Art. 10.
                      Disposizioni transitorie
  1. I contributi dovuti dalle imprese per le ispezioni e i controlli
veterinari  dei  prodotti  di  cui  ai  regolamenti  dell'articolo 2,
ottenuti   nel   territorio  nazionale,  sono  quelli  stabiliti  dal
regolamento (CE) n. 882/2004.
  2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative
del  regolamento  (CE)  n.  882/2004  si  applicano,  ove  di  misura
superiore   a  quelle  previste  dallo  stesso  regolamento  (CE)  n.
882/2004,  le  disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998,
n.   432,  o  quelle  eventualmente  rideterminate  con  disposizioni
regionali, fino a concorrenza della copertura integrale dei costi.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 6 novembre 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Turco, Ministro della salute
                              D'Alema, Ministro degli affari esteri
                              Mastella, Ministro della giustizia
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali
                              De  Castro,  Ministro  delle  politiche
                              agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
          Note all'art. 10:
              - Per  il  Regolamento (CE) n. 882/2004, vedi note alle
          premesse.
              - Il  decreto  legislativo  19  novembre  1998, n. 432,
          reca:  «Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che
          modificano  e  codificano la direttiva 85/73/CEE in materia
          di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari
          degli   animali  vivi  e  di  taluni  prodotti  di  origine
          animale».