Art. 10.
(Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio)
1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita'
e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle
pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e
si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso di
mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno
in anno";
b) all'articolo 4, comma 1, concernente la facolta' di
determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse
le seguenti parole: "delle prime tre classi";
c) all'articolo 17, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. L'imposta non e' dovuta per le insegne di esercizio di
attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che
contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si
riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I
comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere
l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio
anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo
precedente";
d) all'articolo 24, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno
dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di
mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di
repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con
interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento
misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in
materia di imposta di pubblicita', che tendano a favorire l'emersione
volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di
sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e
riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il
funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11,
rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione
non onerosa, le banche dati in titolarita' o gestione di soggetti
pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per
assicurare tempestivita' ed efficienza dell'azione di contrasto ai
fenomeni abusivi.
I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a
richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire
assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le
conseguenti attivita' di servizi e forniture, anche di arredo urbano.
Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti
concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicita' commesse
fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo
145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono
essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma".
2. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di
concessione del servizio di accertamento e di riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche
affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in
essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione
di altre entrate comunali e per le relative attivita' propedeutiche,
connesse o complementari.
3. Le minori entrate derivanti dall' attuazione dell'articolo 17,
comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, introdotto dal comma 1 del presente articolo, ragguagliate
per ciascun comune all'entita' riscossa nell'esercizio 2001, sono
integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalita' da
stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi
cosi' determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre
disposizioni di legge.
4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono
disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione
delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel
rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, il comma 7 e' abrogato;
b) all'articolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "in modo che detta tariffa, comprensiva
dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per
cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicita' in
relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate
dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente
l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale
sulla pubblicita' con il canone".
Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
recante "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale
sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni,
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
riordino della finanza territoriale (articoli 1-57)",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1993, n.
288, S.O., al capo I reca: "Imposta comunale sulla
pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni",
(articoli 1-37).
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 17 e 24
del sopra citato decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 3 (Regolamento e tariffe). - 1. Il comune e'
tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione
dell'imposta sulla pubblicita' e per l'effettuazione del
servizio delle pubbliche affissioni.
2. Con il regolamento il comune disciplina le
modalita' di effettuazione della pubblicita' e puo'
stabilire limitazioni e divieti per particolari forme
pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico
interesse.
3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la
tipologia e la quantita' degli impianti pubblicitari, le
modalita' per ottenere il provvedimento per
l'installazione, nonche' i criteri per la realizzazione del
piano generale degli impianti. Deve altresi' stabilire la
ripartizione della superficie degli impianti pubblici da
destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale
o comunque prive di rilevanza economica e quella da
destinare alle affissioni di natura commerciale, nonche' la
superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati,
per l'effettuazione di affissioni dirette.
4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio
dell'anno successivo a quello in cui la relativa
deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge.
5. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del
diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il
31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal
1º gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione
della deliberazione, si intendono prorogate di anno in
anno.
6. Il comune, in relazione a rilevanti flussi
turistici desumibili da oggettivi indici di ricettivita',
puo' applicare, per un periodo complessivo nel corso
dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione
fino al cinquanta per cento delle tariffe per la
pubblicita' di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2,
3, 4 e 5, e all'art. 15, nonche', limitativamente a quelle
di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche
affissioni di cui all'art. 19.".
"Art. 4 (Categoria delle localita). - 1. Agli
effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e
del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle
affissioni di carattere commerciale, i comuni possono
suddividere le localita' del proprio territorio in due
categorie in relazione alla loro importanza, applicando
alla categoria speciale una maggiorazione fino al
centocinquanta per cento della tariffa normale.
2. Il regolamento comunale deve specificare le
localita' comprese nella categoria speciale, la cui
superficie complessiva non puo' superare il 35 per cento di
quella del centro abitato, come delimitato ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche
affissioni installati in categoria speciale non potra'
essere superiore alla meta' di quella complessiva.".
"Art. 17 (Esenzioni dall'imposta). - 1. Sono esenti
dall'imposta:
a) la pubblicita' realizzata all'interno dei
locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di
servizi quando si riferisca all'attivita' negli stessi
esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione
delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di
ingresso dei locali medesimi purche' siano attinenti
all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro
insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato
per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o
sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle
immediate adiacenze del punto di vendita, relativi
all'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la
localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica
utilita', che non superino la superficie di mezzo metro
quadrato e quelli riguardanti la locazione o la
compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di
superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno,
sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di
pubblico spettacolo qualora si riferisca alle
rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai
giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle
sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle
porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicita' esposta all'interno delle
stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere
inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto,
nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni
stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui
contengano informazioni relative alle modalita' di
effettuazione del servizio;
f) la pubblicita' esposta all'interno delle
vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione
dei battelli di cui all'art. 13;
g) la pubblicita' comunque effettuata in via
esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per
l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di
lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui
esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di
regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato,
qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo
metro quadrato di superficie.
