Art. 10 
               Attribuzioni del Ministro della difesa 
 
1. Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare  e
civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare: 
a) attua le deliberazioni in materia di difesa e  sicurezza  adottate
dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di  difesa  e
approvate dal Parlamento; 
b) emana le direttive in merito alla politica militare, all'attivita'
informativa e di sicurezza e all'attivita' tecnico-amministrativa; 
c) partecipa direttamente o tramite  un  suo  delegato  a  tutti  gli
organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e
sicurezza militare o le cui deliberazioni  comportino  effetti  sulla
difesa nazionale; 
d) approva la pianificazione generale e operativa  interforze  con  i
conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonche'  la  pianificazione
relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della
Difesa. 
2. Il Ministro della  difesa,  inoltre,  propone  al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  la  relazione  annuale  da  presentare  al
Parlamento, in ordine allo stato della  disciplina  militare  e  allo
stato dell'organizzazione  delle  Forze  armate,  in  relazione  agli
obiettivi di ristrutturazione, riferendo, in particolare: 
a) sul livello di operativita' delle singole Forze armate; 
b) sul  grado  di  integrazione  del  personale  militare  volontario
femminile; 
c) sull'azione della Direzione generale  della  previdenza  militare,
della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati; 
d) sul conseguimento degli obiettivi di  reclutamento  dei  volontari
necessari ad assicurare l'operativita' delle Forze armate; 
e) sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali  delle  Forze
di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo militare della
Croce rossa. 
3.  Il  Ministro  della   difesa,   altresi',   puo'   sopprimere   o
riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del  Capo  di
stato  maggiore  della  difesa,  enti  e  organismi  nell'ambito  del
processo di ristrutturazione delle Forze armate,  fermo  restando  il
disposto dell'articolo 177.