Art. 10 
 
 
         Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali 
 
  1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 31
e'  sostituito  dal  seguente:  «31.  Ferme  restando  le  competenze
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e  disciplinate
con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  28  gennaio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del l° febbraio 2011,
e successive modificazioni, in materia di  approvazione  e  procedure
per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore  del  Corpo
della Guardia  di  finanza,  con  regolamento  da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di  concerto  con
il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentito  il  Ministro  della
difesa, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi  e
gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 28 e le specifiche
modalita' attuative.». 
  2. Con  effetti  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre
ai familiari delle vittime del disastro aereo  di  Ustica  del  1980,
nonche' ai familiari delle vittime e ai superstiti  della  cosiddetta
"banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno  compensate  le  somme
gia' percepite.». 
  3. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si
interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 82,  comma  4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato,  concernenti  i
requisiti dei familiari delle  vittime  di  atti  di  terrorismo  per
l'accesso  ai  benefici  di  legge,  ricomprendono  le  pensioni   di
reversibilita' o indirette. 
  4. All'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il comma 8  e'
sostituito dal seguente: «8. I  soggetti  interessati  devono  essere
informati della necessita' dell'accertamento nei  loro  confronti  e,
con esclusione del personale per il  quale  il  rilascio  costituisce
condizione necessaria per l'espletamento del  servizio  istituzionale
nel  territorio   nazionale   e   all'estero,   possono   rifiutarlo,
rinunciando al NOS e all'esercizio delle funzioni per le  quali  esso
e' richiesto.». 
  5. Le risorse di cui all'articolo 1,  comma  562,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 34, comma 1, del  decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29 novembre 2007, n. 222, sono ripartite  con  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della
difesa, dell'interno e della giustizia, e  destinati  agli  stati  di
previsione della spesa dei Ministeri interessati. 
  6. All'articolo 8 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, il  comma  8
e' abrogato. 
  7. L'articolo 811, comma 2, lettera b), del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 4, comma 1,  lettera
s),  del  presente  decreto,  si  applica  anche  alle  procedure  di
avanzamento al grado superiore relative all'anno 2011. 
  8. In relazione a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, lettera
p), numeri 1), 4), 6), 9) e  10),  nonche'  2),  3),  5)  e  8),  del
presente decreto: 
    a) riprendono vigore: 
      1) l'articolo 7 del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio
dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263; 
      2) il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n.
758; 
      3) l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967; 
      4) la legge 7 marzo 2001, n. 78; 
      5) l'articolo 1-bis) del decreto-legge 20 gennaio 2004,  n.  9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68; 
    b) al comma 1 dell'articolo 2270 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66: 
      1) dopo il numero 30), sono inseriti i seguenti: 
        «30-bis) legge 10 aprile 1954, n. 113: articolo 68; 
        30-ter) legge 31 luglio 1954. n. 599: articolo 32.»; 
      2) dopo il numero 33, sono inseriti i seguenti: 
        «33-bis) legge 18 marzo 1968, n. 263; 
        33-ter) legge 5 maggio  1976,  n.  187:  articoli  18  e  26,
quest'ultimo limitatamente al  personale  delle  Forze  armate  e  di
polizia ad ordinamento militare;»; 
    c) sono comunque fatti salvi gli  effetti  giuridici,  nonche'  i
provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2186  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
 
          Note all'art. 10: 
              Si riporta il testo del  comma  31  dell'art.  2  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria  2010),   pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009,  n.
          302, come modificato dal presente decreto: 
              «31.  Ferme  restando  le  competenze  attribuite  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  disciplinate  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28
          gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 25 del
          1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di
          approvazione e procedure per la concessione  degli  emblemi
          araldici,  anche  a  favore  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza, con regolamento da emanare ai sensi dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro dello sviluppo economico, sentito  il  Ministro
          della  difesa,  sono  individuati  le  denominazioni,   gli
          stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di
          cui al comma 28 e le specifiche modalita' attuative.". 
              Il testo della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme
          in favore delle vittime del terrorismo e  delle  stragi  di
          tale matrice), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2004, n. 187. 
              Il testo della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema  di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina del  segreto),  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187. 
