ART. 10
         (Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.   All'articolo   13  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Nei luoghi di
lavoro  delle  Forze  armate, delle Forze di polizia e dei vigili del
fuoco  la  vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia
di salute e sicurezza sul lavoro e' svolta esclusivamente dai servizi
sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.";
   b) al  comma 2, dopo le parole: "previdenza sociale" sono inserite
le  seguenti: ", ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza
dei  lavoratori  di  cui  all'articolo 35 della legge 26 aprile 1974,
n. 191,  ";  le  parole:  "lo  stessi personale puo' esercitare" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "lo  stesso  personale  esercita"  e le
parole:  "informandone  preventivamente  il servizio di prevenzione e
sicurezza  dell'Azienda  sanitaria  locale competente per territorio"
sono   sostituite  dalle  seguenti:  "nel  quadro  del  coordinamento
territoriale di cui all'articolo 7".