Art. 10 
 
Ulteriori misure per la ricostruzione  e  la  ripresa  economica  nei
       territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 
 
  1. I Commissari  delegati  di  cui  all'articolo  1,  comma  2  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  provvedono,  nei  territori  dei
comuni delle province di Bologna, Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio
Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e  29
maggio 2012, per i quali e' stato adottato il  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012  di  differimento  dei
termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  130  del  6  giugno
2012, nonche' di quelli ulteriori  indicati  nei  successivi  decreti
adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  della  legge  27  luglio
2000, n. 212, in  termini  di  somma  urgenza  alla  progettazione  e
realizzazione   di   moduli   temporanei   abitativi   -    destinati
all'alloggiamento provvisorio delle  persone  la  cui  abitazione  e'
stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di  rilevazione  dei
danni di tipo «E» o «F», ai sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del  5  maggio  2011  -  ovvero  destinati  ad
attivita' scolastica ed uffici pubblici, nonche' delle connesse opere
di  urbanizzazione  e  servizi,  per  consentire  la  piu'  sollecita
sistemazione  delle  persone  fisiche  ivi  residenti  o  stabilmente
dimoranti,  ove  non  abbiano  avuto  assicurata  altra  sistemazione
nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi. 
  2. I Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci  dei  comuni
interessati,  alla   localizzazione   delle   aree   destinate   alla
realizzazione dei moduli di cui al comma  1,  anche  in  deroga  alle
vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree
di ricovero individuate nei piani di emergenza, se esistenti. Non  si
applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n.  241.  Il
provvedimento di localizzazione comporta  dichiarazione  di  pubblica
utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e
costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. 
  3. L'approvazione delle  localizzazioni  di  cui  al  comma  2,  se
derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici,  costituisce  variante
degli stessi  e  produce  l'effetto  della  imposizione  del  vincolo
preordinato alla espropriazione. Le aree destinate alla realizzazione
dei moduli temporanei  dovranno  essere  soggette  alla  destinazione
d'uso di area di ricovero. In deroga alla  normativa  vigente  ed  in
sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro  avente
diritto o interessato da essa previste. I Commissari  delegati  danno
notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante
pubblicazione  del  provvedimento  all'albo  del  comune  e  su   due
giornali, di cui uno a  diffusione  nazionale  ed  uno  a  diffusione
regionale. L'efficacia del provvedimento  di  localizzazione  decorre
dal momento della pubblicazione all'albo  comunale.  Non  si  applica
l'articolo 11  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
  4. Per le occupazioni d'urgenza e per le  eventuali  espropriazioni
delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 1, i Commissari
delegati provvedono, prescindendo da  ogni  altro  adempimento,  alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di  immissione  in
possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso  costituisce
provvedimento di provvisoria  occupazione  a  favore  dei  Commissari
delegati o di espropriazione, se  espressamente  indicato,  a  favore
della   Regione   o   di   altro   ente   pubblico,   anche   locale,
specificatamente  indicato  nel  verbale  stesso.   L'indennita'   di
provvisoria  occupazione  o  di  espropriazione  e'  determinata  dai
Commissari delegati entro dodici mesi dalla  data  di  immissione  in
possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la
data del 29 maggio 2012. 
  5. Avverso il provvedimento di  localizzazione  ed  il  verbale  di
immissione   in   possesso   e'   ammesso   esclusivamente    ricorso
giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono
ammesse  le  opposizioni  amministrative  previste  dalla   normativa
vigente. 
  6. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento
di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque
di un titolo ablatorio valido, puo' essere  disposta  dai  Commissari
delegati,  in  via  di  somma  urgenza,  con  proprio  provvedimento,
espressamente  motivando  la   contingibilita'   ed   urgenza   della
utilizzazione. L'atto di acquisizione  di  cui  all'articolo  42-bis,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
n.  327,  e'  adottato,  ove  ritenuto  necessario,  con   successiva
ordinanza,  dai  Commissari  delegati   a   favore   del   patrimonio
indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale. 
