Art. 10 
 
 
                            Procedimento 
 
  1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti  previsti  dagli
articoli  7  e  9,  fissa  immediatamente  con   decreto   l'udienza,
disponendo la comunicazione ai creditori presso  la  residenza  o  la
sede legale, anche per telegramma  o  per  lettera  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento  o  per  telefax  o  per  posta   elettronica
certificata, della proposta e del decreto  contenente  l'avvertimento
dei provvedimenti che egli puo' adottare ai sensi  del  comma  3  del
presente articolo. 
  2. Con il decreto di cui al comma  1,  il  giudice  dispone  idonea
forma di pubblicita' della proposta e del decreto, oltre, nel caso in
cui il proponente  svolga  attivita'  d'impresa,  alla  pubblicazione
degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese. 
  3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode
ai creditori, dispone che,  per  non  oltre  centoventi  giorni,  non
possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite  azioni
esecutive  individuali  ne'  disposti  sequestri   conservativi   ne'
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore  che  ha
presentato la proposta di accordo,  da  parte  dei  creditori  aventi
titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti  dei
titolari di crediti impignorabili. 
  4. Durante  il  periodo  previsto  dal  comma  3,  le  prescrizioni
rimangono sospese e le decadenze non si verificano. 
  5. Le procedure esecutive individuali  possono  essere  sospese  ai
sensi del comma 3 per una sola volta, anche  in  caso  di  successive
proposte di accordo. 
  6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale  e
del collegio non puo' far parte il  giudice  che  ha  pronunciato  il
provvedimento. 
 
          Note all'art. 10: 
              Si riporta il testo dell'articolo  737  del  Codice  di
          procedura civile: 
              "Art. 737. Forma della domanda e del provvedimento. 
              I provvedimenti,  che  debbono  essere  pronunciati  in
          camera di consiglio, si chiedono  con  ricorso  al  giudice
          competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che  la
          legge disponga altrimenti.".