Art. 10 
 
 
                 Notifica di reazioni avverse gravi 
 
  1. In conformita' ai disposti di cui all'articolo  11  del  decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 191: 
    a) l'organizzazione per l'approvvigionamento predispone procedure
per conservare le registrazioni dei dati relativi a tessuti e cellule
prelevati e per notificare tempestivamente all'istituto  dei  tessuti
di riferimento ogni reazione avversa grave nel donatore  vivente  che
possa influire sulla qualita' e sicurezza di tessuti e cellule; 
    b) l'organizzazione responsabile dell'applicazione  sull'uomo  di
tessuti  e   cellule   predispone   procedure   per   conservare   le
registrazioni dei dati di tessuti e cellule applicati sull'uomo e per
notificare tempestivamente all'istituto dei  tessuti  di  riferimento
ogni  reazione  avversa  grave  osservata  nel  corso  o  a   seguito
dell'applicazione clinica,  che  possa  essere  in  rapporto  con  la
qualita' e la sicurezza dei tessuti e delle cellule utilizzate; 
    c) l'istituto dei tessuti che distribuisce tessuti e cellule  per
applicazioni  sull'uomo  fornisce   all'organizzazione   responsabile
dell'applicazione sull'uomo di tessuti  e  cellule,  coerentemente  a
quanto previsto alla lettera b), informazioni sulle modalita' per  la
notifica delle reazioni avverse gravi. 
  2. In conformita' ai disposti di cui all'articolo  11  del  decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 191, l'istituto dei tessuti: 
    a)  predispone  procedure  per  comunicare  tempestivamente  alla
rispettiva autorita' regionale e al CNT o al Centro nazionale sangue,
in seguito indicato come «CNS», o all'Istituto superiore di  sanita',
secondo i rispettivi ambiti  di  competenza,  tutte  le  informazioni
disponibili attinenti alle presunte reazioni avverse gravi di cui  al
comma 1, lettere a) e b); 
    b)  predispone  procedure  per  comunicare  tempestivamente  alla
rispettiva autorita' regionale e al  CNT  o  al  CNS  o  all'Istituto
superiore di sanita', secondo i rispettivi ambiti di  competenza,  le
conclusioni dell'indagine per analizzare le cause  e  il  conseguente
esito. 
  3. Conformemente ai disposti di cui  all'articolo  11  del  decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 191: 
    a) la persona responsabile di cui all'articolo  17  dello  stesso
decreto legislativo, comunica alla rispettiva autorita'  regionale  e
al CNT o al CNS,  secondo  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  le
informazioni incluse nel modello di notifica  di  cui  alla  parte  A
dell'allegato VII; 
    b) l'istituto dei  tessuti  notifica  alla  rispettiva  Autorita'
regionale e al CNT o  al  CNS,  secondo  l'ambito  di  competenza,  i
provvedimenti adottati per quanto riguarda altri  tessuti  e  cellule
interessati, distribuiti a fini di applicazioni sull'uomo; 
    c) l'istituto dei  tessuti  notifica  alla  rispettiva  Autorita'
regionale e al CNT o al  CNS,  secondo  l'ambito  di  competenza,  le
conclusioni dell'indagine, fornendo almeno  le  informazioni  di  cui
alla parte B dell'allegato VII. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Gli articoli 11 e 17 del citato decreto legislativo 6
          novembre 2007, n. 191, cosi' recitano: 
                «Art. 11  (Notifica  di  eventi  e  reazioni  avversi
          gravi).  -  1.  Con  apposito  decreto  di  recepimento  di
          direttive tecniche  europee  adottato  dal  Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, viene  definito  un  sistema  atto  a  notificare,
          controllare,  registrare  e  trasmettere  le   informazioni
          riguardanti eventi e reazioni  avversi  gravi  che  possono
          influire sulla qualita' e la sicurezza di tessuti e cellule
          e che possono essere  connessi  all'approvvigionamento,  al
          controllo,  alla  lavorazione,  allo  stoccaggio   e   alla
          distribuzione  dei  tessuti  e   delle   cellule,   nonche'
          qualsiasi  altra  reazione  avversa   grave,   inclusa   la
          cessazione della funzione desiderata del  tessuto  valutata
          mediante  follow  up,  osservata  nel  corso  o  a  seguito
          dell'applicazione clinica, che possa essere in rapporto con
          la qualita' e la sicurezza dei tessuti e delle cellule. 
