoria, dai gestori dei depositi fiscali  ai  sensi  dell'articolo
295, comma 2, includono: 
  - dati identificativi dell'impianto produttore o importatore; 
  - quantitativi totali di olio combustibile prodotti o importati,  e
destinati alla commercializzazione sul mercato  nazionale  inclusi  i
consumi  interni  (per  gli  impianti   di   produzione),   indicando
separatamente i quantitativi di olio BTZ 0,3 (tenore di zolfo  uguale
o inferiore allo 0,3% in  massa),  BTZ  (tenore  di  zolfo  uguale  o
inferiore all'1% in massa), ATZ (tenore di zolfo superiore all'1%  in
massa) e bitumi (indicando il contenuto medio di zolfo); 
  - quantitativi totali, inclusi i consumi interni (per gli  impianti
di produzione), di gasolio prodotto o  importato,  e  destinati  alla
commercializzazione  sul  mercato  nazionale,  e  relativo  contenuto
massimo di zolfo; 
  - quantitativi totali di gasolio marino  prodotto  o  importato,  e
destinati alla commercializzazione sul mercato  nazionale,  indicando
separatamente i quantitativi delle qualita' DMX,  DMA,  DMB,  DMC,  e
relativo contenuto massimo di zolfo; 
  - metodi di misura utilizzati per la determinazione dello zolfo nei
sopraccitati combustibili. Qualora si utilizzi un  metodo  di  misura
diverso da quelli di riferimento indicati nella parte II, sezione  1,
e' necessario produrre una documentazione che attesti: 
  a) che la precisione e l'accuratezza del metodo di misura impiegato
siano non inferiori a quelle del metodo di riferimento; 
  b) l'equivalenza del metodo utilizzato al metodo di riferimento per
la misura dello zolfo. 
  Tale documentazione deve essere rilasciata dai  laboratori  chimici
delle dogane o, ove istituiti, dagli  uffici  delle  dogane  nel  cui
ambito operano i laboratori  chimici  delle  dogane,  dalla  Stazione
sperimentale per i combustibili o da altro  ente  accreditato  per  i
richiamati metodi di riferimento. 
  2. Ai fini di quanto previsto al punto 1,  per  commercializzazione
si intende qualsiasi operazione diretta a mantenere i combustibili  a
disposizione    di    terzi    indipendentemente    dall'assolvimento
dell'accisa. 
  3. I dati trasmessi dai gestori dei grandi impianti di  combustione
ai  sensi  dell'articolo  295,  comma  2,  includono  i  quantitativi
complessivi  di  olio  combustibile  importato  nell'anno  precedente
indicando separatamente i quantitativi di olio  BTZ  0,3  (tenore  di
zolfo uguale o inferiore allo 0,3% in massa), BTZ  (tenore  di  zolfo
uguale o inferiore all'1% in massa) e ATZ (tenore di zolfo  superiore
all'1% in massa). 
  4. Le informazioni di cui ai punti 1 e 2 sono trasmesse all'APAT su
supporto  digitale,  unitamente  alla  lettera  di   accompagnamento,
secondo il formato della tabella 1, e al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio,  per  posta  elettronica,  all'indirizzo
dati.combustibili@minambiente.it. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Utilizzare il  sistema  metrico  decimale  nel  riportare  i  dati:
inserire la virgola e non il punto; inserire solo le  cifre  decimali
previste dai metodi di misura e non aggiungere cifre superflue. 
  *Per le emulsioni e' escluso il quantitativo di acqua. 
  **Dato da fornire se disponibile. 
 
