Art. 10


                  Disposizioni transitorie e finali

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 37 del decreto
legislativo  27  gennaio 2010, n. 11, gli intermediari finanziari e i
confidi  che,  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto
legislativo,   risultano   iscritti   nell'elenco   generale  di  cui
all'articolo  106,  nell'elenco  speciale  di  cui all'articolo 107 o
nella   sezione  di  cui  all'articolo  155,  comma  4,  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' le societa' fiduciarie
previste  dall'articolo  199,  comma  2  del  decreto  legislativo 24
febbraio   1998,   n.   58,  come  modificato  dal  presente  decreto
legislativo,  possono  continuare a operare per un periodo di 12 mesi
successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3.
  2.  Fino  alla  scadenza  del periodo indicato al comma 1, la Banca
d'Italia  continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e la
sezione  separata;  dal  completamento  degli adempimenti indicati al
comma 3 non possono essere iscritti nuovi soggetti.
  3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi, ivi comprese le relative
sezioni  separate,  previsti dalla nuova disciplina introdotta con il
presente  titolo  III  e'  subordinata  all'entrata  in  vigore delle
disposizioni  attuative  e,  se  del  caso,  alla  costituzione degli
Organismi ivi previsti; le Autorita' competenti vi provvedono al piu'
tardi entro il 31 dicembre 2011.
  4.  Per  assicurare  un  passaggio  ordinato  alla nuova disciplina
introdotta con il presente titolo III:
    a)  entro  il  termine  indicato  al  comma  1,  gli intermediari
finanziari  che  alla  data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo  esercitano  nei  confronti  del  pubblico l'attivita' di
assunzione  di partecipazioni ivi compresi quelli di cui all'articolo
155,  comma  2,  del  decreto  legislativo  1° settembre 1993, n. 385
abrogato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, chiedono alla
Banca  d'Italia  la  cancellazione  dagli  elenchi di cui al comma 1,
attestando di non esercitare attivita' riservate ai sensi di legge;
    b)  entro  tre  mesi  dall'entrata  in  vigore delle disposizioni
attuative del presente decreto, gli intermediari iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di
entrata   in  vigore  del  presente  decreto  legislativo  esercitano
l'attivita'  di  concessione  di finanziamenti sotto qualsiasi forma,
presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo
di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385,  come  modificato  dal  presente decreto. L'istanza e' corredata
della  sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di
cui all'articolo 107, comma 1, lettere c), d), e) ed f);
    c)  almeno  sei mesi prima della scadenza del termine indicato al
comma  1,  gli  intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo
106  o  in  quello di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre  1993,  n. 385, che esercitano attivita' di intermediazione
in cambi chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi,
attestando  di  non esercitare attivita' riservate ai sensi di legge.
Agli  intermediari  iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in
quello  di  cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993,  n.  385  che  esercitano attivita' di intermediazione in cambi
rimane  in  ogni  caso preclusa, in quanto gia' rientrante nel novero
dei  servizi e attivita' gia' disciplinati dal decreto legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58,  l'operativita'  su  contratti di acquisto e
vendita  di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per
differenza,  anche  mediante  operazioni  di rinnovo automatico (c.d.
"roll-over");
    d)  almeno  tre mesi prima della scadenza del termine indicato al
comma  1,  le societa' fiduciarie previste all'articolo 199, comma 2,
del  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente  decreto,  presentano  istanza  di  autorizzazione  ai  fini
dell'iscrizione  alla  sezione separata dell'albo di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 come modificato
dal  presente  decreto.  In  pendenza dell'istanza di autorizzazione,
esse  possono  continuare  ad operare anche oltre il termine previsto
dal comma 1;
    e)  almeno  tre mesi prima della scadenza del termine indicato al
comma  1,  gli  altri  soggetti  ivi  indicati  presentano istanza di
autorizzazione  ai  fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo
106, ovvero istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 111
o   nelle   relative  sezioni  separate  ovvero  nell'elenco  di  cui
all'articolo  112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n.   385,   come   modificato   dal  presente  decreto.  In  pendenza
dell'istanza  di  autorizzazione,  essi possono continuare ad operare
anche oltre il termine previsto dal comma 1.
