Art. 10. Trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante 1. In caso di documentato trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante che comporti la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o natante di proprieta' dell'alienante, l'alienante richiede all'impresa di assicurazione la sostituzione del contratto per altro veicolo o natante di sua proprieta', del quale fornisce gli elementi identificativi. 2. L'impresa, ricevuta la richiesta di sostituzione, procede al ricalcolo del premio ed all'eventuale conguaglio. L'impresa, entro cinque giorni dal pagamento del conguaglio di premio, se dovuto, ovvero, ove non sia dovuto alcun conguaglio, dalla richiesta, rilascia il certificato di assicurazione e il contrassegno relativi al nuovo veicolo. 3. La garanzia e' valida dalla data del rilascio del nuovo certificato e del nuovo contrassegno previo l'eventuale conguaglio del premio. 4. In caso di documentato trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante che comporti la risoluzione del contratto, l'impresa restituisce al contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334 del Codice. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in caso di documentata demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo che comporti la risoluzione del contratto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1° aprile 2008 Il Ministro: Bersani Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 399
Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e' il seguente: «Art. 334 (Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti). - 1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 2. Il contributo si applica, con aliquota del diecivirgolacinque per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo. 3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni».