Art. 10 
 
                       Illeciti amministrativi 
 
  1. Al fine di  tutelare  le  risorse  biologiche  il  cui  ambiente
abituale o  naturale  di  vita  sono  le  acque  marine,  nonche'  di
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata
e non regolamentata, e' fatto divieto di: 
    a) effettuare la pesca con unita' iscritte nei  registri  di  cui
all'articolo 146 codice della navigazione, senza essere  in  possesso
di  una  licenza  di  pesca,  o  di  un'autorizzazione  in  corso  di
validita'; 
    b) pescare in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria  e
nazionale; 
    c) detenere, trasportare e commerciare  il  prodotto  pescato  in
zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale; 
    d) pescare direttamente stock ittici per  i  quali  la  pesca  e'
sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi; 
    e) pescare quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna
specie, dalla normativa comunitaria e nazionale; 
    f) effettuare  catture  accessorie  o  accidentali  in  quantita'
superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla  normativa
nazionale e comunitaria; 
    g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale e' previsto
un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente  ovvero
dopo che il medesimo e' andato esaurito; 
    h) pescare con attrezzi  o  strumenti,  vietati  dalla  normativa
comunitaria e nazionale o non  espressamente  permessi,  o  collocare
apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca  senza  o  in  difformita'
della necessaria autorizzazione; 
    i) detenere  attrezzi  non  consentiti,  non  autorizzati  o  non
conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare
il prodotto di tale pesca; 
    l)  manomettere,  alterare   o   modificare   l'apparato   motore
dell'unita' da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti
massimi indicati nella relativa certificazione tecnica; 
    m) navigare con  un  dispositivo  di  localizzazione  satellitare
manomesso,    alterato    o    modificato,    nonche'    interrompere
volontariamente il segnale; 
    n)  falsificare  o  occultare  la  marcatura,  l'identita'  o   i
contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca; 
    o)  violare  gli  obblighi  previsti   dalle   pertinenti   norme
comunitarie e nazionali in materia di registrazione  e  dichiarazione
dei dati relativi alle catture e agli sbarchi,  compresi  i  dati  da
trasmettere attraverso il sistema di controllo  dei  pescherecci  via
satellite; 
    p)  violare  gli  obblighi  previsti   dalle   pertinenti   norme
comunitarie e nazionali in materia di registrazione  e  dichiarazione
dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie  appartenenti
a stock oggetto di piani pluriennali  o  pescate  fuori  dalle  acque
mediterranee; 
    q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a  operazioni
di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare  pesca  INN
(pesca illegale, non dichiarata e non  regolamentata)  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1005/2008,  in  particolare  con  quelli  inclusi
nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle  navi  INN
di  un'organizzazione  regionale  per  la  pesca,  o  prestazione  di
assistenza o rifornimento a tali navi; 
    r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalita' e  quindi  da
considerare senza bandiera ai sensi del diritto vigente; 
    s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova  relativi
ad un'indagine posta in essere dagli  ispettori  della  pesca,  dagli
organi deputati alla vigilanza ed al controllo e  dagli  osservatori,
nell'esercizio delle loro  funzioni,  nel  rispetto  della  normativa
nazionale e comunitaria; 
    t) intralciare l'attivita' posta in essere dagli ispettori  della
pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo  e  dagli
osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel  rispetto  della
normativa nazionale e comunitaria. 
  2. I divieti di cui alle lettere b), c), d), g) ed h) del  comma  1
non riguardano la  pesca  scientifica,  nonche'  le  altre  attivita'
espressamente  autorizzate   ai   sensi   della   vigente   normativa
comunitaria  e  nazionale.   Resta   esclusa   qualsiasi   forma   di
commercializzazione per i prodotti  di  tale  tipo  di  pesca  ed  e'
consentito detenere e trasportare le specie  pescate  per  soli  fini
scientifici. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  ai
prodotti dell'acquacoltura  e  a  quelli  ad  essa  destinati,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 16  del  regolamento  (CE)  n.
1967/06. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo dell'art. 146 del Codice  della  navigazione
          cosi' recita: 
              «Art. 146 (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). -
          Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli
          uffici  di  compartimento  marittimo,  sedi  di   direzione
          marittima. Le matricole tenute dai compartimenti  marittimi
          che non siano sede di direzione  marittima  e  dagli  altri
          uffici  sono  accentrate  presso  le  direzioni   marittime
          sovraordinate ad eccezione dei compartimenti  marittimi  di
          Mazara del Vallo e Salerno, per i quali  le  matricole  dei
          pescherecci sono tenute  presso  i  medesimi  compartimenti
          marittimi. 
              Le navi minori  e  i  galleggianti  sono  iscritti  nei
          registri  tenuti  dagli  uffici  di  compartimento   e   di
          circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento. 
              Per le navi e i galleggianti addetti  alla  navigazione
          interna i registri sono tenuti dagli ispettori di  porto  e
          dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.». 
              - Per i riferimenti al Regolamento (CE)  n.  1005/2008,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 16  del  Regolamento  (CE)  n.
          1967/2006, si veda nelle note all'art. 7.