(CODICE CIVILE-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                    (Abuso dell'immagine altrui). 
 
  Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei
figli  sia  stata  esposta  o  pubblicata  fuori  dei  casi  in   cui
l'esposizione o la pubblicazione e' dalla  legge  consentita,  ovvero
con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona  stessa  o
dei  detti   congiunti,   l'autorita'   giudiziaria,   su   richiesta
dell'interessato,  puo'  disporre  che  cessi   l'abuso,   salvo   il
risarcimento dei danni.