Art. 10. 
                             Esclusione 
  1. Lo straniero e' escluso dallo status di rifugiato se rientra nel
campo d'applicazione dell'articolo 1 D della Convenzione di  Ginevra,
relativo alla protezione o assistenza di un organo  o  di  un'agenzia
delle Nazioni Unite diversi  dall'Alto  Commissariato  delle  Nazioni
Unite per i rifugiati. Quando tale protezione o assistenza cessa  per
qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali stranieri sia  stata
definitivamente stabilita in conformita' delle pertinenti risoluzioni
adottate dall'assemblea generale  delle  Nazioni  Unite,  essi  hanno
pieno accesso alle forme di protezione previste dal presente decreto. 
  2. Lo straniero e' altresi' escluso dallo status di  rifugiato  ove
sussistono fondati motivi per ritenere: 
    a) che abbia commesso un crimine contro la pace,  un  crimine  di
guerra o un crimine contro l'umanita', quali definiti dagli strumenti
internazionali relativi a tali crimini; 
    b) che abbia commesso al di fuori del territorio italiano,  prima
del rilascio del permesso di soggiorno in qualita' di  rifugiato,  un
reato grave ovvero che abbia commesso atti  particolarmente  crudeli,
anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano
essere classificati quali reati  gravi.  La  gravita'  del  reato  e'
valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana
per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo  a
dieci anni; 
    c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalita' e ai
principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo  e  negli
articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite. 
  3. Il comma  2  si  applica  anche  alle  persone  che  istigano  o
altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o  atti  in
esso previsti. 
 
          Nota all'art. 10:
              Per  i  riferimenti  alla  legge n. 722 del 1954 e alla
          legge n. 848 del 1957, si vedano le note all'art. 2.