  7. L'affidamento degli interventi puo' essere disposto anche con le
modalita' di cui all'articolo 57, comma 6, del codice  dei  contratti
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di  affidamento  ai
sensi   dell'articolo   176   del   medesimo   decreto   legislativo,
compatibilmente con il quadro emergenziale e con  la  collaborazione,
anche  in  ambito  locale,  degli  ordini   professionali   e   delle
associazioni di categoria di settore. In deroga all'articolo 118  del
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e'  consentito  il
subappalto delle  lavorazioni  della  categoria  prevalente  fino  al
cinquanta per cento. 
  8. Alla realizzazione dei moduli  temporanei  destinati  ad  uffici
pubblici ovvero all'attivita'  scolastica,  provvedono  i  presidenti
delle regioni di cui all'articolo 1,  comma  2  del  decreto-legge  6
giugno  2012,  n.  74,  potendosi  anche  avvalere   del   competente
provveditorato interregionale per le opere pubbliche e dei competenti
uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle  proprie
attivita'  istituzionali,  con  le  risorse   umane   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  9. I  Commissari  delegati  possono  procedere  al  reperimento  di
alloggi per le persone sgomberate  anche  individuando  immobili  non
utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle
abitazioni riparate  o  ricostruite,  assicurando  l'applicazione  di
criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso. 
  10. Secondo criteri indicati dai Commissari  delegati  con  proprie
ordinanze, l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al  comma
8  e'  effettuata  dal  sindaco  del  comune  interessato,  il  quale
definisce le modalita' dell'uso provvisorio,  anche  gratuito,  degli
stessi da parte dei beneficiari. 
  11. I comuni per i quali e' stato adottato il decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012  di  differimento  dei
termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  130  del  6  giugno
2012, nonche' di quelli ulteriori  indicati  nei  successivi  decreti
adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  della  legge  27  luglio
2000, n. 212, predispongono,  d'intesa  con  i  Commissari  delegati,
sentito il presidente della provincia territorialmente competente,  e
d'intesa  con  quest'ultimo  nelle  materie  di  sua  competenza,  la
ripianificazione  del  territorio  comunale  definendo  le  linee  di
indirizzo strategico per assicurarne la ripresa  socio-economica,  la
riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione
del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto  degli
insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1. 
  12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 del presente articolo,
si fa fronte, nel limiti delle risorse del Fondo di cui  all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. 
  13. Per consentire l'espletamento da  parte  dei  lavoratori  delle
attivita' in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35  per
cento delle  risorse  destinate  nell'esercizio  2012  dall'INAIL  al
finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di
salute  e  sicurezza  del  lavoro  -  bando  ISI  2012  -  ai   sensi
dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81, e successive modificazioni, viene  trasferito  alle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, per finanziare interventi di messa in  sicurezza,  anche
attraverso la loro ricostruzione,  dei  capannoni  e  degli  impianti
industriali  a  seguito  degli  eventi  sismici  che  hanno   colpito
l'Emilia, la Lombardia e il Veneto. La ripartizione  fra  le  regioni
interessate delle somme di  cui  al  precedente  periodo,  nonche'  i
criteri generali per il loro utilizzo sono definite, su proposta  dei
presidenti delle regioni interessate, con decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.  Si  applicano,
in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma  2,
del decreto-legge n. 74 del 2012. 
  14. Sulla  base  di  apposita  convenzione  da  stipularsi  con  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Fintecna  o  societa'  da
questa interamente controllata assicura alla  regione  Emilia-Romagna
il  supporto  necessario  per  le  attivita'  tecnico-ingegneristiche
dirette a fronteggiare con la massima tempestivita' le esigenze delle
popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuate ai
sensi dell'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 74  del  2012.  Ai
relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli  anni
2012, 2013 e 2014, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo  di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. 
  15. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.
74, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «A  tal  fine,  i
Presidenti  delle  regioni  possono  costituire  apposita   struttura
commissariale,  composta  di  personale  dipendente  delle  pubbliche
amministrazioni in posizione di comando o  distacco,  nel  limite  di
quindici unita', i cui  oneri  sono  posti  a  carico  delle  risorse
assegnate  nell'ambito  della  ripartizione   del   Fondo,   di   cui
all'articolo 2,  con  esclusione  dei  trattamenti  fondamentali  che
restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.».