Art. 10 
 
 Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare 
 
  1 All'articolo 1 della tariffa, parte  prima,  allegata  al  citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  131
del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    

«
+--------------------------------------------------+------------+
|1. Atti  traslativi  a  titolo  oneroso  della    |            |
|proprieta'  di  beni  immobili  in  genere  e     |            |
|atti traslativi o costitutivi  di diritti reali   |            |
|immobiliari  di godimento, compresi la rinuncia   |            |
|pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di   |            |
|espropriazione per pubblica utilita' e i trasferi-|            |
|menti coattivi                                    | 9 per cento|
+--------------------------------------------------+------------+
|Se il trasferimento ha per oggetto case           |            |
|di abitazione, ad eccezione di quelle di          |            |
|categoria  catastale  A1, A8  e A9 , ove          |            |
|ricorrano le condizioni di cui alla nota          |            |
|II-bis)                                           | 2 per cento|
+--------------------------------------------------+------------+
»
    
    b) sono abrogate le note del predetto articolo  1,  ad  eccezione
della nota II-bis); 
    c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole:  «dell'aliquota
del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota  del
2 per cento». 
  2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' essere
inferiore a 1.000 euro. 
  3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e  tutti
gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per
effettuare  gli  adempimenti  presso  il  catasto   ed   i   registri
immobiliari  sono  esenti  dall'imposta  di  bollo,   dalle   imposte
ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle  tasse
ipotecarie. 
  4. In relazione agli atti di cui ai commi  1  e  2  sono  soppresse
tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in
leggi speciali. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal 1° gennaio 2014. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1  della  tariffa,
          parte prima, allegata al  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.  131,  come
          modificato dal presente decreto legislativo,  che  entrera'
          in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014 (il testo vigente
          dell'articolo 1 della tariffa,  parte  prima,  allegata  al
          testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
          registro e' riportato nelle note all'articolo 2): 
                                   "Tariffa 
           Parte I - Atti soggetti a registrazione in termine fisso 
                
    

                    Articolo 1                                  Tariffa
					
1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di
beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi 
di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la           9 per 
rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di         cento 
espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti 
coattivi                                                         

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione,
ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e           2 per 
A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II -bis)        cento

                                         Note: 
            I) ( abrogata ) 
            II) ( abrogata ) 
            II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del  2
          per cento agli  atti  traslativi  a  titolo  oneroso  della
          proprieta' di case di abitazione non di lusso e  agli  atti
          traslativi   o   constitutivi   della   nuda    proprieta',
          dell'usufrutto, dell'uso e  dell'abitazione  relativi  alle
          stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: 
            a) che l'immobile sia ubicato nel territorio  del  comune
          in cui l'acquirente ha o  stabilisca  entro  diciotto  mesi
          dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello
          in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero,  se
          trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in  quello  in
          cui ha sede o  esercita  l'attivita'  il  soggetto  da  cui
          dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia  cittadino
          italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia  acquisito
          come prima casa sul territorio italiano.  La  dichiarazione
          di voler stabilire la residenza nel comune ove  e'  ubicato
          l'immobile  acquistato  deve  essere  resa,   a   pena   di
          decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; 
            b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non
          essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei
          diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra
          casa di abitazione nel territorio  del  comune  in  cui  e'
          situato l'immobile da acquistare; 
            c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non
          essere titolare, neppure per  quote,  anche  in  regime  di
          comunione legale  su  tutto  il  territorio  nazionale  dei
          diritti di proprieta', usufrutto, uso,  abitazione  e  nuda
          proprieta' su altra casa  di  abitazione  acquistata  dallo
          stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al
          presente articolo ovvero di cui  all'art.  1  della  L.  22
          aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del D.L. 7  febbraio  1985,
          n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla  L.  5  aprile
          1985, n. 118, all'art. 3, comma 2,  della  L.  31  dicembre
          1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21
          gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n.  237,  e  20  maggio
          1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del D.L.  24  luglio
          1992, n. 348,  all'art.  1,  commi  2  e  3,  del  D.L.  24
          settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3,  del  D.L.
          24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del D.L.  23
          gennaio 1993, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla
          L. 24 marzo 1993, n. 75 e all'art. 16 del  D.L.  22  maggio
          1993, n. 155, convertito, con modificazioni,  dalla  L.  19
          luglio 1993, n. 243. 
            2. In caso di cessioni soggette  ad  imposta  sul  valore
          aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a) , b) e  c)
          del comma  1,  comunque  riferite  al  momento  in  cui  si
          realizza l'effetto traslativo  possono  essere  effettuate,
          oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto
          preliminare. 
            3. Le agevolazioni di cui  al  comma  1,  sussistendo  le
          condizioni di cui alle lettere a) , b) e  c)  del  medesimo
          comma  1,  spettano  per  l'acquisto,  anche  se  con  atto
          separato,  delle  pertinenze  dell'immobile  di  cui   alla
          lettera  a)  .   Sono   ricomprese   tra   le   pertinenze,
          limitatamente ad una  per  ciascuna  categoria,  le  unita'
          immobiliari classificate o classificabili  nelle  categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, che siano  destinate  a  servizio
          della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. 
            4. In caso di dichiarazione mendace, o  di  trasferimento
          per  atto  a  titolo  oneroso  o  gratuito  degli  immobili
          acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima
          del decorso del termine di cinque anni dalla data del  loro
          acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria  e
          catastale nella misura ordinaria, nonche'  una  sovrattassa
          pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta  di
          cessioni  soggette   all'imposta   sul   valore   aggiunto,
          l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono  stati
          registrati i relativi atti deve  recuperare  nei  confronti
          degli acquirenti la differenza fra l'imposta  calcolata  in
          base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni  e
          quella    risultante    dall'applicazione     dell'aliquota
          agevolata, nonche'  irrogare  la  sanzione  amministrativa,
          pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti
          gli interessi di mora di cui al comma  4  dell'articolo  55
          del presente testo unico. Le predette disposizioni  non  si
          applicano nel caso in cui il contribuente,  entro  un  anno
          dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di
          cui al presente articolo,  proceda  all'acquisto  di  altro
          immobile da adibire a propria abitazione principale. 
            II- ter). ( abrogata ) 
            II- quater). ( abrogata ) 
            II -quinquies) ( abrogata ) 
              ".