  5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui al comma 4,
lettere  b),  c)  ed  e),  i  soggetti  ivi  indicati  deliberano  la
liquidazione  della  societa'  ovvero  modificano  il proprio oggetto
sociale, eliminando il riferimento ad attivita' riservate ai sensi di
legge.  Per  le  societa'  fiduciarie  di  cui  al comma 4 il mancato
accoglimento  dell'istanza  comporta la decadenza dell'autorizzazione
di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
  6.  Decorsi  i  termini  stabiliti,  i  soggetti  che  non  abbiano
presentato  istanza  di autorizzazione, iscrizione o cancellazione ai
sensi   del  comma  4,  lettere  a),  b),  c)  ed  e)  deliberano  la
liquidazione  della  societa'  ovvero  modificano  il proprio oggetto
sociale, eliminando il riferimento ad attivita' riservate ai sensi di
legge.  Le  societa'  fiduciarie  di  cui  al comma 4 che non abbiano
presentato  istanza  entro  il  termine  ivi  stabilito  eliminano le
condizioni  che  comportano  l'obbligo  di  iscrizione nella speciale
sezione  dell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre  1993,  n.  385,  come  modificato dal presente decreto. In
mancanza,  decade  l'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge
23 novembre 1939, n. 1966.
  7.   Dalla   data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo,  sono abrogati gli elenchi previsti dagli articoli 113 e
155,  comma  5,  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e
cancellati i soggetti ivi iscritti.
  8.   Nelle  more  dell'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  di
attuazione  del presente titolo, si applicano, in quanto compatibili,
il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 17 febbraio
2009, n. 29, e le altre disposizioni emanate dalle Autorita' ai sensi
delle norme previgenti.
  9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutte le
disposizioni  legislative  che  fanno  riferimento  agli intermediari
finanziari  iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del
decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono riferite
agli  intermediari  finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato
dal   presente   decreto.   Le  disposizioni  legislative  che  fanno
riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di
cui  all'articolo  106  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385,  si  intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo  112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
come  novellato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai
confidi  iscritti  nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto
legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  si intendono riferite ai
confidi  iscritti  nell'albo  previsto  dall'articolo 106 del decreto
legislativo  1°  settembre  1993, n. 385, come novellato dal presente
decreto. Ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 111 del decreto
legislativo  1°  settembre  1993, n. 385, come novellato dal presente
decreto, si applica l'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
  10.  Gli  obblighi  comunicativi  di  cui  all'articolo  7, sesto e
undicesimo  comma,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  605, permangono nei confronti dei soggetti che,
esclusi  dagli obblighi dell'articolo 106, del decreto legislativo 1°
settembre  1993,  n.  385,  esercitano  in  via  prevalente,  non nei
confronti  del  pubblico,  le  attivita'  di assunzione e gestione di
partecipazione,  di  concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi
forma,   di  prestiti  obbligazionari  e  di  rilascio  di  garanzie.
L'esercizio  in  via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei
bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono
entrambi i seguenti presupposti:
    a)  l'ammontare  complessivo degli elementi dell'attivo di natura
finanziaria   di   cui   alle   anzidette   attivita',  unitariamente
considerate,  inclusi  gli  impegni  ad  erogare  fondi e le garanzie
rilasciate,  sia  superiore  al  50  per cento del totale dell'attivo
patrimoniale,  inclusi  gli  impegni  ad  erogare fondi e le garanzie
rilasciate;
    b)  l'ammontare  complessivo  dei  ricavi prodotti dagli elementi
dell'attivo   di  cui  alla  lettera  a),  dei  ricavi  derivanti  da
operazioni  di  intermediazione  su valute e delle commissioni attive
percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al
50 per cento dei proventi complessivi.
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo dell'art. 37 decreto legislativo 27  gennaio
          2010,  n.  11  (Attuazione  della   direttiva   2007/64/CE,
          relativa ai  servizi  di  pagamento  nel  mercato  interno,
          recante  modifica  delle  direttive  97/7/CE,   2002/65/CE,
          2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE),
          cosi' recita: 
              «Art.  37  (Disposizioni   transitorie).   -   1.   Gli
          intermediari finanziari iscritti prima del 25 dicembre 2007
          negli elenchi di cui agli articoli  106  e  107  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  possono
          continuare fino al 30 aprile 2011 a prestare i  servizi  di
          pagamento, come definiti nel presente decreto, gia'  svolti
          oltre  all'ulteriore  attivita'  finanziaria  eventualmente
          esercitata. Entro tale termine, fatti salvi i commi 2 e 3 e
          fermo restando quanto previsto dall'  articolo  107,  comma
          7-bis, del  decreto  legislativo  n.  385  del  1993,  come
          modificato  dal  presente   decreto,   detti   intermediari
          modificano il proprio  statuto  eliminando  il  riferimento
          alla prestazione di servizi di pagamento e dismettono  tale
          attivita'. 
