Art. 10 Qualita' delle acque destinate al consumo umano 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori». 2. E' abrogata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.
Note all'art. 10: Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2001, n. 52, S.O., come modificato dalla presente legge: "Art. 5. (Punti di rispetto della conformita'). 1. I valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti: a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficolta' tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano (3); b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna; c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori. d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa. (Omissis).".