Art. 10. (Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida) 1. Il comma 2 dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente: «2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non e' rinnovabile ne' reiterabile ed e' valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni». 2. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole da: «, quando» fino a: «rilasciano» sono sostituite dalle seguenti: «procede al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia»; b) il comma 2 e' abrogato. 3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.
Note all'articolo 10 - Si riporta il comma 2 dell'articolo 92 del decreto n. 285 del 1992, come modificato dalla presente legge: 2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non e' rinnovabile ne' reiterabile ed e' valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni. - Si riporta l'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n. 195, come modificato dalla presente legge: 7. Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida. 1. L'impresa o la societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, procede al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.