              2. Gli intermediari finanziari di cui al  comma  1  che
          intendono dismettere le attivita' di cui all' articolo  106
          del decreto legislativo n. 385 del 1993 e prestare  servizi
          di pagamento, presentano  istanza  di  autorizzazione  alla
          prestazione di servizi di pagamento  entro  il  31  gennaio
          2011. L'istanza e' corredata: 
                a) per gli intermediari iscritti nell'elenco  di  cui
          all' articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 o
          inclusi nella vigilanza consolidata  del  gruppo  bancario,
          della sola  documentazione  attestante  il  rispetto  delle
          previsioni di cui  agli  articoli  114-octies,  114-novies,
          comma 1, lettere d), e) ed f), e 114-duodecies del medesimo
          decreto  legislativo.  Se   tali   intermediari   intendono
          beneficiare della deroga di cui  all'art.  114-sexiesdecies
          del medesimo decreto legislativo,  l'istanza  e'  corredata
          della sola  documentazione  attestante  il  rispetto  delle
          previsioni  di   cui   all'art.   114-octies   e   all'art.
          114-sexiesdecies,   comma   1,   del    medesimo    decreto
          legislativo; 
                b) per gli intermediari iscritti nell'elenco  di  cui
          all' articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del  1993,
          diversi  da  quelli  indicati  nella  lettera   a),   della
          documentazione attestante il rispetto delle  previsioni  di
          cui agli articoli 114-octies,  114-novies  e  114-duodecies
          del medesimo decreto legislativo. 
              3. Entro il 31 gennaio 2011 gli  intermediari  indicati
          al comma 1 che intendano avvalersi della facolta'  prevista
          dall' articolo 107, comma 7-bis, del decreto legislativo n.
          385  del  1993,  come  modificato  dal  presente   decreto,
          presentano istanza di autorizzazione  alla  prestazione  di
          servizi  di  pagamento.  L'istanza   e'   corredata   della
          documentazione attestante  il  rispetto,  oltre  che  delle
          previsioni di cui  alla  lettera  a),  primo  periodo,  del
          precedente comma  2,  anche  delle  disposizioni  dell'art.
          114-novies, comma 4. 
              4. Fermo restando quanto previsto dall'  articolo  107,
          comma 7-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993, entro
          6 mesi dalla data di entrata in vigore  delle  disposizioni
          di attuazione delle norme del medesimo decreto legislativo,
          come modificate  dal  presente  decreto,  gli  intermediari
          finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli  106
          e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993  dopo  il  25
          dicembre 2007 richiedono, ove abbiano i necessari requisiti
          e dismettano l'attivita'  di  cui  all'  articolo  106  del
          decreto legislativo n. 385 del 1993, l'autorizzazione  alla
          prestazione dei servizi di pagamento ovvero dismettono tale
          attivita'. All'istanza  di  autorizzazione  si  applica  il
          comma 2, lettere a) e b). 
              5. Con riferimento ai contratti per la  prestazione  di
          servizi di pagamento in essere  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, il prestatore  di  servizi  di
          pagamento comunica ai propri clienti  entro  il  30  aprile
          2010 quali condizioni contrattuali risultano sostituite  in
          forza del presente decreto e delle relative disposizioni di
          attuazione. Nei  casi  in  cui  e'  necessario  adeguare  i
          contratti in essere alle norme di cui ai titoli II e IV del
          presente decreto legislativo attraverso un accordo  tra  il
          prestatore dei  servizi  di  pagamento  e  il  cliente,  il
          prestatore di servizi di pagamento  comunica  entro  il  30
          aprile 2010 le  condizioni  applicate  e  il  cliente  puo'
          recedere  dal   contratto   entro   sessanta   giorni   dal
          ricevimento della comunicazione.  All'utilizzatore  che  ha
          esercitato  il  diritto  di  recesso  non  possono   essere
          applicati  oneri  superiori  a  quelli  che  egli   avrebbe
          sostenuto in assenza di adeguamento. 