Appendice 2 
  1.  I  dati  trasmessi,  tramite  le  rispettive  associazioni   di
categoria, dai gestori degli impianti di cui al punto 1.2 includono: 
  dati identificativi e ubicazione dell'impianto; 
  - quantitativi totali di olio  combustibile  con  tenore  di  zolfo
superiore all'1% in massa utilizzato, indicando il contenuto medio di
zolfo; 
  - valore limite di emissione per  il  biossido  di  zolfo  per  cui
l'impianto e' stato autorizzato, anche in caso di  autorizzazione  in
forma tacita; 
  - metodi di misura utilizzati per la determinazione dello zolfo nei
sopraccitati combustibili. Qualora si utilizzi un  metodo  di  misura
diverso da quelli indicati nella parte II, sezione 1,  e'  necessario
produrre una documentazione che attesti: 
  a) che la precisione e l'accuratezza del metodo di misura impiegato
siano non inferiori a quelle del metodo di riferimento; 
  b) l'equivalenza del metodo utilizzato al metodo di riferimento per
la misura dello zolfo. 
  Tale documentazione deve essere rilasciata dai  laboratori  chimici
delle dogane o, ove istituiti, dagli  uffici  delle  dogane  nel  cui
ambito operano i laboratori  chimici  delle  dogane,  dalla  Stazione
sperimentale per i combustibili o da altro  ente  accreditato  per  i
richiamati metodi di riferimento. 
  2. Le informazioni sono trasmesse all'APAT  su  supporto  digitale,
unitamente alla lettera di accompagnamento, secondo il formato  della
tabella  2,  e  al  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio, per posta elettronica, all'indirizzo 
dati.combustibili@minambiente.it 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Utilizzare il  sistema  metrico  decimale  nel  riportare  i  dati:
inserire la virgola e non il punto; inserire solo le  cifre  decimali
previste dai metodi di misura e non aggiungere cifre superflue. 
  * Barrare la casella se per  l'impianto  e'  stata  rilasciata  una
autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera o una 
autorizzazione integrata ambientale 
  ** Barrare la casella se l'impianto e' esercito sulla base  di  una
autorizzazione alle  emissioni  in  atmosfera  provvisoria  o  se  e'
autorizzato in forma tacita ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 203 del 1988. 
  *** Per le emulsioni e' escluso il quantitativo di acqua. 
 
Parte II 
Caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura 
 
Sezione 1 
Combustibili liquidi 
  1. Gasolio, kerosene olio combustibile ed altri distillati leggeri,
medi e pesanti di petrolio [parte I, sezione 1, paragrafo 1,  lettere
e) e h), paragrafo 2 lettera a), paragrafo 4, lettera a), paragrafo 5
lettera a) e sezione 2, paragrafo 1, lettere d), e), ed l)] 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
    1 ) Solo per il gasolio 
    
   2 ) Il valore e' di 180 mg/kg per gli impianti di cui  alla  parte
    
I, sezione 1, paragrafo 2 fino all'adeguamento. 
    
   3 ) Il metodo UNI E 09.10.024.0 e' utilizzato, in via transitoria,
fino alla pubblicazione del metodo 13131.
   4 ) Il metodo DIN 51527 e' utilizzato, in  via  transitoria,  fino
alla pubblicazione del metodo EN 12766.
   5 ) Tale specifica e' riferita solo al  gasolio  e  si  applica  a
partire dal 1 gennaio 2008.
   6 ) Fino al 31 dicembre 2006, per le miscele con acqua da  avviare
a  successivo   trattamento   di   centrifugazione,   filtrazione   e
miscelazione con idrocarburi e' consentito un contenuto massimo di
    
acqua pari al 15% V/V 
    
   7 ) Fino al 31 dicembre 2006, per le miscele con acqua da  avviare
a  successivo   trattamento   di   centrifugazione,   filtrazione   e
miscelazione con idrocarburi e' consentito un contenuto massimo di
    
ceneri pari all'1,5% m/m 
  2. Emulsioni acqua - bitumi  [parte  I,  sezione  1,  paragrafo  3,
lettera a)] 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
    
   1 ) Fino all'adozione di  una  metodica  ufficiale  da  parte  dei
competenti organismi  di  normazione,  per  l'analisi  del  nichel  e
vanadio si applica un metodo di comprovata validita'  concordalo  con
l'autorita' competente. Fino a tale data non si applica la  norma  EN
ISO 4259 per la trattazione dei risultati.
    
  * I valori limite sono riferiti all'emulsione tal quale. 
  ** Per emulsioni derivanti da greggi nazionali il valore e' <=8%. 
  3. - Biodiesel [parte I, sezione  1,  paragrafo  1,  lettera  g)  e
sezione 2, paragrafo 1, lettera i)] 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  4. Per la determinazione delle caratteristiche dei combustibili  di
cui alla presente sezione  si  applicano  i  metodi  riportati  nelle
tabelle di cui ai paragrafi da 1 a  3  riferiti  alle  versioni  piu'
aggiornate. Salvo quanto diversamente disposto nei paragrafi 2  e  3,
la trattazione dei risultati delle misure e'  effettuata  secondo  la
norma EN ISO 4259. Per l'arbitrato e' utilizzato  il  metodo  EN  ISO
14596 - edizione 1998. 
 