              Il  testo  della  legge  23  dicembre  2005,   n.   266
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello  Stato  -  legge  finanziaria  2006),  e'
          pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 211  alla  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302. 
              Il testo del decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159
          (Interventi urgenti in materia  economico-finanziaria,  per
          lo  sviluppo  e   l'equita'   sociale),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre  2077,  n.  222,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2007, n. 229. 
              Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 1° febbraio
          1989, n. 53 (Modifiche alle  norme  sullo  stato  giuridico
          degli  appartenenti  ai  ruoli  ispettori  e  appuntati   e
          finanzieri del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  nonche'
          disposizioni relative alla Polizia di Stato,  alla  Polizia
          penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato), pubblicato
          nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  del  21
          febbraio 1989, n. 43, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 8 - 1. I finanzieri  in  servizio  permanente,  i
          finanzieri scelti, gli appuntati  e  appuntati  scelti  del
          Corpo della Guardia di finanza possono essere collocati  in
          aspettativa per  infermita'  e  per  motivi  privati.  Sono
          altresi' collocati di diritto in aspettativa per  prigionia
          di guerra. 
              2. L'aspettativa non  puo'  superare  due  anni  in  un
          quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e  termina
          col cessare della causa che l'ha determinata. 
              3. Prima del collocamento in aspettativa per infermita'
          ai militari di cui al comma 1 sono concessi  i  periodi  di
          licenza non ancora fruiti. 
              4. L'aspettativa  per  motivi  privati  e'  disposta  a
          domanda; i motivi devono essere provati dall'interessato  e
          la  sua  concessione  e'  subordinata  alle   esigenze   di
          servizio. 
              5. Fermo il disposto del  comma  2,  l'aspettativa  per
          motivi privati non puo' eccedere il periodo continuativo di
          un anno. L'interessato che sia gia'  stato  in  aspettativa
          per motivi privati non  puo'  esservi  ricollocato  se  non
          siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio. 
              6. L'aspettativa e'  disposta  con  determinazione  del
          Comandante generale della Guardia di  finanza,  secondo  le
          rispettive competenze, con facolta' di  delega,  e  decorre
          dalle   date   fissate   nella    determinazione    stessa.
          Nell'aspettativa  per  prigionia  di   guerra   tale   data
          corrisponde a quella della cattura. 
              7. Al militare in aspettativa per prigionia di guerra o
          per infermita' dipendente  da  causa  di  servizio  compete
          l'intero trattamento economico goduto  dal  pari  grado  in
          attivita' di servizio. 
              8).(abrogato). 
              9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso  dal
          militare in aspettativa  per  prigionia  di  guerra  o  per
          infermita'  proveniente  o  non  proveniente  da  causa  di
          servizio e' computato per intero. 
              10. I militari di cui al comma  1  in  aspettativa  per
          infermita', che debbano frequentare corsi o sostenere esami
          prescritti ai fini  dell'avanzamento  o  per  la  nomina  a
          ispettore o  sovrintendente,  se  ne  fanno  domanda,  sono
          sottoposti  ad  accertamenti  sanitari  e  se  riconosciuti
          idonei sono richiamati in servizio. 
              11. Gli  stessi  militari  in  aspettativa  per  motivi
          privati, che debbano essere valutati per lo  avanzamento  o
          che   debbano   sostenere   esami   prescritti   ai    fini
          dell'avanzamento  o   per   la   nomina   a   ispettore   o
          sovrintendente, se ne fanno  domanda,  sono  richiamati  in
          servizio. 
              12. Ai medesimi  militari  in  aspettativa  per  motivi
          privati non compete lo  stipendio  o  altro  assegno.  Agli
          effetti del trattamento di quiescenza e della indennita' di
          fine servizio, il tempo trascorso in aspettativa per motivi
          privati non e' computato. 
              13. Gli articoli 11 e 12 della legge 3 agosto 1961,  n.
          833, sono abrogati.". 
              Per il comma 2, lettera b), dell'art.  811  del  citato
          decreto legislativo n. 66  del  2010,  si  vedano  le  note
          all'art. 4 del presente decreto. 