              6.   I   servizi   di    pagamento    che    riguardano
          amministrazioni pubbliche, come individuate dall'  articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          vengono adeguati alle  disposizioni  del  presente  decreto
          secondo le modalita' e i tempi  indicati  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Banca
          d'Italia. 
              7. Fino al centottantesimo giorno successivo alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto, per  l'attivita'
          di mero incasso di fondi gli istituti di pagamento  possono
          avvalersi di agenti anche diversi  da  quelli  disciplinati
          dal decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che gia'
          svolgono questa attivita'.» 
              - Il testo degli articoli 106, 107, 111, 112 comma 1  e
          155, del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,
          cosi' recita: 
              «Art. 106  (Elenco  generale).  -  1.  L'esercizio  nei
          confronti del pubblico delle  attivita'  di  assunzione  di
          partecipazioni,  di  concessione  di  finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma e di intermediazione in cambi e'  riservato
          a intermediari finanziari iscritti in  un  apposito  elenco
          tenuto dall'UIC. 
              2. Gli intermediari finanziari  indicati  nel  comma  1
          possono  svolgere  esclusivamente  attivita'   finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge. 
              3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
          delle seguenti condizioni: 
                a) forma di  societa'  per  azioni,  di  societa'  in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa; 
                b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; 
                c) capitale sociale versato non  inferiore  a  cinque
          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
          societa' per azioni; 
                d) possesso, da parte dei titolari di  partecipazioni
          e degli esponenti aziendali, dei requisiti  previsti  dagli
          articoli 108 e 109. 
              4. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentiti
          la Banca d'Italia e l'UIC: 
                a) specifica il contenuto  delle  attivita'  indicate
          nel  comma  1,  nonche'  in   quali   circostanze   ricorra
          l'esercizio nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito  al
          consumo si considera comunque esercitato nei confronti  del
          pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; 
                b)  per  gli  intermediari  finanziari  che  svolgono
          determinati tipi di attivita', puo',  in  deroga  a  quanto
          previsto dal comma  3,  vincolare  la  scelta  della  forma
          giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 
              5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione  nell'elenco
          e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia  e
          alla CONSOB. 
              6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti  per
          l'iscrizione  nell'elenco,   l'UIC   puo'   chiedere   agli
          intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti  e,
          se necessario, puo' effettuare  verifiche  presso  la  sede
          degli intermediari stessi, anche con la  collaborazione  di
          altre autorita'. 
              7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione e controllo presso  gli  intermediari  finanziari
          comunicano  all'UIC,  con   le   modalita'   dallo   stesso
          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura.» 
              «Art.  107  (Elenco  speciale).  -   1.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia  e
          la  CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,   riferibili
          all'attivita' svolta, alla dimensione  e  al  rapporto  tra
          indebitamento  e  patrimonio,  in  base   ai   quali   sono
          individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
          iscrivere  in  un  elenco  speciale  tenuto   dalla   Banca
          d'Italia. 
              2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
          del CICR,  detta  agli  intermediari  iscritti  nell'elenco
          speciale  disposizioni  aventi  ad  oggetto   l'adeguatezza
          patrimoniale  e  il  contenimento  del  rischio  nelle  sue
          diverse configurazioni, l'organizzazione  amministrativa  e
          contabile e i controlli interni, nonche'  l'informativa  da
          rendere  al  pubblico  sulle  predette  materie.  La  Banca
          d'Italia   adotta,   ove   la   situazione   lo   richieda,
          provvedimenti   specifici   nei   confronti   di    singoli
          intermediari per le materie  in  precedenza  indicate.  Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
          d'Italia  puo'  inoltre  dettare  disposizioni   volte   ad
          assicurarne il regolare esercizio. 
              2-bis. Le disposizioni emanate ai  sensi  del  comma  2
          prevedono  che   gli   intermediari   finanziari   iscritti
          nell'elenco speciale possano utilizzare: 
                a) le valutazioni del rischio di  credito  rilasciate
          da societa' o enti esterni  previsti  dall'art.  53,  comma
          2-bis, lettera a); 
                b) sistemi interni di misurazione dei rischi  per  la
          determinazione   dei   requisiti    patrimoniali,    previa
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
          modalita' e nei termini  da  essa  stabiliti,  segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 
              4. La Banca  d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni  con
          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari. 
              4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
          il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre  la
          riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione
          di utili o di altri elementi del patrimonio per  violazione
          di norme di legge o di disposizioni emanate  ai  sensi  del
          presente decreto. 