Sezione 2 
Combustibili solidi 
1. Caratteristiche e metodi di prova per i combustibili solidi [parte
I, sezione 1, paragrafo 1, lettere o , p) e paragrafo 2, lettera e  ,
paragrafo 5, lettera d)] 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (a) - per gli impianti di cui alla parte paragrafo 2 
    
 (b) - i valori rappresentano  limiti  massimi  come  percentuali  di
    
massa sul prodotto tal quale 
  (c) - valori minimi riferiti al prodotto tal quale 
       (d) - per gli impianti di cui alla parte I, paragrafo 5 
 
Sezione 3 
Caratteristiche delle emulsioni acqua - gasolio, acqua - kerosene e 
acqua - olio combustibile 
  1. Emulsione acqua-gasolio, acqua-kerosene o acqua-altri distillati
leggeri e medi di petrolio (parte I, sezione 1 paragrafo  1,  lettera
f) e sezione 2, paragrafo 1, lettera e) 
  1.1 Il contenuto di acqua delle emulsioni di cui  al  punto  1  non
puo' essere inferiore al 10%, ne' superiore al 30%. 
  1.2 Le emulsioni di cui al punto 1 possono essere stabilizzate  con
l'aggiunta, in quantita' non superiore al  3%,  di  tensioattivi  non
contenenti composti del fluoro, del cloro  ne'  metalli  pesanti.  In
ogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per  il  quale  e'
previsto un limite massimo di specifica nel  combustibile  usato  per
preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve
essere  tale   che   il   contenuto   totale   di   questo   elemento
nell'emulsione, dedotta  la  percentuale  di  acqua,  non  superi  il
suddetto limite di specifica. 
  1.3 Le emulsioni di cui al punto  1  si  definiscono  stabili  alle
seguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di 20 °C  ±
1 °C e sottoposto a  centrifugazione  con  un  apparato  conforme  al
metodo ASTM D 1796 con una accelerazione  centrifuga  pari  a  30.000
m/s2 (corrispondente a una forza centrifuga relativa a pari a 3060) 
per 15 minuti, non deve dar luogo a separazione  di  acqua  superiore
alla percentuale consentita dalla parte II, sezione 1,  paragrafo  1,
alla voce "Acqua e sedimenti". 
  1.4 In alternativa al  metodo  di  cui  al  comma  precedente,  per
verificare che l'emulsione sia stabile, e cioe' che non dia  luogo  a
separazione di acqua  superiore  alla  percentuale  consentita  dalla
parte II, sezione 1, paragrafo 1, alla voce "Acqua e sedimenti", puo'
essere utilizzato il metodo indicato all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto direttoriale del Dipartimento delle dogane  e  delle  imposte
indirette del Ministero delle Finanze del 20 marzo 2000. 
  1.5  La  rispondenza  delle  emulsioni  ai  suddetti  requisiti  di
stabilita' e composizione deve essere certificata da  un  laboratorio
accreditato  secondo  le  norme  UNI-CEI  EN  45001  per   le   prove
sopracitate. Il sistema di accreditamento deve essere  conforme  alla
norma UNI CEI EN 15003 e deve valutare la competenza  dei  laboratori
secondo la norma UNI-CEI EN 42002. 
  2. Emulsioni acqua-olio combustibile, ed altri  distillati  pesanti
di petrolio [parte I, sezione 1, paragrafo 1, lettera i), paragrafo 2
lettera b), paragrafo 4 lettera b) e paragrafo 5 lettera b) e sezione
2, paragrafo 1, lettera m)] 
  2.1 il contenuto di acqua delle emulsioni di cui  al  punto  2  non
puo' essere inferiore al 10%, ne' superiore al 30%. 
  2.2 Le emulsioni di cui al punto 2 possono essere stabilizzate  con
raggiunta, in quantita' non superiore  al  3%,  di  tensioattivi  non
contenenti composti del fluoro, del cloro  ne'  metalli  pesanti.  In
ogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per  il  quale  e'
previsto un limite massimo di specifica nel  combustibile  usato  per
preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve
essere  tale   che   il   contenuto   totale   di   questo   elemento
nell'emulsione, dedotta  la  percentuale  di  acqua,  non  superi  il
suddetto limite di specifica. 
  2.3 Le emulsioni di cui al punto  2  si  definiscono  stabili  alle
seguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di 50 °C  ±
1 °C e sottoposto a  centrifugazione  con  un  apparato  conforme  al
metodo ASTM D 1796 con una accelerazione  centrifuga  pari  a  30.000
m/s2 (corrispondente a una forza centrifuga relativa pari a 3060) per
15 minuti, non deve dar luogo a separazione di acqua  superiore  alla
percentuale consentita alla parte II, sezione 1,  paragrafo  1,  alle
voci "Acqua e sedimenti", "Acqua" e "Sedimenti". 
  2.4 in alternativa al  metodo  di  cui  al  comma  precedente,  per
verificare che l'emulsione sia stabile, e cioe' che non dia  luogo  a
separazione di acqua  superiore  alla  percentuale  consentita  dalla
parte II, sezione 1, paragrafo 1,  alle  voci  "Acqua  e  sedimenti",
"Acqua" e "Sedimenti". puo'  essere  utilizzato  il  metodo  indicato
all'articolo 1, comma 2, decreto direttoriale del Dipartimento  delle
dogane e delle imposte indirette del Ministero delle Finanze  del  20
marzo 2000. 
  La rispondenza delle emulsioni ai suddetti requisiti di  stabilita'
e composizione deve essere certificata da un laboratorio  accreditato
secondo le norme UNI-CEI EN  45001  per  le  prove  sopraccitate.  Il
sistema di accreditamento deve essere conforme alla UNI-CEI EN  45003
e deve valutare la competenza dei laboratori secondo la norma UNI-CEI
EN 42002. 
 
