Art. 10.
Pubblicita'
1. La pubblicita' degli alimenti per lattanti e' vietata in
qualunque modo, in qualunque forma e attraverso qualsiasi canale,
compresi gli ospedali, i consultori familiari, gli asili nido, gli
studi medici, nonche' convegni, congressi, stand ed esposizioni.
2. In deroga al comma 1, la pubblicita' degli alimenti per lattanti
e' consentita solamente sulle pubblicazioni scientifiche
specializzate in puericultura destinate a professionisti dell'ambito
pediatrico e nutrizionale. Tale pubblicita' deve essere limitata ad
informazioni di carattere scientifico basate su documentate evidenze
e non deve, in qualunque modo, sottintendere o avvalorare l'idea che
l'allattamento artificiale sia superiore o equivalente
all'allattamento al seno.
3. La pubblicita' di cui al comma 2 e' sottoposta alle condizioni
ed ai divieti previsti dall'articolo 9, commi 3, 6, 7, 8 , 9, 10, 11
e 12 lettera b).
4. Resta ferma la possibilita' di diffondere il materiale
informativo di cui all'articolo 16 presso i professionisti di cui
all'articolo medesimo.
5. La pubblicita' degli alimenti di proseguimento, al fine di
evitare qualunque possibile interferenza negativa con l'allattamento
al seno:
a) evidenzia che l'uso del prodotto e' indicato su consiglio del
medico per lattanti di almeno sei mesi, ove non disponibile il latte
materno;
b) non induce a ritenere il prodotto equivalente al latte materno,
ne' scoraggia in qualunque modo l'allattamento al seno;
c) riporta l'indicazione che il latte materno va offerto fino a
quando e' possibile, anche durante lo svezzamento e l'alimentazione
diversificata;
d) non contiene testi o immagini che abbiano relazione con la
gravidanza o l'alimentazione o la cura del lattante sotto i
sei mesi
, ne' immagini di lattanti che possono essere percepiti come soggetti
di eta' inferiore ai sei mesi.