              5. Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale restano iscritti  anche  nell'elenco  generale;  a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106. 
              6. Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio  dei
          servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi  con
          obbligo  di  rimborso  per  un   ammontare   superiore   al
          patrimonio, sono assoggettati  alle  disposizioni  previste
          nel titolo IV, capo I, sezioni I e  III,  nonche'  all'art.
          97-bis in quanto compatibile; in luogo degli  articoli  86,
          commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
          5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto  dal
          comma  1  che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  si   applicano   le
          disposizioni dell'art. 47. 
              7-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
          previsto dal comma 1 possono prestare servizi di  pagamento
          a condizione  che  siano  autorizzati  ai  sensi  dell'art.
          114-novies, comma 4, e  iscritti  nel  relativo  albo.  Con
          riferimento all'attivita' di  prestazione  dei  servizi  di
          pagamento si applicano le disposizioni previste nel  titolo
          V-ter.» 
              «Art. 111(Cancellazione dall'elenco generale). - 1.  Il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   su   proposta
          dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco generale: 
                a)  per  il  mancato  rispetto   delle   disposizioni
          dell'art. 106, comma 2; 
                b) qualora venga meno una delle  condizioni  indicate
          nell'art. 106, comma 3, lettere a), b) e c); 
                c) qualora risultino gravi  violazioni  di  norme  di
          legge o delle disposizioni emanate ai  sensi  del  presente
          decreto legislativo. 
              2. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
          speciale  la  cancellazione  dall'elenco   generale   viene
          disposta solo previa cancellazione dall'elenco speciale  da
          parte della Banca d'Italia. 
              3. Il provvedimento di  cancellazione  viene  adottato,
          salvo  i  casi  di  urgenza,  previa  contestazione   degli
          addebiti  all'intermediario   finanziario   interessato   e
          valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni.
          La contestazione e' effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca
          d'Italia  per   gli   intermediari   iscritti   nell'elenco
          speciale. 
              4.  Entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione   del
          provvedimento  di  cancellazione,  l'organo  amministrativo
          convoca l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o  per
          assumere  altre  iniziative  conseguenti  al  provvedimento
          ovvero per  deliberare  la  liquidazione  volontaria  della
          societa'. 
              5. Il presente art. non si applica nei sensi  dell'art.
          107, comma 6. 
              «Art. 112 (Comunicazioni del collegio sindacale). -  1.
          Il collegio sindacale informa senza indugio  l'UIC,  ovvero
          la Banca d'Italia qualora si  tratti  di  un  intermediario
          iscritto nell'elenco speciale,  di  tutti  gli  atti  od  i
          fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei  propri
          compiti, che possano  costituire  una  irregolarita'  nella
          gestione od una violazione  delle  norme  che  disciplinano
          l'attivita' degli intermediari finanziari. A tali  fini  lo
          statuto dell'intermediario, indipendentemente  dal  sistema
          di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo
          che svolge la funzione di controllo i  relativi  compiti  e
          poteri.». 
              «Art. 155 (Soggetti operanti nel settore  finanziario).
          - 1.  I  soggetti  che  esercitano  le  attivita'  previste
          dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle  disposizioni  del
          comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo art.  entro
          diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto legislativo. 
              2. L'art. 107 trova applicazione  anche  nei  confronti
          delle societa' finanziarie per l'innovazione e lo  sviluppo
          previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 
              3. Le agenzie di prestito su pegno previste  dal  terzo
          comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono
          sottoposte alle disposizioni dell'art. 106. 
              4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti  in
          un'apposita sezione  dell'elenco  previsto  dall'art.  106,
          comma  1.  L'iscrizione  nella  sezione   non   abilita   a
          effettuare le altre operazioni riservate agli  intermediari
          finanziari iscritti  nel  citato  elenco.  A  essi  non  si
          applica il titolo V del presente decreto legislativo. 
              4-bis.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Banca d'Italia, determina i  criteri  oggettivi,
          riferibili al volume di attivita' finanziaria  e  ai  mezzi
          patrimoniali, in base ai quali sono individuati  i  confidi
          che  sono  tenuti  a  chiedere   l'iscrizione   nell'elenco
          speciale  previsto  dall'art.  107.   La   Banca   d'Italia
          stabilisce, con  proprio  provvedimento,  gli  elementi  da
          prendere in considerazione per il  calcolo  del  volume  di
          attivita'  finanziaria  e  dei  mezzi   patrimoniali.   Per
          l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare
          una delle forme societarie previste dall'art. 106, comma 3. 
