Art. 10 
 
  Riforma degli ordini professionali e societa' tra professionisti 
 
  1. All'articolo 3, comma 5, alinea,  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le  parole:  «Gli  ordinamenti  professionali  dovranno
essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto per recepire i seguenti principi:»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica  emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12
mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  per
recepire i seguenti principi:». 
  2. All'articolo  3  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Le  norme  vigenti  sugli  ordinamenti  professionali  sono
abrogate  con  effetto  dall'entrata  in   vigore   del   regolamento
governativo di cui al comma 5». 
  3. E' consentita la costituzione di  societa'  per  l'esercizio  di
attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo
i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice
civile. 
  4. Possono assumere la qualifica di societa' tra professionisti  le
societa' il cui atto costitutivo preveda: 
    a) l'esercizio in via esclusiva dell'attivita'  professionale  da
parte dei soci; 
    b) l'ammissione in  qualita'  di  soci  dei  soli  professionisti
iscritti ad ordini, albi e  collegi,  anche  in  differenti  sezioni,
nonche' dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purche'
in possesso del titolo di  studio  abilitante,  ovvero  soggetti  non
professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita'  di
investimento; 
    c)  criteri  e  modalita'  affinche'  l'esecuzione  dell'incarico
professionale conferito alla societa' sia eseguito solo dai  soci  in
possesso   dei   requisiti   per   l'esercizio   della    prestazione
professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia
compiuta  dall'utente  e,  in  mancanza  di  tale  designazione,   il
nominativo  debba  essere   previamente   comunicato   per   iscritto
all'utente; 
    d) le modalita' di esclusione dalla societa' del  socio  che  sia
stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo. 
  5. La  denominazione  sociale,  in  qualunque  modo  formata,  deve
contenere l'indicazione di societa' tra professionisti. 
  6. La partecipazione  ad  una  societa'  e'  incompatibile  con  la
partecipazione ad altra societa' tra professionisti. 
  7. I professionisti soci  sono  tenuti  all'osservanza  del  codice
deontologico del proprio ordine, cosi' come la societa'  e'  soggetta
al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. 
  8. La societa' tra professionisti puo' essere costituita anche  per
l'esercizio di piu' attivita' professionali. 
  9. Restano salvi i diversi modelli  societari  e  associativi  gia'
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro
dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di  pubblicazione
della  presente  legge,  adotta  un   regolamento   allo   scopo   di
disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e
7. 
  11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,
e' abrogata. 
  12. All'articolo 3, comma  5,  lettera  d),  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, le parole:  «prendendo  come  riferimento  le
tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei  compensi  anche
in deroga alle tariffe» sono soppresse. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con  modificazioni
dalla   L.   22   dicembre   2011,   n.   214,   e'    visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso.