Art. 10.
                  (Conferenza di servizi su istanze
                       o progetti preliminari)
1.  L'articolo  14-bis  della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto
dall'articolo  17,  comma  5,  della legge 15 maggio 1997, n. 127, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis. - 1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per
progetti  di  particolare  complessita',  su  motivata  e documentata
richiesta  dell'interessato, prima della presentazione di una istanza
o  di  un  progetto  definitivi, al fine di verificare quali siano le
condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni
dalla  data  della  richiesta  e  i  relativi costi sono a carico del
richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse
pubblico,   la   conferenza   di  servizi  si  esprime  sul  progetto
preliminare  al  fine  di  indicare  quali  siano  le  condizioni per
ottenere,   sul   progetto   definitivo,  le  intese,  i  pareri,  le
concessioni,  le  autorizzazioni,  le  licenze,  i  nullaosta  e  gli
assensi,  comunque  denominati, richiesti dalla normativa vigente. In
tale  sede,  le  amministrazioni  preposte  alla  tutela  ambientale,
paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla
tutela  della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse
da  ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora
non  emergano,  sulla base della documentazione disponibile, elementi
comunque  preclusivi  della  realizzazione  del progetto, le suddette
amministrazioni  indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni
e  gli  elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del
progetto definitivo, gli atti di consenso.
3.  Nel  caso  in  cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si
esprime  entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare
di  definizione  dei  contenuti  dello  studio  d'impatto ambientale,
secondo  quanto  previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non
intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza  di  servizi si esprime comunque entro i successivi trenta
giorni.  Nell'ambito  di tale conferenza, l'autorita' competente alla
VIA  si  esprime  sulle condizioni per la elaborazione del progetto e
dello  studio  di  impatto  ambientale. In tale fase, che costituisce
parte  integrante  della  procedura  di  VIA,  la  suddetta autorita'
esamina  le  principali  alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla  base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di
eventuali  elementi  di  incompatibilita', anche con riferimento alla
localizzazione  prevista  dal  progetto  e, qualora tali elementi non
sussistano,   indica  nell'ambito  della  conferenza  di  servizi  le
condizioni  per  ottenere,  in  sede  di  presentazione  del progetto
definitivo, i necessari atti di consenso.
4.  Nei  casi  di  cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si
esprime  allo  stato  degli  atti a sua disposizione e le indicazioni
fornite  in  tale  sede  possono  essere  motivatamente  modificate o
integrate  solo  in  presenza  di significativi elementi emersi nelle
fasi  successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni
dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento
trasmette  alle  amministrazioni  interessate il progetto definitivo,
redatto   sulla   base   delle   condizioni   indicate  dalle  stesse
amministrazioni  in  sede  di  conferenza  di  servizi  sul  progetto
preliminare,   e  convoca  la  conferenza  tra  il  trentesimo  e  il
sessantesimo   giorno   successivi  alla  trasmissione.  In  caso  di
affidamento   mediante  appalto  concorso  o  concessione  di  lavori
pubblici,  l'amministrazione  aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi  sulla  base  del  solo  progetto preliminare, secondo quanto
previsto   dalla  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e  successive
modificazioni".
 
          Nota all'articolo 10.
              - Per  il  riferimento della legge 11 febbraio 1994, n.
          109, si vedano le note all'articolo 9.