              2. Il medico o  la  struttura  sanitaria  che  utilizza
          tessuti  e  cellule  umani,  disciplinati  dalla  normativa
          vigente e dal presente decreto, comunica ogni  informazione
          pertinente a tale utilizzo agli  istituti  coinvolti  nella
          donazione,  approvvigionamento,   controllo,   lavorazione,
          stoccaggio e distribuzione dei medesimi tessuti  e  cellule
          umani, per facilitare  la  tracciabilita'  e  garantire  il
          controllo della qualita' e della sicurezza. 
              3. La persona responsabile dell'istituto  dei  tessuti,
          cosi' come definita dall'articolo  17,  garantisce  che  la
          regione o la provincia autonoma e il CNT o il CNS, per  gli
          specifici  ambiti  di  competenza,  siano  informati  degli
          eventi o reazioni avversi gravi di cui al comma  1,  e  che
          ricevano una relazione analitica  delle  relative  cause  e
          conseguenze. 
              4. La  procedura  di  notifica  di  eventi  e  reazioni
          avversi  gravi  e'  stabilita,  in  base  alle  indicazioni
          formulate  in  sede  europea,  con  apposito   decreto   di
          recepimento di  direttive  tecniche  europee  adottato  dal
          Ministro della salute. 
              5.  Ciascun  istituto  dei   tessuti   stabilisce   una
          procedura accurata,  rapida  e  verificabile  per  ritirare
          dalla distribuzione qualsiasi  prodotto  che  possa  essere
          connesso a eventi o reazioni avverse.». 
              «Art. 17 (Persona responsabile). - 1.  L'Ente  titolare
          dell'autorizzazione e  accreditamento,  in  funzione  delle
          attivita' svolte dall'istituto dei tessuti, ne  designa  il
          responsabile che soddisfa almeno le seguenti condizioni: 
                a) possesso del  diploma  di  laurea  in  medicina  e
          chirurgia o in scienze  biologiche;  nel  caso  in  cui  la
          persona  responsabile  sia  un  biologo,  gli  deve  essere
          comunque assicurata la possibilita'  di  avvalersi  di  una
          professionalita' medica per gli aspetti di competenza; 
                b) esperienza pratica di almeno due anni nei  settori
          pertinenti. 
              2. La persona designata ai sensi  del  comma  1  ha  le
          seguenti responsabilita': 
                a)  garantire  che  i  tessuti  e  le  cellule  umani
          destinati   ad    applicazioni    sull'uomo,    nell'ambito
          dell'istituto di  cui  e'  responsabile,  siano  prelevati,
          controllati, lavorati,  stoccati  e  distribuiti  ai  sensi
          delle disposizioni vigenti e del presente decreto; 
                b) fornire alla regione o alla provincia autonoma  le
          informazioni richieste ai sensi dell'art. 6; 
                c) attuare, relativamente alle attivita'  svolte,  le
          disposizioni previste agli articoli 7, 10, 11,  15,  16  ed
          agli articoli da 18 a 24. 
              3. L'Ente titolare dell'autorizzazione e accreditamento
          comunica alla regione o alla  provincia  autonoma  il  nome
          della  persona  responsabile  dell'istituto  dei   tessuti.
          Qualora    la    persona    responsabile    debba    essere
          temporaneamente   o    permanentemente    sostituita,    il
          sopraindicato Ente comunica alla regione o  alla  provincia
          autonoma il nome  del  nuovo  responsabile  e  la  data  di
          assunzione delle funzioni.».