Sezione 4 
Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni  di
utilizzo (parte I, sezione 1, paragrafo 1 lettera  n)  e  sezione  2,
paragrafo 1, lettera h)) 
  1. Tipologia e provenienza 
  a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; 
  b)  Materiale  vegetale  prodotto  da  trattamento   esclusivamente
meccanico di coltivazioni agricole non dedicate; 
  c) Materiale vegetale prodotto  da  interventi  selvicolturali,  da
manutenzione forestale e da potatura; 
  d) Materiale vegetale  prodotto  dalla  lavorazione  esclusivamente
meccanica di  legno  vergine  e  costituito  da  cortecce,  segatura,
trucioli, chips, refili e tondelli  di  legno  vergine,  granulati  e
cascami di legno vergine, granulati e  cascami  di  sughero  vergine,
tondelli, non contaminati da inquinanti; 
  e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente 
meccanica di prodotti agricoli 
  f) Sansa di oliva disolcata  avente  le  caratteristiche  riportate
nella tabella seguente, ottenuta dal trattamento delle sanse  vergini
con  n-esano  per   l'estrazione   dell'olio   di   sansa   destinato
all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purche'
i predetti trattamenti  siano  effettuati  all'interno  del  medesimo
impianto; tali requisiti, nel caso di  impiego  del  prodotto  al  di
fuori dell'impianto stesso di  produzione,  devono  risultare  da  un
sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al punto 3: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  g)  Liquor  nero  ottenuto  nelle  cartiere  dalle  operazioni   di
lisciviazione del legno e  sottoposto  ad  evaporazione  al  fine  di
incrementarne  il  residuo  solido,   purche'   la   produzione,   il
trattamento  e  la  successiva  combustione  siano  effettuate  nella
medesima cartiera e purche' l'utilizzo di tale  prodotto  costituisca
una misura per la  riduzione  delle  emissioni  e  per  il  risparmio
energetico individuata nell'autorizzazione integrata ambientale. 
  2. Condizioni di utilizzo 
  2.1 La conversione energetica della biomasse di cui al paragrafo  1
puo' essere effettuata  attraverso  la  combustione  diretta,  ovvero
previa pirolisi o gassificazione. 
  3. Norme per l'identificazione delle biomasse di cui  al  paragrafo
1, lettera f) 
  3.1. La denominazione "sansa di oliva disolcata", la  denominazione
e l'ubicazione dell'impianto di  produzione,  l'anno  di  produzione,
nonche'  il  possesso  delle  caratteristiche  di  cui  alla  tabella
riportata al paragrafo 1 devono figurare: 
  a) in caso di imballaggio, su  apposite  etichette  o  direttamente
sugli imballaggi; 
  b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompagnamento. Nel
caso di imballaggi che contengano quantitativi superiori a 100 kg  e'
ammessa la sola iscrizione dei dati nei documenti di accompagnamento. 
  Un  esemplare  dei  documenti  di  accompagnamento,  contenente  le
informazioni prescritte, deve essere unito al prodotto e deve  essere
accessibile agli organi di controllo. 
  3.2. Le etichette o i dati  stampati  sull'imballaggio,  contenenti
tutte le informazioni prescritte, devono essere  bene  in  vista.  Le
etichette devono  essere  inoltre  fissate  al  sistema  di  chiusura
dell'imballaggio. Le informazioni devono  essere  redatte  almeno  in
lingua italiana, indelebili e chiaramente leggibili e  devono  essere
nettamente separate da altre eventuali  informazioni  concernenti  il
prodotto. 
  3.3. In caso  di  prodotto  imballato,  l'imballaggio  deve  essere
chiuso con un  dispositivo  o  con  un  sistema  tale  che,  all'atto
dell'apertura,  il  dispositivo  o   il   sigillo   di   chiusura   o
l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. 
 
