Art. 10.
  L'assegnazione  dei  buoni verra' effettuata al prezzo meno elevato
tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
  Nel  caso  di  offerte  al  prezzo marginale che non possano essere
totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione
con i necessari arrotondamenti.