1-bis. L'imposta non e' dovuta per le insegne di
esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni
o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge
l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva
fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato
ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento
dell'imposta per le insegne di esercizio anche di
superficie complessiva superiore al limite di cui al
periodo precedente.".
"Art. 24 (Sanzioni amministrative). - 1. Il comune
e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle
disposizioni legislative e regolamentari riguardanti
l'effettuazione della pubblicita'. Alle violazioni di dette
disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui
applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni
I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o,
per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla
disciplina generale delle relative sanzioni amministrative
salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari
stabilite dal comune in esecuzione del presente capo
nonche' di quelle contenute nei provvedimenti relativi
all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da
lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione
agli interessati, entro centocinquanta giorni
dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati
in apposito verbale. Il comune dispone altresi' la
rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone
menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza
all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il
comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le
spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, puo'
effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione
degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al
comma 2, la immediata copertura della pubblicita' abusiva,
in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero
la rimozione delle affissioni abusive, con successiva
notifica di apposito avviso secondo le modalita' previste
dall'art. 10.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente
possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a
garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di
custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare delle
relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza
deve essere stabilito un termine entro il quale gli
interessati possono chiedere la restituzione del materiale
sequestrato previo versamento di una congrua cauzione
stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono
devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al
miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale,
nonche' alla redazione ed all'aggiornamento del piano
generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.
5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto
del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e
dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un
piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero
e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e
disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione
bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta
di pubblicita', che tendano a favorire l'emersione
volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione
di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di
recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A
tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di
cui all'art. 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono
utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati
in titolarita' o gestione di soggetti pubblici o loro
concessionari utili agli accertamenti incrociati per
assicurare tempestivita' ed efficienza dell'azione di
contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui
all'art. 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e
previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla
formazione e redazione del piano ed a svolgere le
conseguenti attivita' di servizi e forniture, anche di
arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i
procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in
materia di imposta di pubblicita' commesse fino al
30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'art.
145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente
comma.".
- Si riporta il testo degli articoli 52 e 62 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
"Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, supplemento
ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione
del comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
prima del 1º gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle
entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene
all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle
altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere
effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate
previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge
8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,
anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la
riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le
relative attivita' sono affidate:
1) mediante convenzione alle aziende speciali di
cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno
1990, n. 142, e, nel rispetto delle procedure vigenti in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali, alle societa' per azioni o a responsabilita'
limitata a prevalente capitale pubblico locale previste
dall'art. 22, comma 3, lettera e), della citata legge n.
142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i
soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 oppure siano
gia' costituite prima della data di entrata in vigore del
decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione, accertamento e
riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo
art. 53;
2) nel rispetto delle procedure vigenti in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali, alle societa' miste, per la gestione presso altri
comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere
dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della
concessione del servizio nazionale di riscossione, ai
soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre
entrate di spettanza delle province e dei comuni viene
effettuata con la procedura di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se
affidata ai concessionari del servizio di riscossione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto
14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente
locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla
lettera b) del comma 4.
7. (Comma abrogato).".
"Art. 62 (Canone per l'installazione di mezzi
pubblicitari). - 1. I comuni possono, con regolamento
adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione,
nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla
pubblicita' di cui al capo I del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative
pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o
sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole
al pagamento di un canone in base a tariffa.
2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri:
a) individuazione della tipologia dei mezzi di
effettuazione della pubblicita' esterna che incidono
sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo
regolamento di attuazione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b) previsione delle procedure per il rilascio e
per il rinnovo dell'autorizzazione;
c) indicazione delle modalita' di impiego dei
mezzi pubblicitari e delle modalita' e termini di pagamento
del canone;
d) determinazione della tariffa con criteri di
ragionevolezza e gradualita' tenendo conto della
popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici
presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche
delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto
ambientale in modo che detta tariffa, comprensiva
dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il
25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta
comunale sulla pubblicita' in relazione all'esposizione di
cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione
comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della
delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla
pubblicita' con il canone;
e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del
canone, dei mezzi pubblicitari installati senza la
preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione
per l'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati
di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non
inferiore all'importo della relativa tariffa, ne' superiore
al doppio della stessa tariffa;
f) determinazione della tariffa per i mezzi
pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore
di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi
pubblicitari installati su beni pubblici.
3. Il regolamento puo' anche prevedere, con
carattere di generalita', divieti, limitazioni e
agevolazioni.
4. Il comune procede alla rimozione dei mezzi
pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o
installati in difformita' della stessa, o per i quali non
sia stato effettuato il pagamento del relativo canone,
nonche' alla immediata copertura della pubblicita' con essi
effettuata, mediante contestuale processo verbale di
contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.
Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'art. 23 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, ovvero se non comminabili, di
quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Per l'applicazione
delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le
disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992.".