Sezione 5 
Caratteristiche e condizioni di utilizzo  degli  idrocarburi  pesanti
derivanti  dalla  lavorazione  del  greggio  (parte  I,  sezione   1,
paragrafo 4, lettera d)) 
  1. Provenienza 
  Gli idrocarburi pesanti devono derivare dai processi di lavorazione
del greggio (distillazione, processi di conversione e/o estrazione) 
  2. Caratteristiche degli idrocarburi pesanti e metodi di misura. 
  Gli idrocarburi pesanti devono avere le  seguenti  caratteristiche,
da misurare con i pertinenti metodi: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  3. Condizioni di impiego: 
  Gli  idrocarburi  pesanti  possono  essere  impiegati  solo  previa
gassificazione per l'ottenimento di gas di sintesi  e  alle  seguenti
condizioni: 
  3.1 Il gas di sintesi puo'  essere  destinato  alla  produzione  di
energia elettrica in cicli combinati o nella combustione diretta  (in
caldaie e/o forni), in impianti  con  potenza  termica  nominale  non
inferiore a 50 MW localizzati nel comprensorio industriale in cui  e'
prodotto. A tal fine si fa riferimento alla potenza termica  nominale
di ciascun singolo impianto anche nei casi in cui piu' impianti  sono
considerati, ai sensi dell'articolo  273,  comma  9,  come  un  unico
impianto. 
  3.2 Gli impianti di Lui al punto 3.1 devono essere  attrezzati  per
la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso
in atmosfera, della temperatura, del tenore volumetrico di  ossigeno,
del tenore di vapore acqueo e delle concentrazioni  di  monossido  di
carbonio e degli ossidi di azoto;  la  misurazione  in  continuo  del
tenore di vapore acqueo puo' essere  omessa  se  l'effluente  gassoso
campionato viene essiccato prima dell'analisi. 
  3.3 I valori limite di emissione nell'effluente  gassoso  derivante
dalla combustione del gas  di  sintesi  in  ciclo  combinato  per  la
produzione di energia elettrica, riferiti ad un tenore volumetrico di
ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 15%, sono i seguenti: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  3.4 i valori limite di emissione nell'effluente  gassoso  derivante
dalla combustione del gas di sintesi in forni e caldaie, non  facenti
parte dei cicli combinati,  riferiti  ad  un  tenore  volumetrico  di
ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 3%, sono i seguenti: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Sezione 6 
Caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas (parte I, sezione
paragrafo 1, lettera r) e sezione 2, paragrafo 1, lettera n)) 
  1. Provenienza: 
  Il   biogas   deve   provenire   dalla   fermentazione   anaerobica
metanogenica di sostanze organiche  non  costituite  da  rifiuti.  In
particolare non deve essere prodotto da discariche, fanghi, liquami e
altri rifiuti a matrice organica. Il  biogas  derivante  dai  rifiuti
puo' essere utilizzato con le modalita' e  alle  condizioni  previste
dalla normativa sui rifiuti. 
  2. Caratteristiche 
  I  biogas  deve  essere  costituito  prevalentemente  da  metano  e
biossido  di  carbonio  e  con  un  contenuto  massimo  di   composti
solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non superiore allo 0.1%
v/v. 
  3. Condizioni di utilizzo: 
  L'utilizzo del  biogas  e'  consentito  nel  medesimo  comprensorio
industriale in cui tale biogas e' prodotto.