Art. 10. Certificazione 1. Entro trenta giorni dall'approvazione del rapporto finale di valutazione, l'organismo di certificazione redige uno schema di rapporto di certificazione, contenente le indicazioni di cui al comma 2, che invia al LVS e al committente per avere conferma dell'assenza di errori materiali e della volonta' dello stesso di ottenere il rilascio del rapporto di certificazione e del relativo certificato, nonche' dell'assenza di elementi che consentano la divulgazione di informazioni riservate. Il LVS e il committente si pronunciano sulla richiesta entro i successivi 5 giorni. 2. Acquisita la conferma da parte del LVS e del committente, o decorso inutilmente il termine per la loro pronuncia, l'organismo di certificazione emette entro i successivi trenta giorni il rapporto di certificazione, in cui deve: a) motivare l'eventuale emissione di giudizi in contrasto con quelli LVS; b) dichiarare se la valutazione e' stata condotta secondo i criteri e la metodologia previsti dallo Schema nazionale; c) dichiarare se l'ODV o il traguardo di sicurezza o il profilo di protezione e' conforme ai criteri di valutazione; d) dichiarare se l'ODV o il profilo di protezione soddisfa il livello di fiducia dichiarato; e) dichiarare che l'ODV e' caratterizzato da meccanismi critici o funzioni di sicurezza la cui robustezza e' conforme alla dichiarazione del committente. 3. Il rapporto di certificazione non deve contenere informazioni riservate, puo' essere utilizzato esclusivamente dall'organismo di certificazione e dal committente e reso pubblico solo integralmente. 4. In caso di valutazione positiva, l'organismo di certificazione allega al rapporto di certificazione il relativo certificato. 5. In relazione alla valutazione di sistemi, i termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere differiti, d'intesa con le parti, in ragione della complessita' del sistema stesso. Ai fini del decorso dei predetti termini non e' computato il tempo richiesto per il riscontro ad eventuali osservazioni e chiarimenti.