              4-ter.  I   confidi   iscritti   nell'elenco   speciale
          esercitano  in  via  prevalente  l'attivita'  di   garanzia
          collettiva dei fidi. 
              4-quater.  I  confidi  iscritti  nell'elenco   speciale
          possono  svolgere,  prevalentemente  nei  confronti   delle
          imprese consorziate o socie, le seguenti attivita': 
                a)    prestazione    di     garanzie     a     favore
          dell'amministrazione  finanziaria  dello  Stato,  al   fine
          dell'esecuzione  dei  rimborsi  di  imposte  alle   imprese
          consorziate o socie; 
                b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di fondi
          pubblici di agevolazione; 
                c) stipula,  ai  sensi  dell'art.  47,  comma  3,  di
          contratti con le banche assegnatarie di fondi  pubblici  di
          garanzia  per  disciplinare  i  rapporti  con  le   imprese
          consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. 
              4-quinquies. I confidi  iscritti  nell'elenco  speciale
          possono svolgere  in  via  residuale,  nei  limiti  massimi
          stabiliti dalla Banca d'Italia, le attivita' riservate agli
          intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco. 
              4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco  speciale  si
          applicano gli articoli 107, commi 2, 3,  4  e  4-bis,  108,
          109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la  cancellazione
          dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni  di
          norme di legge o delle disposizioni emanate  ai  sensi  del
          presente decreto legislativo; si applica l'art. 111,  commi
          3 e 4. 
              5.  I   soggetti   che   esercitano   professionalmente
          l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione
          a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti  in
          un'apposita sezione  dell'elenco  previsto  dall'art.  106,
          comma  1.  A  tali  soggetti  si   applicano,   in   quanto
          compatibili, le disposizioni degli articoli 106,  comma  6,
          108,  109,  con  esclusivo  riferimento  ai  requisiti   di
          onorabilita', e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita
          a   effettuare   le   altre   operazioni   riservate   agli
          intermediari finanziari. Il Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  sentiti  la  Banca  d'Italia   e   l'UIC,   emana
          disposizioni applicative del presente  comma  individuando,
          in particolare, le attivita' che possono essere  esercitate
          congiuntamente con  quella  di  cambiavalute.  Il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze   detta   altresi'   norme
          transitorie dirette a  disciplinare  le  abilitazioni  gia'
          concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
          decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. 
              6. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti  alla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione,  i
          quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente  in
          ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
          prestiti,  possono  continuare  a   svolgere   la   propria
          attivita', in considerazione del carattere marginale  della
          stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
          quantitativi determinati dal CICR.» 
              - Il testo dell'art. 2, della legge 23  novembre  1939,
          n.  1966  (Disciplina  delle  societa'  fiduciarie   e   di
          revisione.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio
          1940, n. 7, cosi' recita: 
              «Art. 2. Le societa' di cui  all'art.  precedente  sono
          soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, e
          non  potranno   iniziare   le   operazioni   senza   essere
          autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni di
          concerto col Ministro per la grazia e giustizia. 
              L'autorizzazione sara'  revocabile  per  gravi  motivi,
          previa  contestazione  alla  societa'  dei  fatti  ad  essa
          addebitati.» 
              - Il testo dell'articoli 113, del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, cosi' recita: 
              «Art. 113 (Soggetti  non  operanti  nei  confronti  del
          pubblico). - 1. L'esercizio  in  via  prevalente,  non  nei
          confronti del pubblico, delle attivita' indicate  nell'art.
          106, comma 1, e' riservato  ai  soggetti  iscritti  in  una
          apposita  sezione   dell'elenco   generale.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze emana disposizioni  attuative
          del presente comma. 
              2. Si applicano l'art. 108, commi  1,  2  e  3  e,  con
          esclusivo riferimento ai requisiti  di  onorabilita'  e  di
          indipendenza, l'art. 109.». 
              Il decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze
          17-2-2009,  n.  29  (Regolamento  recante  disposizioni  in
          materia di intermediari finanziari  di  cui  agli  articoli
          106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1°
          settembre 1993,  n.  385)  .e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 aprile 2009, n. 78. 
