Art. 10 

 

				 
           Controllo della veridicita' delle dichiarazioni 

 
  1.  Nelle  more   dell'attuazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, procedono al controllo della
veridicita' della situazione  familiare  dichiarata  dallo  studente,
confrontando  i  dati  reddituali  e  patrimoniali   dichiarati   dai
beneficiari degli interventi con  i  dati  in  possesso  del  sistema
informativo  dell'Agenzia  delle   entrate.   A   tale   fine,   alle
universita', alle istituzioni di alta formazione artistica,  musicale
e coreutica, agli enti erogatori dei servizi,  e'  data  facolta'  di
accesso diretto, previa stipula di apposita convenzione,  al  Sistema
di  interscambio  anagrafe  tributaria  degli  Enti  locali  (SIATEL)
dell'Agenzia delle entrate. 
  2. Gli enti erogatori dei  servizi  di  cui  al  presente  decreto,
inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse  all'Amministrazione
finanziaria e  possono  richiedere  alla  stessa  l'effettuazione  di
controlli e verifiche fiscali. I componenti del nucleo  familiare  di
appartenenza degli studenti che beneficiano dei servizi sono inseriti
nelle categorie che vengono  assoggettate,  ai  sensi  della  vigente
normativa, ai massimi controlli. 
  3.  Chiunque,  senza  trovarsi  nelle  condizioni  stabilite  dalle
disposizioni  statali  e  regionali,   presenti   dichiarazioni   non
veritiere, proprie o dei membri del  nucleo  familiare,  al  fine  di
fruire  dei  relativi  interventi,  e'  soggetto  ad   una   sanzione
amministrativa consistente nel pagamento  di  una  somma  di  importo
triplo  rispetto  a  quella  percepita,  o  al  valore  dei   servizi
indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni
per la durata del  corso  degli  studi,  fatta  salva  in  ogni  caso
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38,  comma  3,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' delle norme penali per  i
fatti costituenti reato. 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  38,  comma   2,   del
          decreto-legge n. 78 del  2010,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il  testo  dell'articolo  38,  comma  3,  del  citato
          decreto-legge n. 78 del 2010, recita: 
              "3.  Fermo  restando  la  restituzione  del   vantaggio
          conseguito   per   effetto   dell'indebito   accesso   alla
          prestazione sociale agevolata, nei confronti  dei  soggetti
          che in ragione del maggior reddito accertato  hanno  fruito
          illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui
          al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000  euro.  La
          sanzione e' irrogata dall'ente erogatore,  avvalendosi  dei
          poteri e delle modalita' vigenti. Le medesime  sanzioni  si
          applicano nei confronti di coloro per i  quali  si  accerti
          sulla base dello scambio  di  informazioni  tra  l'istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  e  l'agenzia   delle
          entrate una discordanza tra il reddito dichiarato  ai  fini
          fiscali o  altre  componenti  dell'isee,  anche  di  natura
          patrimoniale,  note  all'anagrafe   tributaria   e   quanto
          indicato  nella  dichiarazione  sostitutiva  unica  di  cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
          109, qualora in ragione di  tale  discordanza  il  soggetto
          abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate  di  cui  al
          comma 1. In caso di discordanza rilevata,  l'inps  comunica
          gli esiti  delle  verifiche  all'ente  che  ha  erogato  la
          prestazione, nonche' il valore isee ricalcolato sulla  base
          degli elementi acquisiti dall'agenzia delle entrate. L'ente
          erogatore  accerta  se,  in  esito  alle  risultanze  della
          verifica effettuata, il  beneficiario  non  avrebbe  potuto
          fruire  o  avrebbe  fruito  in   misura   inferiore   della
          prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior
          reddito in via definitiva, per  il  quale  la  sanzione  e'
          immediatamente  irrogabile,  l'ente  erogatore  invita   il
          soggetto interessato a chiarire  i  motivi  della  rilevata
          discordanza, ai sensi della normativa vigente.  in  assenza
          di osservazioni da parte  dell'interessato  o  in  caso  di
          mancato accoglimento delle stesse, la sanzione e'  irrogata
          in   misura   proporzionale    al    vantaggio    economico
          indebitamente conseguito e comunque nei limiti  di  cui  al
          primo periodo.