(Accordo - art. 10)
    ARTICOLO 10 
 
    L'ICRANET sara' esente da imposte, dazi doganali o da ogni altra 
    imposizione, nonche' da ogni divieto o restrizione 
    all'importazione di due veicoli destinati «alle attivita' 
    ufficiali» e dei relativi pezzi di ricambio. L'ICRANET sara' 
    parimenti esente dalla tassa di possesso sui due veicoli, che 
    verranno immatricolati in una serie speciale. I carburanti e 
    lubrificanti necessari a detti veicoli potranno essere acquistati 
    o importati in esenzione entro i limiti dei contingenti stabiliti 
    per le  altre  organizzazioni  internazionali  gia'  presenti  in
Italia.