Art. 10 
 
             Regime premiale per favorire la trasparenza 
 
 1. Al fine di  promuovere  la  trasparenza  e  l'emersione  di  base
imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono
attivita' artistica o professionale ovvero attivita'  di  impresa  in
forma individuale o con le forme associative di  cui  all'articolo  5
del TUIR sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma  2,  i
seguenti benefici: 
     a) semplificazione degli adempimenti amministrativi; 
     b)  assistenza  negli  adempimenti   amministrativi   da   parte
dell'Amministrazione finanziaria; 
     c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei  crediti
IVA; 
     d) per i contribuenti non soggetti  al  regime  di  accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della  legge
8 maggio 1998, n. 146, esclusione  dagli  accertamenti  basati  sulle
presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d),
secondo periodo, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e  all'articolo  54,  secondo  comma,  ultimo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633; 
     e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attivita'
di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
dall'articolo 57, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si  applica
in caso di violazione che  comporta  obbligo  di  denuncia  ai  sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per  uno  dei  reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 
 2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a  condizione  che
il contribuente: 
     a) provveda all'invio telematico all'amministrazione finanziaria
dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze
degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura; 
     b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari
relativi  all'attivita'  artistica,  professionale   o   di   impresa
esercitata. 
 3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,  sono
individuati i benefici di cui al comma 1, lettere a),  b)  e  c)  con
particolare  riferimento  agli  obblighi  concernenti  l'imposta  sul
valore  aggiunto  e  gli  adempimenti  dei  sostituti  d'imposta.  In
particolare, col provvedimento potra' essere previsto: 
     a)  predisposizione  automatica  da  parte  dell'Agenzia   delle
entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di  versamento
e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio  telematico  da
parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie; 
     b)  predisposizione  automatica  da  parte  dell'Agenzia   delle
entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e  dei  modelli
di versamento periodico delle ritenute, nonche' gestione degli  esiti
dell'assistenza fiscale, eventualmente  previo  invio  telematico  da
parte del sostituto o del contribuente delle  ulteriori  informazioni
necessarie; 
     c) soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi
mediante scontrino o ricevuta fiscale; 
     d) anticipazione del termine di compensazione del  credito  IVA,
abolizione del visto di conformita'  per  compensazioni  superiori  a
15.000 euro  ed  esonero  dalla  prestazione  della  garanzia  per  i
rimborsi IVA. 
 4. Ai soggetti di cui  al  comma  1,  che  non  sono  in  regime  di
contabilita' ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma
2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresi' i seguenti benefici: 
     a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa
e predisposizione in forma automatica  da  parte  dell'Agenzia  delle
entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP; 
     b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili  rilevanti  ai
fini delle imposte  sui  redditi  e  dell'IRAP  e  dalla  tenuta  del
registro dei beni ammortizzabili; 
     c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti  periodici  e  dal
versamento dell'acconto ai fini IVA. 
 5. Con uno o piu' provvedimenti  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, da emanare entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono  dettate   le   relative   disposizioni   di
attuazione. 
 6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa opzione
da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel  periodo
d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime. 
 7. Il contribuente puo' adempiere agli obblighi previsti dal comma 2
o direttamente o per il tramite  di  un  intermediario  abilitato  ai
sensi dell'articolo 3, comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
 8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui  al  precedente
comma 2 nonche' a quelli di cui al decreto  legislativo  n.  231  del
2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai  commi
precedenti  e  sono  soggetti  all'applicazione   di   una   sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti  che  adempiono
agli obblighi di cui al comma  2,  lettera  a)  con  un  ritardo  non
superiore a 90 giorni  non  decadono  dai  benefici  medesimi,  ferma
restando l'applicazione della sanzione di cui al primo  periodo,  per
la  quale  e'  possibile  avvalersi  dell'istituto  del  ravvedimento
operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo.  18  dicembre
1997, n. 472. 
 9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10, della legge
8  maggio  1998,  n.  146,  che   dichiarano,   anche   per   effetto
dell'adeguamento,  ricavi  o  compensi  pari  o  superiori  a  quelli
risultanti dell'applicazione degli studi medesimi: 
     a) sono  preclusi  gli  accertamenti  basati  sulle  presunzioni
semplici di cui all'articolo 39, primo  comma,  lettera  d),  secondo
periodo, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo  periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
     b)  sono  ridotti  di  un  anno  i  termini  di  decadenza   per
l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43,  primo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, e dall'articolo 57, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la  disposizione  non  si
applica in caso di violazione che comporta  obbligo  di  denuncia  ai
sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale  per  uno  dei
reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; 
     c) la determinazione sintetica del reddito  complessivo  di  cui
all'articolo 38  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600,  e'  ammessa  a  condizione  che  il  reddito
complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. 
 10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che: 
     a) il contribuente abbia regolarmente assolto  gli  obblighi  di
comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; 
     b) sulla base dei dati di cui alla  precedente  lettera  a),  la
posizione  del  contribuente  risulti  coerente  con  gli   specifici
indicatori previsti dai  decreti  di  approvazione  dello  studio  di
settore o degli studi di settore applicabili. 
 11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di  accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della  legge
8 maggio 1998, n. 146, per  i  quali  non  si  rende  applicabile  la
disposizione di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate e la  Guardia
di  Finanza  destinano   parte   della   capacita'   operativa   alla
effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il
territorio in modo proporzionato alla  numerosita'  dei  contribuenti
interessati e basati su specifiche analisi del  rischio  di  evasione
che tengano anche conto delle informazioni  presenti  nella  apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o  compensi
inferiori  a  quelli  risultanti  dall'applicazione  degli  studi  di
settore e per i quali non ricorra la condizione di cui  alla  lettera
b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti  prioritariamente
con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e  7  del
primo  comma  dell'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e  ai  numeri  6-bis  e  7  del
secondo comma dell'articolo  51  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
 12. Il comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10-ter della  legge
8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentite  le  associazioni  di  categoria,
possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina  di
cui al presente articolo tenuto conto del tipo  di  attivita'  svolta
dal  contribuente.  Con  lo  stesso  provvedimento  sono  dettate  le
relative disposizioni di attuazione. 
 13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10  si  applicano
con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualita' 2011 ed  a
quelle successive. Per le attivita'  di  accertamento  effettuate  in
relazione alle annualita' antecedenti il 2011 continua ad  applicarsi
quanto  previsto  dal  previgente  comma  4-bis  dell'articolo  10  e
dall'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.