Art. 10.

Prosecuzione dell'attivita' della Fondazione Istituto mediterraneo di
                             ematologia

  1.  Al  fine di assicurare la prosecuzione delle attivita' di cura,
formazione  e  ricerca  sulle malattie ematiche svolte, sia a livello
nazionale  che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo
di   ematologia   (IME),   di   cui  all'articolo  2,  comma  2,  del
decreto-legge  23  aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20  giugno 2003, n. 141, e' autorizzata la spesa di sei
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si
provvede  mediante  corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni
2008,  2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo
1,  comma  5,  del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.