              Il testo del decreto legislativo del  Capo  provvisorio
          dello Stato 25 ottobre  1946,  n.  263  (Nuovo  trattamento
          economico dei dipendenti dello Stato e dei pensionati),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  7  novembre  1946,  n.
          253: 
              Il testo del decreto del Presidente della Repubblica  5
          giugno 1965, n. 758 (Nuove norme sul cumulo di  pensioni  e
          stipendi a carico  dello  Stato  e  di  Enti  pubblici,  in
          applicazione della legge 5  dicembre  1964,  n.  1268),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1965, n. 170. 
              Il testo della legge 22 dicembre 1969,  n.  967  (Norme
          sul trattamento economico  del  personale  delle  forze  di
          polizia  impiegate  in  sede  in   servizi   di   sicurezza
          pubblica),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   30
          dicembre 1969, n 327. 
              Il testo della legge 7 marzo 2001, n.  78  (Tutela  del
          patrimonio  storico  della  Prima  guerra   mondiale),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2001, n. 75. 
              Il testo del  decreto-legge  20  gennaio  2004,  n.  9,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12  marzo  2004,
          n. 68 (Proroga della partecipazione italiana  a  operazioni
          internazionali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  22
          gennaio 2004, n. 17. 
              Il testo della legge 10 aprile 1954,  n.  113  (  Stato
          degli   ufficiali    dell'Esercito,    della    Marina    e
          dell'Aeronautica), e' pubblicato nel Supplemento  Ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1954, n. 98. 
              Il testo della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato  dei
          sottufficiali     dell'Esercito,     della     Marina     e
          dell'Aeronautica), e' pubblicato nel Supplemento  Ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1954, n. 181. 
              Il  testo  della  legge   18   marzo   1968,   n.   263
          (Riconoscimento in  favore  dei  partecipanti  alla  guerra
          1914-18 e alle  guerre  precedenti),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1968, n. 86. 
              Il  testo  della  legge   5   maggio   1976,   n.   187
          (Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per  le
          Forze armate), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          maggio 1976, n. 122. 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  2270  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 2270. (Norme che rimangono in  vigore)  -  1.  In
          attuazione dell' art. 14, comma 14, legge 28 novembre 2005,
          n.  246,  restano  in  vigore  i  seguenti  atti  normativi
          primari, e le relative successive modificazioni: 
              1) - 29) (Omissis); 
              30) legge 2 aprile 1943, n. 260; 
              30-bis) legge 10 aprile 1954, n. 113: art. 68; 
              30-ter) legge 31 luglio 1954, n. 599: art. 32; 
              31) - 32) (Omissis); 
              33) legge 29 novembre 1961, n. 1300: articoli 4, 5 e 6; 
              33-bis) legge 18 marzo 1968, n. 263; 
              33-ter) legge 5 maggio 1976, n. 187: articoli 18 e  26,
          quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze  armate
          e di polizia ad ordinamento militare; 
              34) - 36) (Omissis). 
              2. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 2186 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010: 
              "Art. 2186. (Validita' ed efficacia degli atti emanati.
          Salvaguardia dei diritti quesiti) 
              1. Alla data di entrata in vigore del presente codice e
          del regolamento: 
              a) restano validi gli atti e i provvedimenti emanati; 
              b) sono fatti salvi  i  diritti  acquisiti  sulla  base
          della normativa antecedente; 
              c) le disposizioni del presente  codice  e  quelle  del
          regolamento,  in  relazione  al  trattamento  economico   e
          previdenziale  del  personale  del  comparto  sicurezza   e
          difesa, non possono produrre  effetti  peggiorativi  ovvero
          disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla  normativa
          vigente alla data della loro entrata in vigore. 
              2.  I  decreti  ministeriali  non   regolamentari,   le
          direttive, le istruzioni, le circolari,  le  determinazioni
          generali del Ministero della difesa, dello  Stato  maggiore
          della difesa, del Segretariato generale della difesa, degli
          Stati  maggiori  di  Forza  armata,  del  Comando  generale
          dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del  Corpo
          della Guardia  di  finanza,  emanati  in  attuazione  della
          precedente  normativa  abrogata,   continuano   a   trovare
          applicazione, in quanto compatibili con il presente  codice
          ed il regolamento, fino alla loro sostituzione.".