Art. 10. 
(Delitto  di  turbata  liberta'  del  procedimento  di   scelta   del
                             contraente) 
 
1. Dopo l'articolo 353 del codice penale e' inserito il seguente: 
«Art. 353-bis. - (Turbata liberta' del  procedimento  di  scelta  del
contraente). - Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni  o
altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto
a stabilire il contenuto del bando o di altro  atto  equipollente  al
fine di condizionare le modalita' di scelta del contraente  da  parte
della pubblica amministrazione e' punito con  la  reclusione  da  sei
mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».