Art. 10.
                    Compagnia di fanteria rumena
  1.  E'  autorizzata,  nei  limiti  temporali di cui all'articolo 3,
comma  1,  la  spesa  di euro 714.816 per il sostegno logistico della
compagnia   di   fanteria   rumena,   di   cui  all'articolo  11  del
decreto-legge    28 dicembre    2001,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 11 del decreto-legge
          28 dicembre  2001,  n.  451, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15:
              «Art.  11  (Compagnia  di  fanteria  rumena).  -  1. E'
          autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo
          2002,  la  spesa per il sostegno logistico di una compagnia
          di  fanteria  rumena  da  inserire nel contingente militare
          italiano impiegato nella missione internazionale di pace in
          Kosovo, entro il limite di euro 425.250.».