Art. 10.
        Trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante

  1. In caso di documentato trasferimento di proprieta' del veicolo o
del   natante   che   comporti  la  sostituzione  del  contratto  per
l'assicurazione   di   altro   veicolo   o   natante   di  proprieta'
dell'alienante,  l'alienante richiede all'impresa di assicurazione la
sostituzione  del  contratto  per  altro  veicolo  o  natante  di sua
proprieta', del quale fornisce gli elementi identificativi.
  2.  L'impresa,  ricevuta  la  richiesta di sostituzione, procede al
ricalcolo  del  premio  ed all'eventuale conguaglio. L'impresa, entro
cinque  giorni  dal  pagamento  del  conguaglio di premio, se dovuto,
ovvero,  ove  non  sia  dovuto  alcun  conguaglio,  dalla  richiesta,
rilascia  il  certificato di assicurazione e il contrassegno relativi
al nuovo veicolo.
  3.  La  garanzia  e'  valida  dalla  data  del  rilascio  del nuovo
certificato  e  del  nuovo contrassegno previo l'eventuale conguaglio
del premio.
  4. In caso di documentato trasferimento di proprieta' del veicolo o
del  natante  che  comporti  la  risoluzione del contratto, l'impresa
restituisce  al  contraente la parte di premio pagata e non goduta al
netto  dell'imposta  pagata  e  del  contributo  obbligatorio  di cui
all'articolo 334 del Codice.
  5.  La  disposizione  di cui al comma 4 si applica anche in caso di
documentata  demolizione  o cessazione dalla circolazione del veicolo
che comporti la risoluzione del contratto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 1° aprile 2008
                                                 Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2008
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 399
 
          Nota all'art. 10:
              - Il   testo  dell'art.  334  del  decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209 e' il seguente:
              «Art. 334 (Contributo sui premi delle assicurazioni dei
          veicoli  e dei natanti). - 1. Sui premi delle assicurazioni
          per  la  responsabilita'  civile  per i danni causati dalla
          circolazione  dei veicoli a motore e dei natanti si applica
          un  contributo,  sostitutivo  delle  azioni  spettanti alle
          Regioni  e agli altri enti che erogano prestazioni a carico
          del    Servizio    sanitario   nazionale,   nei   confronti
          dell'impresa   di   assicurazione,   del  responsabile  del
          sinistro  o  dell'impresa  designata, per il rimborso delle
          prestazioni  erogate  ai danneggiati dalla circolazione dei
          veicoli a motore e dei natanti.
              2.   Il   contributo   si  applica,  con  aliquota  del
          diecivirgolacinque  per  cento,  sui premi incassati e deve
          essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze.
          L'impresa  di  assicurazione  ha  diritto  di rivalersi nei
          confronti del contraente per l'importo del contributo.
              3.   Per  l'individuazione  e  la  denuncia  dei  premi
          soggetti  al  contributo,  per  la  riscossione  e  per  le
          relative  sanzioni  si applica la legge 29 ottobre 1961, n.
          1216, e successive modificazioni».