Art. 10. 
  1. I soggetti che promuovono lo sciopero,  le  amministrazioni,  le
imprese  e  i  singoli   prestatori   di   lavoro   destinatari   del
provvedimento, che ne abbiano interesse, possono  promuovere  ricorso
contro l'ordinanza prevista dall'articolo 8, comma 2, nel termine  di
sette giorni dalla sua comunicazione o, rispettivamente,  dal  giorno
successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro, avanti
al tribunale amministrativo regionale competente. La proposizione del
ricorso non sospende l'immediata esecutivita' dell'ordinanza. 
  2.  Se  ricorrono  fondati  motivi  il   tribunale   amministrativo
regionale, acquisite le deduzioni delle parti,  nella  prima  udienza
utile, sospende il provvedimento impugnato anche  solo  limitatamente
alla  parte  in  cui  eccede  l'esigenza  di  salvaguardia   di   cui
all'articolo 8, comma 1.