              - Il testo dell'art. 2, della legge 7  marzo  1996,  n.
          108 (Disposizioni in materia di usura), cosi' recita: 
              «Art. 2. - 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la  Banca
          d'Italia   e   l'Ufficio   italiano   dei   cambi,   rileva
          trimestralmente   il   tasso   effettivo   globale   medio,
          comprensivo di commissioni, di  remunerazioni  a  qualsiasi
          titolo  e  spese,  escluse  quelle  per  imposte  e  tasse,
          riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche  e
          dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti
          dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca  d'Italia  ai
          sensi degli artt. 106  e  107  del decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre  precedente
          per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti
          da tale rilevazione, corretti in  ragione  delle  eventuali
          variazioni del tasso  ufficiale  di  sconto  successive  al
          trimestre di riferimento,  sono  pubblicati  senza  ritardo
          nella Gazzetta Ufficiale. 
              2. La classificazione delle  operazioni  per  categorie
          omogenee,  tenuto   conto   della   natura,   dell'oggetto,
          dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie  e'
          effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro,
          sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi  e
          pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 
              3. Le banche e gli intermediari finanziari  di  cui  al
          comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione  del
          credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva  sede,  e
          in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in
          modo facilmente visibile,  apposito  avviso  contenente  la
          classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi
          previsti nei commi 1 e 2. 
              4. Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del
          codice penale, oltre il quale  gli  interessi  sono  sempre
          usurari,  e'   stabilito   nel   tasso   medio   risultante
          dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          ai sensi  del  comma  1  relativamente  alla  categoria  di
          operazioni in cui il credito e' compreso,  aumentato  della
          meta'.» 
              - Il testo dei commi sesto e undicesimo dell'art. 7 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e  al
          codice fiscale dei contribuenti), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O., cosi' recita: 
                «Le banche,  la  societa'  Poste  italiane  Spa,  gli
          intermediari finanziari, le imprese  di  investimento,  gli
          organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio,  le
          societa' di gestione  del  risparmio,  nonche'  ogni  altro
          operatore finanziario,  fatto  salvo  quanto  disposto  dal
          secondo comma dell'art. 6 per  i  soggetti  non  residenti,
          sono tenuti a rilevare  e  a  tenere  in  evidenza  i  dati
          identificativi,  compreso  il  codice  fiscale,   di   ogni
          soggetto che intrattenga  con  loro  qualsiasi  rapporto  o
          effettui, per conto proprio ovvero per conto o  a  nome  di
          terzi,  qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria   ad
          esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
          corrente postale per un importo unitario inferiore a  1.500
          euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza  di  qualsiasi
          operazione di cui al precedente  periodo,  compiuta  al  di
          fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura  degli
          stessi  sono   comunicate   all'anagrafe   tributaria,   ed
          archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei  dati
          anagrafici dei titolari e dei  soggetti  che  intrattengono
          con  gli  operatori   finanziari   qualsiasi   rapporto   o
          effettuano  operazioni  al  di   fuori   di   un   rapporto
          continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
          terzi, compreso il codice fiscale.» 
                «Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto
          e dal settimo all'ottavo del presente art.  sono  trasmesse
          esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
          delle  trasmissioni  nonche'  le  specifiche  tecniche  del
          formato  dei  dati  sono  definite  con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni  e  le
          evidenziazioni, nonche' le comunicazioni di  cui  al  sesto
          comma sono utilizzate  ai  fini  delle  richieste  e  delle
          risposte in via telematica di cui all'art. 32, primo comma,
          numero 7), del decreto del Presidente della  Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni,  e
          all'art. 51, secondo comma,  numero  7),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni. Le informazioni  comunicate  sono
          altresi'  utilizzabili  per  le  attivita'  connesse   alla
          riscossione mediante ruolo, nonche'  dai  soggetti  di  cui
          all'art. 4,  comma  2,  lettere  a),  b),  c)  ed  e),  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n.
          269,   ai   fini   dell'espletamento   degli   accertamenti
          finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della  prova  e
          delle fonti di prova nel corso di un  procedimento  penale,
          sia ai fini delle  indagini  preliminari  e  dell'esercizio
          delle funzioni previste dall'art.  371-bis  del  codice  di
          procedura penale sia  nelle  fasi  processuali  successive,
          ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per  le
          finalita'   di   prevenzione   previste    da    specifiche
          disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure  di
          prevenzione.».